CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03868/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, in cui la difesa lamenta vizio della motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, è formulato in termini non consentiti in questa sede perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pag. 4 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; si tratta, inoltre, di una censura che si risolve nella prospettazione di una alternativa valutazione delle emergenze processuali su cui, tuttavia, i giudici di merito hanno motivato in termini congrui e sulla scorta di un apprezzamento conforme; ritenuto che il secondo motivo di ricorso propone una doglieuza, concernente la ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza commessa da più persone riunite, è preclusa in questa sede per non essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 Il Consigliere/Est nsore [OSCURATO:PERSONA]