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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15775/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12 aprile 2022 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità per assenza di specificità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, in relazione al reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. 2.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., rilevando che l'impugnazione conteneva una contestazione puntuale della credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dei testi ascoltati in dibattimento.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. , Considerato in diritto

1. Il ricorso non presenta profili di inammissibilità, anzi - ciò che assume rilievo, per quanto si dirà subito in fra, essenzialmente agli effetti civili - è fondato.

Infatti, l'art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione risultante dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che, nell'atto di impugnazione, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende contestare, le richieste avanzate al giudice dell'appello e i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.

In tale contesto, l'inammissibilità dell'appello non può essere fondata sulla manifesta infondatezza dei motivi (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882301), ma solo, per quanto qui rileva, sul rilevato difetto di specificità degli stessi, che ricorre quando essi non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata.

Siffatta situazione non ricorre, invece, quando le doglianze non siano ritenute idonee a confutare l'apparato motivazionale della sentenza di primo grado.

Ora, nel caso di specie, le critiche indirizzate nei confronti dell'affermazione di responsabilità risultano specifiche, quale che sia la loro fondatezza, il cui vaglio evidentemente riguarda il giudice di merito.

Ne discende che, essendo ormai decorso il termine di prescrizione e non emergendo l'evidenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.Con riguardo alla sorte della domanda risarcitoria, le superiori considerazioni giustificano l'annullamento e le statuizioni conseguenti all'applicazione dell'art.622 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la stessa sentenza agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 aprile 2022 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità per assenza di specificità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, in relazione al reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., rilevando che l'impugnazione conteneva una contestazione puntuale della credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dei testi ascoltati in dibattimento. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. , Considerato in diritto 1. Il ricorso non presenta profili di inammissibilità, anzi - ciò che assume rilievo, per quanto si dirà subito in fra, essenzialmente agli effetti civili - è fondato. Infatti, l'art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione risultante dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che, nell'atto di impugnazione, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende contestare, le richieste avanzate al giudice dell'appello e i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste. In tale contesto, l'inammissibilità dell'appello non può essere fondata sulla manifesta infondatezza dei motivi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882301), ma solo, per quanto qui rileva, sul rilevato difetto di specificità degli stessi, che ricorre quando essi non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata. Siffatta situazione non ricorre, invece, quando le doglianze non siano ritenute idonee a confutare l'apparato motivazionale della sentenza di primo grado. Ora, nel caso di specie, le critiche indirizzate nei confronti dell'affermazione di responsabilità risultano specifiche, quale che sia la loro fondatezza, il cui vaglio evidentemente riguarda il giudice di merito. Ne discende che, essendo ormai decorso il termine di prescrizione e non emergendo l'evidenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.Con riguardo alla sorte della domanda risarcitoria, le superiori considerazioni giustificano l'annullamento e le statuizioni conseguenti all'applicazione dell'art.622 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appel
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