CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 37850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26767-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Taranto, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/05/2019; Ric. 2019 n. 26767 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex artt. 2 e 3 l. 89/2001, depositato in data 19/6/2018, [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d'Appello di Lecce l’equo indennizzo per la non ragionevole durata del procedimento penale a suo carico, in cui era stato imputato dei reati di cui agli artt. 81 e 646 cod.pen., iniziato il 21/3/2012 (data di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) e definito dal Tribunale di Taranto con sentenza del 4/6/208 di non doversi procedere per prescrizione del reato. La Corte d'Appello di Lecce in composizione monocratica rigettò la domanda perché, pur accertando la durata irragionevole del procedimento presupposto in 6 anni e 76 giorni, escluse il pregiudizio in considerazione dell’esito del giudizio, in forza della presunzione ex art. 2 comma II sexies lett. a della l. 89/2001 secondo cui, limitatamente all'imputato, si presume insussistente, salva prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato. Avverso questo decreto, Sgarbossapropose opposizione ex art. 5 ter della l. 89/2001, eccependo, per sei argomenti , l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma II sexies lett. a) applicato. La Corte d'Appello di Lecce in composizione collegiale confermò la statuizione di rigetto, dichiarando manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente nell'atto di opposizione e ritenendo in merito non Ric. 2019 n. 26767 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -3- adeguatamente offerta la prova contraria idonea a vincere la presunzione. Per la cassazione di questo decreto della Corte d'Appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo, sollecitando nuovamente questa Corte a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma II sexies lett.a) della l. 89/2001 per gli stessi argomenti già offerti nel giudizio di merito. Il Ministero ha resistito con controricorso. 2. Per sostenere l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma II sexies lett. a) il ricorrente ha rappresentato innanzitutto che costituirebbe un’incoerenza del sistema la differente valutazione dello scorrere del tempo compiuta dal legislatore nel giudizio penale e nella legge per la riparazione da irragionevole durata del procedimento, nel senso che la durata del procedimento oltre un tempo prefissato da un lato è considerata quale fondamento dell’abbandono della pretesa punitiva da parte dello Stato, dall’altro è ritenuta compatibile con la presunzione di non sofferenza nonostante l’ingiusta prolungata imposizione di un procedimento penale a carico. In tal senso, il fine di razionalizzare i costi conseguen ti alla violazione del termine ragionevole di durata avrebbecausato l’adozione di una misura sproporzionata e ingiusta, cioè la negazione dell’indennizzo, benché la prescrizione del reato non sia necessariamente conseguenza di un comportamento dell’imputato diretto, come nelle altre ipotesi del comma II sexies, a rallentare il procedimento giudiziario. L’introduzione della presunzione, inoltre, implicherebbe da parte del legislatore «un’osservazione della realtà rovesciata» (così in ricorso), nel senso che negherebbe rilevanza alla sofferenza dell’imputato per aver subito un procedimento penale oltre il tempo individuato come ragionevole sebbene questa situazione si verifichi certamente Ric. 2019 n. 26767 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -4- anche quando lo Stato non riesce a pronunciare una sentenza di merito in tempo. Con il secondo argomento, il ricorrente ha prospettato il contrasto della stessa disposizione con gli artt. 3 comma 1 e 111 comma 2 della Carta, laddove è esclu so presuntivamente il danno e impostol’onere di prova contraria proprio all’imputato, cioè alla parte che presumibilmente ha più patito il processo penale, non prevedendo invece alcun onere probatorio per la parte civile, per il responsabile civile e per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Con il terzo argomento il ricorrente ha sostenuto un preteso contrasto della stessa disposizione di legge con l'articolo 3 comma 1 e 111 comma 2 della Carta pure in riferimento alle altre cause estintive del reato: a suo dire, costituirebbe ingiustificata disparità che l’imputato prosciolto per causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione possa ugualmente beneficiare dell’indennizzo da irragionevole durata del procedimento presupposto. Con il quarto argomento il ricorrente ha ravvisa t o ulteriore contrasto con l'articolo 3 comma 1 e 111 comma secondo della Carta in riferimento al confronto tra l'istituto del risarcimento del danno e l'istituto dell'indennizzo, atteso che il legislatore avrebbe previsto l’onere della prova del danno, a c arico di chi dev’essere indennizzato per la durata irragionevole del giudizio, mutuando un elemento tipico di diverso istituto e, cioè, del risarcimento del danno. Con il quinto argomento, infine, il ricorrente ha denunciato il contrasto della norma con l'articolo 3 comma 1 e 111 comma 2 della Carta in riferimento al tempo della presentazione della domanda di equo indennizzo, evidenziando che, essendo stata reintrodotta dalla Corte costituzionale la possibilità di presentare Ric. 2019 n. 26767 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -5- la domanda di equa riparazione nel corso del giudizio, risulta una disparità di trattamento tra chi attenda l’esito del giudizio, incorrendo nella presunzione di assenza di danno e chi chieda l’indennizzo in pendenza del procedimento e, in mancanza di sentenza di proscioglimento per sopravvenuta estinzione, può cosìsottrarsi alla presunzione. Infine, con l’ultimo argomento, il ricorrente ha affermato la pretesa violazione degli articoli 6 e 13 della CEDU perché di fatto, escludendo il diritto all'equa riparazione di chi è prosciolto per prescrizione, non si garantisce più che il procedimento penale sia concluso in un termine ragionevole. Con l’unico motivo, quindi, il ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 comma II sexies lett.a) in riferimento all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. per non avere la Corte d'Appello adeguatamente valutato le prove offerte per contrastare la presunzione di legge. 3. Innanzitutto questa Corte esclude che l’art. 2 comma II sexies lett.a) non sia conforme ai parametri costituzionali invocati. Tutti i sei argomenti poggiano su una erronea lettura della ratio della presunzione introdotta dal legislatore: per la lett.a) del comma II sexies dell’articolo, infatti, il pregiudizio conseguente all’irragionevole durata del giudizio è presuntivamente compensato dall’intervenuto proscioglimento per prescrizione del reato. Questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19741 del 22/09/2020, Sez. 6 -2, Ordinanza n. 32027 del 05/11/2021) che il comma II sexies,introdotto dalla legge n. 208 del 2015 e applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 1/1/2016, pone soltanto una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo, senza modificare i Ric. 2019 n. 26767 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -6- presupposti sostanziali per ottenere il ristoro, prevedendo un diverso riparto dell'onere della prova. All’imputato, invero, è comunque consentito dare prova della non corrispondenza alla realtà di tale presunzione nel suo caso. In tal senso, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il legislatore ha, comunque soltanto in via presuntiva, coerentemente dato lo stesso valore al medesimo elemento di fatto, cioè la durata del giudizio oltre un certo tempo prefissato, sia pure apprezzandolo da due ottiche contrapposte che, come tali si elidono: da un lato il protrarsi del procedimento implica che lo Stato debba abdicare alla sua potestà punitiva, dall’altro l’imputato si avvantaggia da questo protrarsi perché può così sottrarsi al giudizio di condanna e alla conseguente applicazione della pena. La razionalità e la coerenza della correlazione tra le due situazioni in bilanciamento e, perciò, della stessa presunzione di compensazione tra pregiudizio da irragionevole durata e vantaggio del proscioglimento per estinzione del reato si fonda su un presupposto giuridico importante, completamente trascurato dal ricorrente e cioè che l’imputato può scegliere con consapevolezza la convenienza di sottrarsi al giudizio di merito perché ai sensi dell’art. 157 cod.pen., può rinunciare alla prescrizione e ha comunque diritto ad interloquire sull’applicazione della causa di estinzione: pertanto, l’imputato che potrà essere prosciolto per intervenuta prescrizione può prevedere in anticipo l’esito del suo giudizio in conseguenza del trascorrere del tempo perché i tempi della prescrizione sono prefissati e calcolabili e presuntivamente non soffre più la pendenza del giudizio a suo carico già alla data del maturarsi della causa di estinzione. Ric. 2019 n. 26767 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -7- Pertanto, la scelta della presunzione non risulta irragionevole né implica disparità di trattamento: non con le diverse posizioni della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria perché queste parti del procedimento non traggono alcun vantaggio dall’abdicazione dello Stato all’esercizio della potestà punitiva,né con le diverse ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dallo scorrere del tempo, perché evidentemente in tali ipotesi non è lo stesso «fattore tempo» a poter essere considerato in funzione di compensazione tra pregiudizio e vantaggio. Conseguentemente, risulta manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2 comma II sexies lett. a) in relazione ai primi quattro argomenti. Il quinto argomento non è conferente. Non è, invero,utilizzabile per fondare una irragionevole disparità di trattamento l’art. 4 l.89/01 ( come attualmente formulato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale, con sentenza 26 aprile 2018 n. 88,nella parte in cui prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento penale presupposto, prima della pronuncia di estinzione per prescrizione)in quanto l’art. 2 comma II sexies lett.a) della cui conformità costituzionale il ricorrente dubita si applica quando la domanda di equo indennizzo è stata proposta all’esito della sentenza di proscioglimento per prescrizione, non durante il procedimento. Le fattispecie, pertanto, sono profondamente differenti in quanto nell’ipotesi disciplinata dall’art. 4 il ricorrente non ha ancora certezza sull’esito del suo giudizio, a differenza di quando propone la sua domanda di equa riparazione quando già è stata pronunciata la sentenza di estinzione per prescrizione. Ric. 2019 n. 26767 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -8- Le due norme disciplinano dunque casi differenti e la considerazione che l’art. 4 nella formulazione risultante dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità possa essere utilizzato per evitare l’applicazione della presunzione non implica perciò l’incostituzionalità della norma che quella presunzione prevede. Il sesto argomento difetta dell’indicazione di parametri idonei, atteso che, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, le norme della Convenzione non sono parametri direttamente invocabili per affermare l'illegittimità costituzionale d'una disposizione dell'ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte la cui osservanza è richiesta dall'art. 117, primo comma, Cost. (ex plurimis Corte Costituzionale 23/06/2020 n. 116, sentenza n. 236 del 2016, ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010). Risulta perciò manifestamente insussistente la prospettata questione di costituzionalità. 3.1. L’unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, il ricorrente, invero, ancora in questa sede non ha evidenziato quali siano i vizi di applicazione della presunzione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per escludere la sussistenza della prova contraria: come risulta dall’esame del provvedimento impugnato e del ricorso egli si è limitato a prospettare soltanto una diversa valutazione dello stesso fatto utilizzato dalla legge per fondare la presunzione, cioè il decorso del tempo, senza allegare elementi per dimostrare il pregiudizio da lui subito per il protrarsi del procedimento a suo carico non compensato dalla sopravvenuta inapplicabilità della pena, quale, ad esempio, l’aver subito limitazioni nel normale svolgimento della sua attività lavorativa o sociale a causa del protrarsi del giudizio. 4. Il ricorso è, perciò, respinto. Ric. 2019 n. 26767 sez. S2 -ud. 05-05-2022 -9- Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore del credito preteso compreso nello scaglione tra Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00, sono poste a carico del ricorrente in favore del Ministero opposto. Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso per equa riparazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, liquidandole in Euro 1.400,00, oltre spes