Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05582/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; considerato che il motivo, afferente all'omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità, atteso che la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti specifici del ricorrente e, quindi, della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente e, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che la condotta non era grave e che occorreva valutare complessivamente la vicenda e le sue condizioni socio economiche, in tal modo non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della pronuncia impugnata; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; considerato che il motivo, afferente all'omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità, atteso che la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti specifici del ricorrente e, quindi, della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente e, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che la condotta non era grave e che occorreva valutare complessivamente la vicenda e le sue condizioni socio economiche, in tal modo non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della pronuncia impugnata; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 1
Sentenza Cassazione n. 05582/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris