CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36359/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza del Tribunale di quella città indicata in epigrafe, denunciandone la contrarietà all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., perché, condannando [OSCURATO:PERSONA] per il reato, tra altri, previsto da tale disposizione di legge (guida sotto influenza dell'alcool con un tasso superiore a 1,5 grammi per litro di sangue), non ha disposto il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ivi previsto per il caso - come quello in esame - di veicolo appartenente a persona estranea al reato. 2. La difesa dell'imputato ha depositato memoria scritta, chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, di respingere il ricorso, essendosi con quest'ultimo dedotta una violazione di legge, quando invece si sarebbe in presenza, al più, di un vizio di motivazione, sub specie di travisamento della prova: in sentenza, infatti, non si dà atto del presupposto di fatto per l'applicazione della predetta disciplina normativa (l'appartenenza ad altri, cioè, del veicolo condotto dall'imputato), pur essendo tale dato emerso pacificamente dall'istruttoria. 3. Il ricorso merita di essere accolto. 4. Esso, anzitutto, è ammissibile, trattandosi di sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato e, quindi, non appellabile dal Pubblico ministero (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.), ma suscettibile di ricorso ordinario per cassazione da parte anche del Procuratore generale presso la Corte di appello, a norma degli artt. 568, comma 2, e 570, comma 1, cod. proc. pen. (vds. Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490). 5. Inoltre, l'impugnazione è fondata. Il dato normativo è inequivoco ed è stato indiscutibilmente disatteso dal Tribunale, che ha fissato la durata della sanzione amministrativa accessoria nel minimo dell'ipotesi base (quella, cioè, del veicolo appartenente al guidatore). Il relativo presupposto di fatto, poi, ovvero l'altrui appartenenza del mezzo, sebbene non risulti specificamente indicato nella motivazione della sentenza, è indiscusso tra le parti, avendolo indicato come pacificamente emerso in istruttoria anche il difensore dell'imputato nella sua memoria. 6. La sentenza impugnata, dunque, sul punto in discussione, dev'essere annullata, tuttavia senza necessità di rinviare al giudice di merito per la nuova determinazione della durata della sanzione, come consente l'art 620, lett. I), cod. proc. pen.. Facendo uso dello stesso criterio discrezionale di tale giudice, infatti, e quindi fissando nel minimo legale tale durata, quest'ultima va rideterminata in due anni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che ridetermina in due anni. Così deciso in Ro