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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 1984

Cassazione n. 41574/2025

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hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03UKERU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il 30/01/1984 avversol'ordinanza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di PISAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata nel preambolo il T ribunale di Pisa ha respinto la richiestacon la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sospensione dell'esecuzionedella sentenza di condanna n. 1354 /2020 del 27 novembre 2 0 2 0 .

A ragione della decisione osserva che la predetta sentenza era divenuta irrevocabile in data 19 a prile 2021 perché il condannato non l'aveva tempestivamenteimpugnata nonostante la regola re notifica dell’ avviso di deposito tardivo in data 2 marzo 2021 sia al difensore di fiducia , tramite P ec , sia al condannato,con le modalità previste sensi dell'art . 161 , comma 4, cod. proc. pen. , quindipresso il difensore fiduciario, una volta accertato che [OSCURATO:PERSONA] era statoespulso in data 9 novembre 2020 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolandoun unico motivo c on cui denuncia violazione ed erronea applicazione dell'articolo670 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.

Evidenziache la notifica zione dell'avviso di deposito della sentenza posta in esecuzioneè affett a da null ità o inesi stenza po sto che il condannato , al momento dellascarcerazione che ha preceduto l'espulsione , aveva eletto domicilio in “ Prato viaSant'Anna n. 9 ”, come attestato dal registro della C asa circondariale di Prato indata 9 novembre 2020 ed aveva , per di più , fatto rientro in Italia poco dopo l'espulsione.

Lanotifica dell'avviso di deposito della sentenza, pertanto , doveva essere eseguitapresso il domicilio eletto o quantomeno prima della notifica al difensore difiducia dovevano effettuarsi le ricerche previste dall'articolo 161 , comma 4, cod. proc.pen.

Lanullità dell ’ avviso di deposito tardivo ha impedito alla sentenza di divenire irrevocabilesicché l'ordine di esecuzione doveva essere sospeso .

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Risulta dagli a tti causa che : -[OSCURATO:PERSONA] , al momento della s carcerazione - eseguita , per dare corso all’espulsione,in data 9 novembre 2020 , dura n te la pendenza del procedimento definitocon la sentenza del 27 novembre 2020 - aveva eletto domicilio in “Prato viaSant'Anna n. 9” ; -non erano intervenute successiv e comunica zioni da parte del condannato relative allavariazione del domicilio eletto ; -l’avviso di deposito tardivo della sentenza del Tribunale di Pisa , in data 27 novembre 2020,è stato no tificato , il 2 m arzo 2021 , al difensore di fiducia , ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen .

Intalepeculiare condizion e , la notificazione per essere valida avrebbe dovuto , invece, essere eseguita presso il domicilio eletto; è consolidato , infatti, nella giurisprudenzadi legittimità il principio secondo cui «la dichiarazione o l ’ elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza caso fortuito o forza maggioreche, ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. proc. pen., impedisce all'imputatodi comunicare l'eventuale mutamento del luogo eletto» (Sez. 1, n. 25656 del 15/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288173 - 01 Sez. 3, n. 3858 del 04/11/2015,dep. 2016, Rivas, Rv. 266085 – 01; Sez. 6, n. 6104 del 09/01/2018, Ago,Rv. 272161 - 01) .

Affinchétale principio sia applicabile è , tuttavia , necessario che l ’ el ezione o la dichiarazione di domicilio sia stata effettuata nell'ambito del medesimo procedimento;l’unae l ’ altra n on spiegano , infatti, alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti,sia pure geneticamente collegati a quello originario ( ex plurimis da ultimoSez. 1 , n. 51513 del 06/12/2019 , [OSCURATO:PERSONA]. 277883 – 01 ; Sez. 2 - , n.37479 del 14/05/2019 , Costanzo, Rv. 277041 - 02 ) .

Ne consegue che l' elezione didomicilio fatta dal detenuto al momento della sua s carcerazione , ai sensi dell'art. 161,comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e nonestende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato ( Sez. 6 , n. 49498 del 15/10/2009,Santise, Rv. 245650 – 01 ).

2. La motivazione del provvedimento impugnato e gi atti trasmessi non consentonodi chiarire se , a prescindere dall ’ espulsione del condann a to , sia stata verificata,prima della notifica al suo difensore, l ’ inidoneità del domicilio eletto ai sensi dell’art. 162, comma 4, cod. proc. pen. e se l ’ elezione di domicilio , documentata dall’estratto d el regis tro della Casa circondariale di Prato , sia intervenuta nello stesso procedimento in cui è stata emessa la sente nza n. 1354/2020 del 27 novembre 2020, oggettodella richiesta di sospensione . 3.Si impone, pertanto l’annullamento del l’ordinanza impugnata per nuovo giudizionel quale, applicando i principi sopra richiamati e d effettuando i necessari accertamentiin fatto , si valuti la fondatezza della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] .

P.Q.M Annulla l'ordinanza impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03UKERU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il 30/01/1984 avversol'ordinanza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di PISAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata nel preambolo il T ribunale di Pisa ha respinto la richiestacon la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sospensione dell'esecuzionedella sentenza di condanna n. 1354 /2020 del 27 novembre 2 0 2 0 . A ragione della decisione osserva che la predetta sentenza era divenuta irrevocabile in data 19 a prile 2021 perché il condannato non l'aveva tempestivamenteimpugnata nonostante la regola re notifica dell’ avviso di deposito tardivo in data 2 marzo 2021 sia al difensore di fiducia , tramite P ec , sia al condannato,con le modalità previste sensi dell'art . 161 , comma 4, cod. proc. pen. , quindipresso il difensore fiduciario, una volta accertato che [OSCURATO:PERSONA] era statoespulso in data 9 novembre 2020 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolandoun unico motivo c on cui denuncia violazione ed erronea applicazione dell'articolo670 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Evidenziache la notifica zione dell'avviso di deposito della sentenza posta in esecuzioneè affett a da null ità o inesi stenza po sto che il condannato , al momento dellascarcerazione che ha preceduto l'espulsione , aveva eletto domicilio in “ Prato viaSant'Anna n. 9 ”, come attestato dal registro della C asa circondariale di Prato indata 9 novembre 2020 ed aveva , per di più , fatto rientro in Italia poco dopo l'espulsione. Lanotifica dell'avviso di deposito della sentenza, pertanto , doveva essere eseguitapresso il domicilio eletto o quantomeno prima della notifica al difensore difiducia dovevano effettuarsi le ricerche previste dall'articolo 161 , comma 4, cod. proc.pen. Lanullità dell ’ avviso di deposito tardivo ha impedito alla sentenza di divenire irrevocabilesicché l'ordine di esecuzione doveva essere sospeso . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Risulta dagli a tti causa che : -[OSCURATO:PERSONA] , al momento della s carcerazione - eseguita , per dare corso all’espulsione,in data 9 novembre 2020 , dura n te la pendenza del procedimento definitocon la sentenza del 27 novembre 2020 - aveva eletto domicilio in “Prato viaSant'Anna n. 9” ; -non erano intervenute successiv e comunica zioni da parte del condannato relative allavariazione del domicilio eletto ; -l’avviso di deposito tardivo della sentenza del Tribunale di Pisa , in data 27 novembre 2020,è stato no tificato , il 2 m arzo 2021 , al difensore di fiducia , ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen . Intalepeculiare condizion e , la notificazione per essere valida avrebbe dovuto , invece, essere eseguita presso il domicilio eletto; è consolidato , infatti, nella giurisprudenzadi legittimità il principio secondo cui «la dichiarazione o l ’ elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato, non costituendo quest'ultima circostanza caso fortuito o forza maggioreche, ai sensi dell'art. 161, comma quarto cod. proc. pen., impedisce all'imputatodi comunicare l'eventuale mutamento del luogo eletto» (Sez. 1, n. 25656 del 15/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288173 - 01 Sez. 3, n. 3858 del 04/11/2015,dep. 2016, Rivas, Rv. 266085 – 01; Sez. 6, n. 6104 del 09/01/2018, Ago,Rv. 272161 - 01) . Affinchétale principio sia applicabile è , tuttavia , necessario che l ’ el ezione o la dichiarazione di domicilio sia stata effettuata nell'ambito del medesimo procedimento;l’unae l ’ altra n on spiegano , infatti, alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti,sia pure geneticamente collegati a quello originario ( ex plurimis da ultimoSez. 1 , n. 51513 del 06/12/2019 , [OSCURATO:PERSONA]. 277883 – 01 ; Sez. 2 - , n.37479 del 14/05/2019 , Costanzo, Rv. 277041 - 02 ) . Ne consegue che l' elezione didomicilio fatta dal detenuto al momento della sua s carcerazione , ai sensi dell'art. 161,comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e nonestende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato ( Sez. 6 , n. 49498 del 15/10/2009,Santise, Rv. 245650 – 01 ). 2. La motivazione del provvedimento impugnato e gi atti trasmessi non consentonodi chiarire se , a prescindere dall ’ espulsione del condann a to , sia stata verificata,prima della notifica al suo difensore, l ’ inidoneità del domicilio eletto ai sensi dell’art. 162, comma 4, cod. proc. pen. e se l ’ elezione di domicilio , documentata dall’estratto d el regis tro della Casa circondariale di Prato , sia intervenuta nello stesso procedimento in cui è stata emessa la sente nza n. 1354/2020 del 27 novembre 2020, oggettodella richiesta di sospensione . 3.Si impone, pertanto l’annullamento del l’ordinanza impugnata per nuovo giudizionel quale, applicando i principi sopra richiamati e d effettuando i necessari accertamentiin fatto , si valuti la fondatezza della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] . P.Q.M Annulla l'ordinanza impu
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