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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07681/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3690/2016 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], CHIARAVALLE Danila, quali soci e legalirappresentanti della [OSCURATO:PERSONA].N.C., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-Numero registro generale 3690/2016Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 7681/2026Data pubblicazione 30/03/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Piemonte n. 676/2015, depositata il 2 luglio 2015udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Gli accertamenti impugnati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle indagini finanziarie svolte dall’Agenzia; neldettaglio sono stati rilevati versamenti in contanti non giustificatisul conto dei soci per un totale di euro 217.800,00 nell' anno diimposta 2007.

L'Agenzia ha qualificato tali versamenti come ricavidella società non contabilizzati e non dichiarati, rettificando quindi ilreddito dichiarato dalla società e, per trasparenza, quello dei soci.I contribuenti impugnavano l'accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Novara, con sentenzan. 150/06/13, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, i contribuenti proponevano atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte consentenza n. 676/2015, depositata il 2 luglio 2015, ha rigettatol'impugnazione.3. – I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3690/2016Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 7681/2026Data pubblicazione 30/03/20261. – Va in via preliminare dato atto dell'avvenuto deposito, daparte dei contribuenti, di una memoria del 15 gennaio 2026 con laquale si insta per l’estinzione del giudizio ai sensi del d.L. n. 193del 2016 convertito con la l. n. 225 del 2016.I ricorrenti dichiarano di aver aderito alla definizione agevolatadelle cartelle esattoriali di cui al d.L. n. 193 del 2016 convertito conla L. n. 225 del 2016, mediante il deposito di tre istanze intestate aVITALI [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eCHIARAVALLE DANILA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) effettuato indata 30/01/2017.Tali istanze venivano accettate da [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione S.p.A. con la comunicazione delle somme dovute cheammontano ad euro 35.791,79 in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., euro 31.765,68 in capoal signor [OSCURATO:PERSONA], ed euro 51.967,32 in capo alla signoraCHIARAVALLE DANILA.Tutte le somme sono state regolarmente versate entro il 27luglio 2017.I ricorrenti hanno infine trasmesso all’Agenzia delle entrate,Direzione regionale della Lombardia l’istanza di definizione ex art.1, commi 40 ss., della legge 30 dicembre 2024, n. 207 unitamenteai documenti atti a confermare l’effettivo versamento dell’IVA.Stante la regolarità della domanda di definizione in relazionealla presente controversia, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.2. – Le spese di lite restano a carico delle parti che le hannoanticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché ilmeccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso dicessazione della materia del contendere (Cass. n. 3542/2017).Numero registro generale 3690/2016Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 7681/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.Mdichiara l'estinzione del giudizio; le spese processuali restano acarico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 30 gennaio 2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3690/2016 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], CHIARAVALLE Danila, quali soci e legalirappresentanti della [OSCURATO:PERSONA].N.C., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-Numero registro generale 3690/2016Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 7681/2026Data pubblicazione 30/03/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Piemonte n. 676/2015, depositata il 2 luglio 2015udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Gli accertamenti impugnati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle indagini finanziarie svolte dall’Agenzia; neldettaglio sono stati rilevati versamenti in contanti non giustificatisul conto dei soci per un totale di euro 217.800,00 nell' anno diimposta 2007. L'Agenzia ha qualificato tali versamenti come ricavidella società non contabilizzati e non dichiarati, rettificando quindi ilreddito dichiarato dalla società e, per trasparenza, quello dei soci.I contribuenti impugnavano l'accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Novara, con sentenzan. 150/06/13, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, i contribuenti proponevano atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte consentenza n. 676/2015, depositata il 2 luglio 2015, ha rigettatol'impugnazione.3. – I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3690/2016Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 7681/2026Data pubblicazione 30/03/20261. – Va in via preliminare dato atto dell'avvenuto deposito, daparte dei contribuenti, di una memoria del 15 gennaio 2026 con laquale si insta per l’estinzione del giudizio ai sensi del d.L. n. 193del 2016 convertito con la l. n. 225 del 2016.I ricorrenti dichiarano di aver aderito alla definizione agevolatadelle cartelle esattoriali di cui al d.L. n. 193 del 2016 convertito conla L. n. 225 del 2016, mediante il deposito di tre istanze intestate aVITALI [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eCHIARAVALLE DANILA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) effettuato indata 30/01/2017.Tali istanze venivano accettate da [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione S.p.A. con la comunicazione delle somme dovute cheammontano ad euro 35.791,79 in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., euro 31.765,68 in capoal signor [OSCURATO:PERSONA], ed euro 51.967,32 in capo alla signoraCHIARAVALLE DANILA.Tutte le somme sono state regolarmente versate entro il 27luglio 2017.I ricorrenti hanno infine trasmesso all’Agenzia delle entrate,Direzione regionale della Lombardia l’istanza di definizione ex art.1, commi 40 ss., della legge 30 dicembre 2024, n. 207 unitamenteai documenti atti a confermare l’effettivo versamento dell’IVA.Stante la regolarità della domanda di definizione in relazionealla presente controversia, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.2. – Le spese di lite restano a carico delle parti che le hannoanticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché ilmeccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso dicessazione della materia del contendere (Cass. n. 3542/2017).Numero registro generale 3690/2016Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 7681/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.Mdichiara l'estinzione del giudizio; le spese processuali restano acarico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 30 gennaio 2026.Il PresidenteRoberto Succio