Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 42130/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame da lui presentata avverso l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1,2, 3 e 4 d.P.R. 309/90, e plurimi reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309/80, in concorso con altre persone.

2. In particolare, con riguardo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, gli è contestata la partecipazione all'associazione criminosa, impostasi nel territorio dell'hinterland barese, preordinata all'acquisto, alla detenzione illecita e alla successiva vendita di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, in qualità di addetto alle attività illecite di spaccio nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari, detenendo egli la rubrica dei contatti telefonici, comprensiva dei nominativi e dei numeri telefonici dei principali fornitori, nonché degli acquirenti delle sostanze stupefacenti da cui riceveva, perlopiù a mezzo telefono, richieste di cessione di sostanze che egli prontamente veicolava ai sodali a piede libero perché provvedessero.

3. Sulla base di un ampio compendio investigativo, dettagliatamente richiamato nell'ordinanza impugnata, nel quale sono ricomprese le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Frisari, il Gip ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza sia in ordine alla partecipazione dell'indagato alla predetta associazione, sia in ordine alla commissione dei reati fine al predetto contestati, nonché l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., tenuto altresì conto della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso consta di due motivi.

Con il primo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per essere stata l'ordinanza depositata oltre il decimo giorno decorrente dalla ricezione degli atti.

Rileva sul punto il ricorrente: gli atti sono pervenuti in cancelleria il 31/12/2020; l'udienza si è svolta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il dispositivo è stato depositato in data 11/01/2021, oltre i dieci giorni previsti dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

La misura in corso ha, conseguentemente, perso efficacia.

Con il secondo motivo, eccepisce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al reato associativo, nonché vizio di motivazione.

In particolare, il provvedimento impugnato non ha offerto congrua motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, atteso che per suffragare l'intraneità del Bufano, il Giudice del riesame ha considerato la circostanza per la quale il prevenuto riceveva richieste di sostanza stupefacente da parte degli acquirenti che poi inoltrava a [OSCURATO:PERSONA] oppure a [OSCURATO:PERSONA], nonché le propalazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che si limita a riferire che il Bufano "sta lavorando per noi adesso" ed un manoscritto con appuntati alcuni numeri di telefono e nomi di persone, rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare.

Si tratta di uno scarso patrimonio indiziario dal quale non può desumersi l'affectio societatis in capo al ricorrente, tenuto conto della occasionalità e temporaneità delle menzionate telefonate, avvenute nell'arco di soli otto giorni.

5. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo e per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

2. Per quanto attiene alla dedotta inefficacia del provvedimento cautelare per mancato rispetto, da parte del Tribunale del riesame, del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti (art.309, comma 9, cod. proc. pen.) è sufficiente rilevare che il decimo giorno, nel caso in esame, scadeva il 10 gennaio 2021, domenica, prorogato di diritto al successivo lunedì 11 gennaio, non festivo (art.172, comma 3, cod. proc. pen.), non essendo computabile (art.14 cod. pen.) il primo giorno (31 dicembre 2020).

3. Quanto alla gravità indiziaria, giova ricordare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

4. Ciò posto, si osserva che nella impugnata ordinanza il Tribunale ha diffusamente evidenziato una serie di elementi dai quali dedurre la partecipazione del Bufano alla organizzazione criminale, di cui non si contesta l'esistenza, e costituiti dai risultati delle intercettazioni e dall'attribuzione delle stesse agli indagati, che utilizzavano un linguaggio criptico per indicare le sostanze stupefacenti, i pedinamenti a mezzo g.p.s., l'attività di osservazione diretta, la identificazione dei "consumatori" individuati tramite i contatti telefonici aventi ad oggetto la richiesta di droga, oltre alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].Richiamati tali obiettivi riscontri, costituenti accertamenti in fatto, evidenzia correttamente il Tribunale che l'analisi dei,reati fine unitamente agli altri elementi indicati, forniscab la prova di un sistema sufficientemente stabile di relazioni tra l'odierno indagato e l'entità collettiva, che consente di apprezzare l'esistenza del vincolo associativo, quale stabile messa a disposizione dell'organizzazione da parte del soggetto partecipe, voluta ed attuata come manifestazione di adesione al sodalizio mediante comportamenti concludenti.

In altre parole, l'esame completo del materiale investigativo, e quindi la lettura globale e non parcellizzata dello stesso, ha consentito di addivenire ad un giudizio positivo in ordine alla partecipazione del Bufano all'associazione dedita al narcotraffico.

Le numerose intercettazioni - riportate per esteso nel provvedimento in esame e riferite a singoli reati fine - sono manifestazione palese del fatto che il Bufano aveva messo a disposizione del sodalizio la propria esperienza nell'attività di spaccio ed i propri clienti, offrendo un permanente contributo materiale idoneo a realizzare e rafforzare i propositi criminosi della consorteria di appartenenza.

Ulteriori elementi a riscontro della effettiva partecipazione dell'indagato all'associazione in parola sono stati poi desunti dall'uso di utenze dedicate (cellulari appartenenti all'associazione); dalla richiesta di "assunzione" nell'organizzazione del nipote; dalla inquietudine manifestata dal Bufano allorquando si diffuse la notizia della collaborazione del Frisari e, infine, dalle dichiarazioni di quest'ultimo.

Di qui la conclusione del Tribunale circa l'inequivocabile coinvolgimento del Bufano.

Quanto al decorso del tempo, ha osservato correttamente il Tribunale che la riforma di cui alla legge n. 47/2015, nell'introdurre un ulteriore requisito necessario ai fini dell'affermazione della esistenza del pericolo di reiterazione, costituito dall'attualità, intesa come esistenza di potenziali occasioni prossime, favorevoli, alla commissione di nuovi reati, non ha tuttavia operato alcuna modifica in ordine alla presunzione di cui all'art.275 cod. proc. pen., per cui anche il decorso del tempo, per risultare rilevante, deve assumere caratteri tali da superare la situazione di dubbio.

Nella specie, risulta allora palese, secondo il corretto ragionamento dei giudici del riesame, che la sola risalenza nel tempo dei fatti per cui è procedimento, non è di per sé sola idonea ad elidere la prognosi di pericolosità del ricorrente, non apprezzandosi sopravvenienze di segno positivo.

Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati circa i limiti del sindacato di legittimità in materia di gravità indiziaria relativamente alle misure cautelari personali, deve allora ritenersi pienamente argomentata la pronuncia del Tribunale di Bari e manifestamente insussistente il denunciato vizio motivazionale.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art.94, comma I- ter, disp.att.cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma I- t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame da lui presentata avverso l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1,2, 3 e 4 d.P.R. 309/90, e plurimi reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309/80, in concorso con altre persone. 2. In particolare, con riguardo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, gli è contestata la partecipazione all'associazione criminosa, impostasi nel territorio dell'hinterland barese, preordinata all'acquisto, alla detenzione illecita e alla successiva vendita di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, in qualità di addetto alle attività illecite di spaccio nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari, detenendo egli la rubrica dei contatti telefonici, comprensiva dei nominativi e dei numeri telefonici dei principali fornitori, nonché degli acquirenti delle sostanze stupefacenti da cui riceveva, perlopiù a mezzo telefono, richieste di cessione di sostanze che egli prontamente veicolava ai sodali a piede libero perché provvedessero. 3. Sulla base di un ampio compendio investigativo, dettagliatamente richiamato nell'ordinanza impugnata, nel quale sono ricomprese le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Frisari, il Gip ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza sia in ordine alla partecipazione dell'indagato alla predetta associazione, sia in ordine alla commissione dei reati fine al predetto contestati, nonché l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., tenuto altresì conto della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per essere stata l'ordinanza depositata oltre il decimo giorno decorrente dalla ricezione degli atti. Rileva sul punto il ricorrente: gli atti sono pervenuti in cancelleria il 31/12/2020; l'udienza si è svolta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il dispositivo è stato depositato in data 11/01/2021, oltre i dieci giorni previsti dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. La misura in corso ha, conseguentemente, perso efficacia. Con il secondo motivo, eccepisce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al reato associativo, nonché vizio di motivazione. In particolare, il provvedimento impugnato non ha offerto congrua motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, atteso che per suffragare l'intraneità del Bufano, il Giudice del riesame ha considerato la circostanza per la quale il prevenuto riceveva richieste di sostanza stupefacente da parte degli acquirenti che poi inoltrava a [OSCURATO:PERSONA] oppure a [OSCURATO:PERSONA], nonché le propalazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che si limita a riferire che il Bufano "sta lavorando per noi adesso" ed un manoscritto con appuntati alcuni numeri di telefono e nomi di persone, rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare. Si tratta di uno scarso patrimonio indiziario dal quale non può desumersi l'affectio societatis in capo al ricorrente, tenuto conto della occasionalità e temporaneità delle menzionate telefonate, avvenute nell'arco di soli otto giorni. 5. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo e per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Per quanto attiene alla dedotta inefficacia del provvedimento cautelare per mancato rispetto, da parte del Tribunale del riesame, del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti (art.309, comma 9, cod. proc. pen.) è sufficiente rilevare che il decimo giorno, nel caso in esame, scadeva il 10 gennaio 2021, domenica, prorogato di diritto al successivo lunedì 11 gennaio, non festivo (art.172, comma 3, cod. proc. pen.), non essendo computabile (art.14 cod. pen.) il primo giorno (31 dicembre 2020). 3. Quanto alla gravità indiziaria, giova ricordare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 4. Ciò posto, si osserva che nella impugnata ordinanza il Tribunale ha diffusamente evidenziato una serie di elementi dai quali dedurre la partecipazione del Bufano alla organizzazione criminale, di cui non si contesta l'esistenza, e costituiti dai risultati delle intercettazioni e dall'attribuzione delle stesse agli indagati, che utilizzavano un linguaggio criptico per indicare le sostanze stupefacenti, i pedinamenti a mezzo g.p.s., l'attività di osservazione diretta, la identificazione dei "consumatori" individuati tramite i contatti telefonici aventi ad oggetto la richiesta di droga, oltre alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].Richiamati tali obiettivi riscontri, costituenti accertamenti in fatto, evidenzia correttamente il Tribunale che l'analisi dei,reati fine unitamente agli altri elementi indicati, forniscab la prova di un sistema sufficientemente stabile di relazioni tra l'odierno indagato e l'entità collettiva, che consente di apprezzare l'esistenza del vincolo associativo, quale stabile messa a disposizione dell'organizzazione da parte del soggetto partecipe, voluta ed attuata come manifestazione di adesione al sodalizio mediante comportamenti concludenti. In altre parole, l'esame completo del materiale investigativo, e quindi la lettura globale e non parcellizzata dello stesso, ha consentito di addivenire ad un giudizio positivo in ordine alla partecipazione del Bufano all'associazione dedita al narcotraffico. Le numerose intercettazioni - riportate per esteso nel provvedimento in esame e riferite a singoli reati fine - sono manifestazione palese del fatto che il Bufano aveva messo a disposizione del sodalizio la propria esperienza nell'attività di spaccio ed i propri clienti, offrendo un permanente contributo materiale idoneo a realizzare e rafforzare i propositi criminosi della consorteria di appartenenza. Ulteriori elementi a riscontro della effettiva partecipazione dell'indagato all'associazione in parola sono stati poi desunti dall'uso di utenze dedicate (cellulari appartenenti all'associazione); dalla richiesta di "assunzione" nell'organizzazione del nipote; dalla inquietudine manifestata dal Bufano allorquando si diffuse la notizia della collaborazione del Frisari e, infine, dalle dichiarazioni di quest'ultimo. Di qui la conclusione del Tribunale circa l'inequivocabile coinvolgimento del Bufano. Quanto al decorso del tempo, ha osservato correttamente il Tribunale che la riforma di cui alla legge n. 47/2015, nell'introdurre un ulteriore requisito necessario ai fini dell'affermazione della esistenza del pericolo di reiterazione, costituito dall'attualità, intesa come esistenza di potenziali occasioni prossime, favorevoli, alla commissione di nuovi reati, non ha tuttavia operato alcuna modifica in ordine alla presunzione di cui all'art.275 cod. proc. pen., per cui anche il decorso del tempo, per risultare rilevante, deve assumere caratteri tali da superare la situazione di dubbio. Nella specie, risulta allora palese, secondo il corretto ragionamento dei giudici del riesame, che la sola risalenza nel tempo dei fatti per cui è procedimento, non è di per sé sola idonea ad elidere la prognosi di pericolosità del ricorrente, non apprezzandosi sopravvenienze di segno positivo. Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati circa i limiti del sindacato di legittimità in materia di gravità indiziaria relativamente alle misure cautelari personali, deve allora ritenersi pienamente argomentata la pronuncia del Tribunale di Bari e manifestamente insussistente il denunciato vizio motivazionale.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art.94, comma I- ter, disp.att.cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma I- t
Sentenza Cassazione n. 42130/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris