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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36464/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili n. 10141/11 Reg.

Sent., emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], e n. 22/2016, emessa dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA].

All'udienza del 4 ottobre 2018, inoltre, veniva richiesta una valutazione sull'applicazione della recidiva in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015.

2. Con ordinanza del 4 ottobre 2018, il giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con le due richiamate sentenze e rideterminava la pena complessiva in sedici anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce sia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen., circa la quantificazione degli aumenti di pena per alcuni reati satellite; sia l'omessa valutazione della domanda inerente alla rivalutazione della recidiva in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015.

In particolare, sull'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 5, cod. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., la difesa contesta l'omessa motivazione e l'invariata misura della pena, nonostante fosse stata invocata la sua rivalutazione in senso favorevole in relazione ai nuovi parametri individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015.

Infatti, l'automatismo sanzionatorio e l'aumento di pena legato esclusivamente al dato formale del titolo del reato, in mancanza di accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso, è stato ritenuto dalla Corte costituzionale privo di ragionevolezza e in contrasto con il principio di proporzione tra quantità e qualità della sanzione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ha carattere prioritario il profilo di censura riguardante il mancato esame della domanda volta a far valere gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., limitatamente alla previsione di obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva nei casi in cui si tratta di uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. 1.1.

Il motivo è fondato, perché dall'ordinanza ora impugnata emerge che l'istante rivolse al giudice dell'esecuzione anche la suddetta domanda e che su di essa è omesso alcun pronunciamento in detta ordinanza, in violazione del principio generale che impone al giudice di decidere sulle domande delle parti.

1.2. La mancata pronuncia sul punto inficia tutte le altre valutazioni rese nell'ordinanza in ordine alla rideterminazione di taluni aumenti di pena a seguito del riconoscimento della continuazione.

Sono quindi assorbite le censure in proposito.

2. Per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al mancato pronunciamento sulla recidiva, sotto il profilo indicato, e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla recidiva e al conseguente tamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti alla Corte ssise di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili n. 10141/11 Reg. Sent., emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], e n. 22/2016, emessa dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA]. All'udienza del 4 ottobre 2018, inoltre, veniva richiesta una valutazione sull'applicazione della recidiva in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015. 2. Con ordinanza del 4 ottobre 2018, il giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con le due richiamate sentenze e rideterminava la pena complessiva in sedici anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce sia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen., circa la quantificazione degli aumenti di pena per alcuni reati satellite; sia l'omessa valutazione della domanda inerente alla rivalutazione della recidiva in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015. In particolare, sull'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 5, cod. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., la difesa contesta l'omessa motivazione e l'invariata misura della pena, nonostante fosse stata invocata la sua rivalutazione in senso favorevole in relazione ai nuovi parametri individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015. Infatti, l'automatismo sanzionatorio e l'aumento di pena legato esclusivamente al dato formale del titolo del reato, in mancanza di accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso, è stato ritenuto dalla Corte costituzionale privo di ragionevolezza e in contrasto con il principio di proporzione tra quantità e qualità della sanzione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ha carattere prioritario il profilo di censura riguardante il mancato esame della domanda volta a far valere gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., limitatamente alla previsione di obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva nei casi in cui si tratta di uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. 1.1. Il motivo è fondato, perché dall'ordinanza ora impugnata emerge che l'istante rivolse al giudice dell'esecuzione anche la suddetta domanda e che su di essa è omesso alcun pronunciamento in detta ordinanza, in violazione del principio generale che impone al giudice di decidere sulle domande delle parti. 1.2. La mancata pronuncia sul punto inficia tutte le altre valutazioni rese nell'ordinanza in ordine alla rideterminazione di taluni aumenti di pena a seguito del riconoscimento della continuazione. Sono quindi assorbite le censure in proposito. 2. Per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al mancato pronunciamento sulla recidiva, sotto il profilo indicato, e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla recidiva e al conseguente tamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti alla Corte ssise di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così decis
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