CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA I UVE kLoe. Usi-0 sul ricorso ricorso 1966-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 705/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la pronuncia n. 705/11/2020 della CTR per l'Emilia-Romagna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso in appello del contribuente, il quale si era avvalso dello scudo fiscale-ter di cui all'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009 sul presupposto che la copertura fiscale conseguente potesse essere opposta a qualunque tipo di accertamento, compreso quello in esame. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 13 bis del d.l. n. 78/2009, artt. 14 e 15 d.l. n. 350/2001 e 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto che lo scudo fiscale-ter di cui all'art. 13-bis del d.l. 78/2009 trovasse applicazione secondo un criterio di natura sostanzialmente quantitativa, ossia in ragione della circostanza che gli imponibili oggetti di rimpatrio avevano una capienza tale da ricomprendere anche il maggior reddito accertato dall'Ufficio. Ric. 2021 n. 01966 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Atteso che non sussistono i presupposti di evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., la trattazione dell'affar dev'essere rinviata alla V Sezione di questa Corte. Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo con trasmissione degli atti alla V Sezione di questa Corte; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria alla trasmissione degli atti alla Quinta Sezione civile di questa Corte.