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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 33767/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18247/2021 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Conegliano (TV), Via

V. Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 04846340265, in persona del legale rappresentante, e peressa, quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] SpA con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n° 44, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Macerata, giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PARTITA_IVA],con sede legale in Macerata (MC) [OSCURATO:PERSONA], n.20, in persona del curatore del fallimento Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Macerata. -controricorrente - avverso il decreto cronologico n.1052/2021 del Tribunale di Macerata del 26/05/2021, pubblicato il 31/05/2021, comunicato via PEC il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto qui impugnat o con ricorso per cassazione il Tribunale di Macerata ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata, ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nei confronti delFallimento STL [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, avverso il provvedimento del g.d., con il quale erano stati esclusi i crediti insinuati relativi all’ammissione, in via privilegiata ipotecaria, del credito di €. 2.293.502,49, vantato in virtù del mutuo fondiario concesso alla società poi fallita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 8.9.2010, nonché all’ammissione, in via chirografaria , del credito di €. 274.367,14, costituito dallo scoperto alla data del 3.6.2015 del conto corrente n. 6724, acceso il 20.5.2010 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso la filiale di [OSCURATO:SOCIETA].

2. Con istanza datata 12 . 02 . 2016 la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti domandatodi insinuarsi al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. per i sopra indicati crediti ed il G.D. aveva ammesso soloparzialmente il credito con le seguenti motivazioni: “Il G.D. esclude la somma complessiva di Euro 426.510,13 a titolo di assegni bancari emessi in maniera irregolare, in quanto firmati ma sprovvisti della denominazione della società fallita, e quindi carenti dei requisiti essenziali… i l G.D. ammette la restante somm a al chirografo dichiarando la nullità della prestata garanzia ipotecaria fondiaria in ragione della destinazione delle somme a copertura integrale di scoperto di conto corrente ordinario”.

3. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e per essa da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della prima , il Tribunale di Macerata, nella resistenza della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, haosservato e ricordato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) occorrevaesaminare prioritariamente l’eccezione di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità sollevata dalla curatela fallimentare nella comparsa di costituzione in giudizio, in quanto idonea ad assorbire ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti; (ii) sul tema delle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nei mutui fondiari (di cui agli artt. 38, comma 2, TUB e delibera CICR 22 aprile 1995) negli ultimi anni era intervenuto un ripensamento del precedente orientamento da parte della giurisprudenza di legittimità, posto che (a partire da Cass., sent. n. 17352/2017, seguita da Cass., ord. n. 11201/2018; sent. n. 17439/2019) era stat o affermato il principio per cui il superamento del limite di finanziabilità risultava determinativo della nullità del mutuo fondiario, in quanto tale limite costituivaelemento interno, strutturale, della fattispecie in esame, assurgendo ad elemento essenziale del contenuto del contratto, la cui finalità rispondevaall’esigenza di circoscrivere, di limitare il rischio insito in tale tipo di operatività del credito, essendo il rischio di rientro dell’erogato concentrato in via esclusiva sul solo immobile oggetto dell’ipoteca; (iii) occorreva aderire a tale più recente orientamento giurisprudenziale , che risultavacondivisibile nelle sue argomentazioni e maggiormente aderente alle peculiarità della fattispecie del mutuo fondiario; (iv) in ordine, poi, alla questione del momento nel quale effettuare la verifica del rispetto del limite di finanziabilità- se cioè tale requisito debba essere valutato come sussistente al momento della stipula del mutuo fondiario in questione (e cioè, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ovvero successivamente, all’atto di ciascuna erogazione di denaro- occorreva altresì esaminare la natura giuridica della fattispecie all’esame del Tribunale (contratto condizionato di mutuo fondiario,a stati di avanzamento dei lavori, concesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. per lo specifico scopo di “acquisto di terreno e costruzione di unità abitative”), evidenziandosi così che tale fattispecie- per quanto ricadente nella disciplina della fondiarietà ex art. 38 TUB - costitui va una forma contrattuale atipica, che si distinguevadal tipo del mutuo disciplinato dal codice civile, connotato dalla natura reale; (v) pertanto, nella fattispecie in esame - in cui il mutuo erastato concesso allo specifico scopo di acquisto di terreno e costruzione di unità abitative, con diritto della Banca di effettuare le erogazioni in base agli stati di avanzamento dei lavori - la consegna del denaro, a differenza di quanto si verificavanel mutuo regolato dal codice civile, costituiva “ l’oggetto di un’obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto”, attenendo perciò l’erogazione “alla fase esecutiva del contratto”, sebbene solo al momento dell’erogazione il mutuatario acquistasse la proprietà e la disponibilità della somma mutuata, che usciva dal patrimonio del mutuante;(vi) con la conseguenza che, con il mero scambio dei consensi, sorgevasolo l’obbligazione a carico dell’ente finanziatore di erogare la somma mutuata ed a favore del soggetto finanziato il diritto di credito a tale erogazione, ma non la proprietà di tale somma, che restavanella disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore; (vii) il mutuo in esame, pertanto, si connotavaper la peculiare ed atipica caratteristica della consensualità, posto che l’erogazione del denaro non era (in tutto o in parte) contestuale all’accordo delle parti ed il contratto si considerava perfezionato per il semplice fatto che le parti concordano l’una di dare a mutuo e l’altra di prendere a mutuo, mentre la consegna avvenivain un momento futuro e costituivaesecuzione dell’obbligazione assunta dal mutuante nei confronti del mutuatario; (viii) con la stipula tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. del contratto condizionato di mutuo fondiario a SAL dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il vincolo contrattuale si era dunque perfezionato, restando a tal fine irrilevante la successiva erogazione del denaro; (ix) il rispetto del limite di finanziabilità doveva pertanto essere riferito proprio all’atto della stipula del predetto contratto di mutuo fondiario; (x) considerato che la somma concessa a mutuo ammontava ad €. 3.300.000,00, occorre va rapportarla, come previsto dall’art. 38, comma 2, TUB, al costo delle opere da eseguirsi sui beni ipotecati, cioè sui terreni acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il medesimo giorno della stipula del mutuo (8.9.2010), dovendosi altresì tener conto del valore dei predetti terreni, da cui non poteva prescindersi al fine di individuare il costo complessivo di costruzione a valori ultimati;(xi) in ordine al valore dei terreni da edificare , assume va pertanto rilievo il prezzo pattuito tra le parti per il loro acquisto, pari ad €. 800.000,00, che il CTU avevastimato come congruo all’epoca; (xii) era inoltre condivisibile la valutazione del CTU di considerare quale valore dell’area edificabile quella di €. 890.000,00, conformemente a quanto sostenuto dalla banca opponente; (xiii) rispetto agli import i , così calcolati, quello concesso a mutuo alla [OSCURATO:SOCIETA]. con il mutuo fondiario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pari ad €. 3.300.000,00, costituiva pertanto l’84,5%, eccedendo quindi il limite di finanziabilità dell’80% di cui alla delibera CICR del 22 aprile 1995; (xiv) il mutuo fondiario condizionato a SAL concesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla società poi fallita in data 8.9.2010 risultava pertantoaffetto da nullità, per essere stato superato -al momento della stipula - il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, TUB e delibera CICR del22 aprile 1995 , con la conseguente modifica, in parte qua, del decreto emesso dal G.D. e con la totale esclusione del credito insinuato a tal titolo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione;(xv) in ordine, infine, alla domanda di conversione del suddetto mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ai sensi dell’art. 1424 c.c., sebbene la giurisprudenza di legittimità riconosca pacificamente la possibilità di conversione del mutuo fondiario nullo in ordinario finanziamento ipotecario, la stessa ha più volte precisato che, non potendo la conversione operare d’ufficio e presupponendo la domanda di parte, tale domanda deve essere avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità, trattandosi di istanza consequenziale alla rilevata nullità dell’unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria; (xvi) nel caso di specie, pertanto, la domanda di conversione avrebbe dovuto essere avanzata dalla parte opponente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successiva alla costituzione dellaparte convenuta, avvenuta (tempestivamente) il 13.3.2018 e contenente l’eccezione di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità; (xvii) la domanda di conversione, in quanto tardiva e, quindi, inammissibile, non potevapertanto essere presa in considerazione.

4. Il decreto , pubblicat o il 31.5.2021 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] STL [OSCURATO:PERSONA] in liquidazioneha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 96 e 99 del r.d. 16 marzo 1942 n.267 l. fall.

“per avere il Tribunale di Macerata accertato la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento della domanda di ammissione e modificato il decreto del G.D. con totale esclusione del credito ammesso”. 1.2 Secondo la società ricorrente, il Tribunale, dichiarando la nullità del mutuo fondiario, a modifica delle decisioni assunte dal provvedimento del G.D., avrebbe sìescluso il credito vantato dalla allora Banca delle [OSCURATO:PERSONA], ma, cosi statuendo, avrebbeagito in violazione delle norme di diritto di cui agli artt. 96 e 99 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 , laddove in vero non sarebbe contemplata l’ipotesi di poter esperire e dunque giudicare su domande riconvenzionali per questioni in cui si è formato il “giudicato endofallimentare”.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.,“violazione e falsa applicazione di norme di diritto art.1424 c.c. - insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nello specifico in merito alla tardività circa la istanza di conversione del mutuo fondiario in ipotecario”.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto art.1418 c.c. comma 1 cod . civ . in relazione a ll’ art . 38 comma 2 D.Lgs. n. 385/1993 ed in relazione al punto 1 delibera CICR 22 aprile 1995 per aver ritenuto che la violazione del limite di finanziabilità previsto dal TUB e dalla normativa secondaria di attuazione comporti la nullità del finanziamento fondiario”. 3.1 Il terzo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento anche delle prime due censuresopra riportate.

Sul punto, va ricordato che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (v. sent. n. 33719 del 16/11/2022 ) hanno affermato che “ i n tema dimutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.

"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, delmutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”. 3.2 Anche il quarto motivo, articolato sulla regolamentazione delle spese del giudizio di merito, rimane pertanto assorbito.

Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una nuova rilettura da parte del giudice a quo dell’odierna vicenda processuale alla luce dei principi qui da ultimo ricordati.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il decreto impugnato in r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18247/2021 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 04846340265, in persona del legale rappresentante, e peressa, quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] SpA con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n° 44, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Macerata, giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PARTITA_IVA],con sede legale in Macerata (MC) [OSCURATO:PERSONA], n.20, in persona del curatore del fallimento Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Macerata. -controricorrente - avverso il decreto cronologico n.1052/2021 del Tribunale di Macerata del 26/05/2021, pubblicato il 31/05/2021, comunicato via PEC il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto qui impugnat o con ricorso per cassazione il Tribunale di Macerata ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata, ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nei confronti delFallimento STL [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, avverso il provvedimento del g.d., con il quale erano stati esclusi i crediti insinuati relativi all’ammissione, in via privilegiata ipotecaria, del credito di €. 2.293.502,49, vantato in virtù del mutuo fondiario concesso alla società poi fallita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 8.9.2010, nonché all’ammissione, in via chirografaria , del credito di €. 274.367,14, costituito dallo scoperto alla data del 3.6.2015 del conto corrente n. 6724, acceso il 20.5.2010 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso la filiale di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con istanza datata 12 . 02 . 2016 la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti domandatodi insinuarsi al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. per i sopra indicati crediti ed il G.D. aveva ammesso soloparzialmente il credito con le seguenti motivazioni: “Il G.D. esclude la somma complessiva di Euro 426.510,13 a titolo di assegni bancari emessi in maniera irregolare, in quanto firmati ma sprovvisti della denominazione della società fallita, e quindi carenti dei requisiti essenziali… i l G.D. ammette la restante somm a al chirografo dichiarando la nullità della prestata garanzia ipotecaria fondiaria in ragione della destinazione delle somme a copertura integrale di scoperto di conto corrente ordinario”. 3. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e per essa da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della prima , il Tribunale di Macerata, nella resistenza della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, haosservato e ricordato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) occorrevaesaminare prioritariamente l’eccezione di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità sollevata dalla curatela fallimentare nella comparsa di costituzione in giudizio, in quanto idonea ad assorbire ulteriori domande ed eccezioni svolte dalle parti; (ii) sul tema delle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nei mutui fondiari (di cui agli artt. 38, comma 2, TUB e delibera CICR 22 aprile 1995) negli ultimi anni era intervenuto un ripensamento del precedente orientamento da parte della giurisprudenza di legittimità, posto che (a partire da Cass., sent. n. 17352/2017, seguita da Cass., ord. n. 11201/2018; sent. n. 17439/2019) era stat o affermato il principio per cui il superamento del limite di finanziabilità risultava determinativo della nullità del mutuo fondiario, in quanto tale limite costituivaelemento interno, strutturale, della fattispecie in esame, assurgendo ad elemento essenziale del contenuto del contratto, la cui finalità rispondevaall’esigenza di circoscrivere, di limitare il rischio insito in tale tipo di operatività del credito, essendo il rischio di rientro dell’erogato concentrato in via esclusiva sul solo immobile oggetto dell’ipoteca; (iii) occorreva aderire a tale più recente orientamento giurisprudenziale , che risultavacondivisibile nelle sue argomentazioni e maggiormente aderente alle peculiarità della fattispecie del mutuo fondiario; (iv) in ordine, poi, alla questione del momento nel quale effettuare la verifica del rispetto del limite di finanziabilità- se cioè tale requisito debba essere valutato come sussistente al momento della stipula del mutuo fondiario in questione (e cioè, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ovvero successivamente, all’atto di ciascuna erogazione di denaro- occorreva altresì esaminare la natura giuridica della fattispecie all’esame del Tribunale (contratto condizionato di mutuo fondiario,a stati di avanzamento dei lavori, concesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. per lo specifico scopo di “acquisto di terreno e costruzione di unità abitative”), evidenziandosi così che tale fattispecie- per quanto ricadente nella disciplina della fondiarietà ex art. 38 TUB - costitui va una forma contrattuale atipica, che si distinguevadal tipo del mutuo disciplinato dal codice civile, connotato dalla natura reale; (v) pertanto, nella fattispecie in esame - in cui il mutuo erastato concesso allo specifico scopo di acquisto di terreno e costruzione di unità abitative, con diritto della Banca di effettuare le erogazioni in base agli stati di avanzamento dei lavori - la consegna del denaro, a differenza di quanto si verificavanel mutuo regolato dal codice civile, costituiva “ l’oggetto di un’obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto”, attenendo perciò l’erogazione “alla fase esecutiva del contratto”, sebbene solo al momento dell’erogazione il mutuatario acquistasse la proprietà e la disponibilità della somma mutuata, che usciva dal patrimonio del mutuante;(vi) con la conseguenza che, con il mero scambio dei consensi, sorgevasolo l’obbligazione a carico dell’ente finanziatore di erogare la somma mutuata ed a favore del soggetto finanziato il diritto di credito a tale erogazione, ma non la proprietà di tale somma, che restavanella disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore; (vii) il mutuo in esame, pertanto, si connotavaper la peculiare ed atipica caratteristica della consensualità, posto che l’erogazione del denaro non era (in tutto o in parte) contestuale all’accordo delle parti ed il contratto si considerava perfezionato per il semplice fatto che le parti concordano l’una di dare a mutuo e l’altra di prendere a mutuo, mentre la consegna avvenivain un momento futuro e costituivaesecuzione dell’obbligazione assunta dal mutuante nei confronti del mutuatario; (viii) con la stipula tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. del contratto condizionato di mutuo fondiario a SAL dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il vincolo contrattuale si era dunque perfezionato, restando a tal fine irrilevante la successiva erogazione del denaro; (ix) il rispetto del limite di finanziabilità doveva pertanto essere riferito proprio all’atto della stipula del predetto contratto di mutuo fondiario; (x) considerato che la somma concessa a mutuo ammontava ad €. 3.300.000,00, occorre va rapportarla, come previsto dall’art. 38, comma 2, TUB, al costo delle opere da eseguirsi sui beni ipotecati, cioè sui terreni acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il medesimo giorno della stipula del mutuo (8.9.2010), dovendosi altresì tener conto del valore dei predetti terreni, da cui non poteva prescindersi al fine di individuare il costo complessivo di costruzione a valori ultimati;(xi) in ordine al valore dei terreni da edificare , assume va pertanto rilievo il prezzo pattuito tra le parti per il loro acquisto, pari ad €. 800.000,00, che il CTU avevastimato come congruo all’epoca; (xii) era inoltre condivisibile la valutazione del CTU di considerare quale valore dell’area edificabile quella di €. 890.000,00, conformemente a quanto sostenuto dalla banca opponente; (xiii) rispetto agli import i , così calcolati, quello concesso a mutuo alla [OSCURATO:SOCIETA]. con il mutuo fondiario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pari ad €. 3.300.000,00, costituiva pertanto l’84,5%, eccedendo quindi il limite di finanziabilità dell’80% di cui alla delibera CICR del 22 aprile 1995; (xiv) il mutuo fondiario condizionato a SAL concesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla società poi fallita in data 8.9.2010 risultava pertantoaffetto da nullità, per essere stato superato -al momento della stipula - il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, TUB e delibera CICR del22 aprile 1995 , con la conseguente modifica, in parte qua, del decreto emesso dal G.D. e con la totale esclusione del credito insinuato a tal titolo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione;(xv) in ordine, infine, alla domanda di conversione del suddetto mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ai sensi dell’art. 1424 c.c., sebbene la giurisprudenza di legittimità riconosca pacificamente la possibilità di conversione del mutuo fondiario nullo in ordinario finanziamento ipotecario, la stessa ha più volte precisato che, non potendo la conversione operare d’ufficio e presupponendo la domanda di parte, tale domanda deve essere avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità, trattandosi di istanza consequenziale alla rilevata nullità dell’unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria; (xvi) nel caso di specie, pertanto, la domanda di conversione avrebbe dovuto essere avanzata dalla parte opponente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successiva alla costituzione dellaparte convenuta, avvenuta (tempestivamente) il 13.3.2018 e contenente l’eccezione di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità; (xvii) la domanda di conversione, in quanto tardiva e, quindi, inammissibile, non potevapertanto essere presa in considerazione. 4. Il decreto , pubblicat o il 31.5.2021 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] STL [OSCURATO:PERSONA] in liquidazioneha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 96 e 99 del r.d. 16 marzo 1942 n.267 l. fall. “per avere il Tribunale di Macerata accertato la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento della domanda di ammissione e modificato il decreto del G.D. con totale esclusione del credito ammesso”. 1.2 Secondo la società ricorrente, il Tribunale, dichiarando la nullità del mutuo fondiario, a modifica delle decisioni assunte dal provvedimento del G.D., avrebbe sìescluso il credito vantato dalla allora Banca delle [OSCURATO:PERSONA], ma, cosi statuendo, avrebbeagito in violazione delle norme di diritto di cui agli artt. 96 e 99 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 , laddove in vero non sarebbe contemplata l’ipotesi di poter esperire e dunque giudicare su domande riconvenzionali per questioni in cui si è formato il “giudicato endofallimentare”. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.,“violazione e falsa applicazione di norme di diritto art.1424 c.c. - insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nello specifico in merito alla tardività circa la istanza di conversione del mutuo fondiario in ipotecario”. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto art.1418 c.c. comma 1 cod . civ . in relazione a ll’ art . 38 comma 2 D.Lgs. n. 385/1993 ed in relazione al punto 1 delibera CICR 22 aprile 1995 per aver ritenuto che la violazione del limite di finanziabilità previsto dal TUB e dalla normativa secondaria di attuazione comporti la nullità del finanziamento fondiario”. 3.1 Il terzo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento anche delle prime due censuresopra riportate. Sul punto, va ricordato che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (v. sent. n. 33719 del 16/11/2022 ) hanno affermato che “ i n tema dimutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, delmutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”. 3.2 Anche il quarto motivo, articolato sulla regolamentazione delle spese del giudizio di merito, rimane pertanto assorbito. Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una nuova rilettura da parte del giudice a quo dell’odierna vicenda processuale alla luce dei principi qui da ultimo ricordati. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il decreto impugnato in r
Decreto Cassazione n. 33767/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris