CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 30883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14113-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 581/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,depositata il 05/03/2021; Ric. 2021 n. 14113 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 581 del 5.3.2021 la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia del medesimo Tribunale, ha rigettato la domande di [OSCURATO:PERSONA] - dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] dal 1978 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] - di pagamento del conguaglio del premio di produttività per l’anno 2011; 2. la Corte territoriale, dato atto della corretta e condivisibile argomentazione esposta dal giudice di primo grado, ha rilevato che il diritto preteso trovava fondamento esclusivamente nell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che aveva fissato modalità e criteri per la determinazione dell’importo del suddetto emolumento e per la erogazione relativa al triennio 2011-2013), secondo il quale l’intera quota del premio anzidetto spettava solo ai dipendenti ancora in servizio al momento della sua sottoscrizione; che era pacifico che l’attività dello Scarano si era protratta per tutto l’anno 2011 e che, vista la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, lo stesso non era più in servizio al momento della sottoscrizione dell’accordo e al momento dell’erogazione delle quote finali del suddetto premio; che, avendo le parti sociali inteso limitare l’erogazione della quota finale del premio aziendale al personale in servizio al momento della stipula dell’accordo, lo Scarano non poteva vantare alcun diritto; 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con tre motivi, illustrati da memoria; la società resiste con controricorso; Ric. 2021 n. 14113 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- 4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denunzia error in procedendo (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.), per omessa pronuncia in relazione ai motivi di appello, avendo, la Corte territoriale, sostanzialmente riprodotto la pronuncia di primo grado rivolgendo la sua indagine sulle clausole dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non dirimente riguardo la fattispecie, omettendo di esaminare il verbale di conciliazione redatto tra lo Scarano e la società in data 13.2.2012 nell’ambito del quale le parti risolvevano consensualmente il rapporto di lavoro e il lavoratore rinunciava espressamente a qualsiasi diritto, credito o pretesa, ad eccezione (fra l’altro9 del “conguaglio del premio di produttività”; 2. con il secondo motivo si denunzia “omessa applicazione di norme di legge, artt. 112, 113, 115, 132, n. 4 c.p.c. e 1362 c.c. (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, trascurato che la volontà delle parti dell’accordo transattivo era quello di erogare il premio di produttività, non essendo corretto individuare l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale fonte della pretesa; 3. con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 112, 113, 132, n. 4 c.p.c., 1321, 1372 e 1965 c.c. (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dovendo trovare, la pretesa azionata, esclusivamente nel verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti ed avendo erroneamente, la Corte territoriale, ritenuto inefficace l’intervenuta transazione del 13.2.2012 e superata da atti estranei allo stesso; Ric. 2021 n. 14113 sez. ML -ud. 14-09-2022 -4- 4. i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono inammissibili; 5. come più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 22799 del 2017; n. 7653 del 2012), il vizio di omessa pronuncia che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, oppure su uno specifico motivo di appello (cfr. Cass. n. 11844 del 2006; n. 27387 del 2005; n. 1170 del 2004); nonè configurabile la violazione dell'art.112 c.p.c. ove si assuma che il giudice di merito non abbia considerato alcuni documenti oppure fatti secondari dedotti dalla parte, potendosi in tal caso ritenere integrato il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti; 5.1. nel caso in esame la censura ai sensi dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile perché dedotta in riferimento a fatto secondario, in particolare l’accordo transattivo stipulato tra le parti; né vi è spazio per riqualificare la stessa ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., a monte non consentita dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la stipulazione, in sede sindacale, di un accordo sull’erogazione del premio di produttività; 5.2. inoltre, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto; in particolare, il vizio di motivazione Ric. 2021 n. 14113 sez. ML -ud. 14-09-2022 -5- previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017); 5.3. la sentenza impugnata non ha omesso di decidere sulla domanda proposta dal lavoratore ma, in maniera chiaramente intellegibile, ha precisato che la fonte “esclusiva” del diritto vantato dallo Scarano (ossia il premio di produttività per l’anno 2011) doveva rinvenirsi nell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui interpretazione (da condurre con particolare riferimento agli artt. 1363 e 1367 c.c.) portava a ritenere che l’intero importo del premio di produttività spettava unicamente ai dipendenti ancora in servizio al momento della sottoscrizione dell’accordo; 6. le censure non colgono la ratio decidendiperché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione dell’accordo transattivo stipulato tra la società e il lavoratore e sulla espressa volontà dello Scarano (in detta sede) di non rinunciare al conguaglio del premio di produttività ma nulla deduce sulla interpretazione dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] richiamata, dalla Corte territoriale, a fondamento “esclusivo” del diritto al pagamento dell’intera quota del premio vantato dal ricorrente; 7. in tema, poi, di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera Ric. 2021 n. 14113 sez. ML -ud. 14-09-2022 -6- interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 2018; Cass. n. 1229 del 2019; v., da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020); 8. infine, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui all’art. 1362 c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fossestata privilegiata l'altra (Cass. n. 28319 del 2017; conforme, da ultimo, Cass. n. 16987 del 2018; Cass.30137 del 2021); 8. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 9. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; Ric. 2021 n. 14113 sez. ML -ud. 14-09-2022 -7- P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per