CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 22898/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5081/2023 proposta da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 954/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/01/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale. Rilevato che: Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato (di seguito CdS), in sede di giudizio di ottemperanza della propria sentenza n. 3662/2022, dichiarava la nullità della deliberazione in data 28 luglio 2022 con la quale il Consiglio superiore della magistratura (di seguito CSM), a seguito dell'ottemperanda pronuncia, che aveva annullato la nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva reiterato tale nomina, ribadendone la prevalenza sul dott. [OSCURATO:PERSONA]; per l'effetto il CdS ordinava al CSM di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione della decisione, nominando, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il [OSCURATO:PERSONA] Presidente del medesimo CSM. Per quanto qui di interesse, il CdS osservava che la nuova delibera aveva una chiara portata elusiva della decisione ottemperanda, con particolare riguardo alla persistente svalutazione delle funzioni direttive ricoperte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (e non dal dott. [OSCURATO:PERSONA]), non potendosi riconoscere portata dirimente alle nuove ragioni della delibera impugnata, relative alle diverse dimensioni degli uffici di procura nei quali gli interessati avevano prestato servizio, essendo le medesime non fondate sulle previsioni del TU sulla dirigenza giudiziaria, peraltro non risultando attribuibile al dott. [OSCURATO:PERSONA] l'ulteriore parametro del coordinamento investigativo in materia di criminalità organizzata, essendo di contro tale parametro ascrivibile al dott. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il CSM ed il Ministero della giustizia deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ha depositato controricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo unico. I ricorrenti ed il dott. [OSCURATO:PERSONA] hanno successivamente depositato memorie illustrative. Considerato che: Come dato atto dai ricorrenti e dal controricorrente/ricorrente incidentale dott. [OSCURATO:PERSONA], nelle more del giudizio è avvenuto che il collegato e successivo contenzioso avente ad oggetto l'ulteriore delibera del CSM in data 17 maggio 2023, confermativa della nomina del medesimo dott. [OSCURATO:PERSONA] quale Procuratore di [OSCURATO:PERSONA], è stato definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9973 del 21 novembre 2023, non impugnata nei termini di legge, non avendo peraltro avuto seguito la declaratoria di incompetenza in favore del TAR del Lazio contenuta in tale decisione, non essendo stata la causa in quella sede riassunta. Conseguentemente, sia i ricorrenti che il dott. [OSCURATO:PERSONA] hanno evidenziato il loro difetto di ulteriore interesse alla decisione dei rispettivi ricorsi principale ed incidentale, dei quali, per tale ragione, va quindi dichiarata l'inammissibilità. Tale sopravvenuta ragione della pronuncia, induce alla compensazione delle spese del giudizio tra le parti ed implica in ogni caso l'insussistenza dei presupposti di applicabilità del raddoppio del contributo unificato (tra le molte, v. Sez. 3- , n. 20697 del 20/07/2021; v. anche, Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020) PQM La Corte dichiara l'inammissibilità sia del ricorso principale ch e de