CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2024
Cassazione n. 18896/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate in zona vincolata, disposta con la sentenza di condanna emessa dal Pretore di Napoli in data 14 ottobre 1993, divenuta irrevocabile il 13 febbraio 1998. 2. Avverso tale ordinanza le intimate hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Alterio, che lo ha affidato a un unico articolato motivo di ricorso. Dopo aver esposto che per le opere oggetto dell'ordine di demolizione erano state presentate due domande di condono edilizio (prot. n. 23555 e prot. n. 23557 del 1995), hanno denunciato il travisamento del fatto da parte del giudice dell'esecuzione, nella parte in cui questi aveva rigettato la loro istanza sull'erroneo assunto che le opere da demolire non fossero riconducibili alle domande di condono edilizio presentate, e anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 38 e 39 della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui il medesimo giudice non aveva considerato completato l'iter procedimentale richiesto per l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, idoneo a determinare la revoca o, quantomeno, la sospensione dell'ordine di demolizione. Hanno, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste sollecitando la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, sottolineando, da un lato, che è incontestata l'avvenuta realizzazione di ulteriori opere sul manufatto ab origine abusivo, e che, allo stato degli atti, il ripristino dell'immobile è avvenuto solo in misura parziale; dall'altro, che non vi sono elementi idonei a ritenere plausibilmente prossimo il rilascio, da parte dell'autorità amministrativa competente, del provvedimento di condono edilizio, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter disporre l'invocata revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. 4. Con memoria del 15 aprile 2024 le ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste, allegando ulteriori documenti, indicatori dello stato di avanzamento delle pratiche per il rilascio del condono. Nello specifico hanno allegato la nota di aggiornamento delle pratiche del Comune di Napoli del 9 aprile 2024, nonché la documentazione integrativa richiesta per le istanze di condono.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, congiuntamente proposti dalle intimate, sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati. 2. Con una prima doglianza le ricorrenti hanno lamentato il travisamento del fatto da parte del giudice dell'esecuzione, sulla base del rilievo che la loro istanza sarebbe stata rigettata sull'erroneo presupposto che le opere oggetto dell'ordine di demolizione non sarebbero riconducibili alle domande di condono edilizio presentate. Tale doglianza è, però, intrinsecamente generica e, come tale, inammissibile. Va, infatti, ricordato che, in tema di travisamento della prova, il ricorso per cassazione con cui si lamenti tale vizio non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulti incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 3, n. 2039 del 2/02/2018, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Nel caso in esame, le ricorrenti si sono limitate ad affermare genericamente che le opere oggetto dell'ordine di demolizione sarebbero riconducibili alle domande di condono edilizio presentate, senza però offrire la prova della verità dell'elemento fattuale invocato, non essendo stato allegato alcun documento comprovante l'effettiva riconducibilità delle opere alle domande di condono. Ne consegue la genericità della doglianza, che non ne consente neppure l'apprezzamento, non essendo stati allegati gli elementi necessari per poter verificare la sussistenza del denunciato travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nell'affermare che le istanze di condono non sono riconducibili alle opere da demolire (opere che, peraltro, sono, pacificamente, state oggetto di ulteriori interventi, circostanza che ne preclude, comunque, la sanatoria, in quanto la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, in quanto i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di abusività dell'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono, come chiarito da Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162, e Sez. 3, n. 2231 del 13/12/2021, dep. 2022, Pesenti, non massimata, nonché da Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014, Stewart, Rv. 259665, e da Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011, Latone, Rv. 251290). 3. L'altra doglianza contenuta nel ricorso, secondo cui occorrerebbe sospendere l'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto incompatibile con i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione (o di prossima e probabile adozione), è, invece, manifestamente infondata. È, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui l'ordine di demolizione è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è però consentita solo in presenza di determinazioni della pubblica amministrazione, o del giudice amministrativo, che siano incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti o decisioni saranno adottati in breve tempo (Sez. 3, n. 3128 del 18/11/2021, dep.2022, Scordino, Rv. 282698; Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; cfr. da ultimo Sez. 3, n. 14647 del 2024, non massimata; Sez. 3, n. 2785 del 2024, non massimata). Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso la presenza di determinazioni incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione, nonché la presenza di elementi specifici e concreti idonei a fondare la prognosi della prossima adozione di provvedimenti incompatibili con l'esecuzione di detto ordine. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha rilevato, da un lato, che le oblazioni dovute, necessarie per ottenere il rilascio del condono dell'immobile abusivo, non sono state integralmente versate, sicché la procedura di condono non è conclusa; dall'altro, che sono state realizzate ulteriori opere sul manufatto ab origine abusivo, ostative, come già osservato, alla loro sanatoria e, anzi, costituenti prosecuzione dell'originario illecito, e che, allo stato, il ripristino dell'immobile è avvenuto solo in misura parziale. Dal sopralluogo eseguito dal personale dell'ufficio tecnico del Comune di Napoli, in data 20/10/2023, è, infatti, emerso che: l'avancorpo in muratura sito al primo livello non era stato integralmente demolito, essendo rimasto un breve tratto di muratura in difformità rispetto alle domande di condono, la cui presenza costituisce modifica di prospetto in zona sottoposta a vincolo ambientale; il vano verandato, che costituiva un aumento della superficie residenziale eseguito senza valido titolo in zona sottoposta a vincolo ambientale, non era stato integralmente rimosso, risultando ancora presenti i componenti dell'angolo cottura; infine, permaneva il manufatto in muratura di mt. 6,30 x 5,20 circa, con un lato a vento, avente copertura in lamiera, in relazione a cui la parte non aveva fornito titolo alcuno. Tali aspetti di fatto, accertati univocamente dal giudice dell'esecuzione, sono idonei a fondare il giudizio negativo circa la possibile prossima adozione di un provvedimento amministrativo incompatibile con l'esecuzione dell'ordine di demolizione. Essi, infatti, dimostrano il perdurare e la prosecuzione dell'abuso edilizio che, lungi dall'essere sanato, risulta perpetuato dalla realizzazione di ulteriori opere su un immobile ab origine abusivo, precludendone la sanatoria. Quanto affermato dalle ricorrenti, secondo le quali la procedura di condono edilizio sarebbe stata portata a termine e solo sospesa in attesa delle determinazioni definitive dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Napoli, con la conseguenza che sarebbe prossima l'emanazione del provvedimento di condono che impedirebbe l'esecuzione dell'ordine di demolizione, è chiaramente infondato, avendo il giudice dell'esecuzione accertato che la demolizione degli ulteriori abusi (comunque ostativi alla sanatoria) è stata eseguita solo in misura parziale, e che quindi non sono soddisfatte le condizioni richieste per il rilascio dei titoli in sanatoria. 4. Non possono, poi, essere utilizzate, per ipotizzare una celere e prossima emanazione di un provvedimento amministrativo ostativo all'esecuzione dell'ordine di demolizione, le allegazioni pervenute con memoria difensiva del 15 aprile 2024. Esse, invero, pur attestando il proseguimento delle pratiche di condono, non possono essere valutate in questa sede. Il sindacato della Corte di Cassazione, infatti, non può estendersi al merito della vicenda sottostante l'adozione del provvedimento impugnato, ma è circoscritto all'esame di quest'ultimo, nei limiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen., cosicché non è certamente possibile esaminare documenti che non sono stati oggetto di valutazione del giudice del merito, specialmente quando, come nel caso di specie, essi siano addirittura successivi all'emanazione del provvedimento impugnato. 5. In conclusione, il ricorso congiuntamente proposto dalle intimate deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato, posto che la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto immune da vizi, in quanto il giudice dell'esecuzione ha logicamente escluso la sussistenza di elementi ostativi all'esecuzione dell'ordine di demolizione, sottolineando il mancato rilascio di un permesso in sanatoria ed escludendone il prossimo probabile rilascio.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascuna ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna l