CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOf5 avviso alle partt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, sul vizio di violazione di legge in relazione alla esclusione della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sostenendosi la sussistenza di dati giustificativi del suo proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/0