CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 novembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati il primo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centoventi di multa e il secondo alla pena di mesi due di reclusione ed euro ottanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, proponevano ricorso per Cassa- zione avverso la sentenza della Corte di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] (un motivo di impugnazione) 3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. 4. [OSCURATO:PERSONA] (tre motivi di impugnazione) 4.1. Violazione di legge con riferimento all'omessa formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata circostanza aggravante. 4.2. Violazione di legge in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva. 4.3. Violazione di legge quanto al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 5. I ricorsi sono inammissibili. In ordine al primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed al terzo del ricorso dell'Al- varez, da esaminare congiuntamente trattandosi di doglianze identiche, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e con- giunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i precedenti penali degli imputati, l'entità del po- tenziale danno alla persona offesa (catalizzatore del valore di centinaia di euro) e la determinazione dimostrata nel portare a compimento l'attività furtiva (svolta in pieno giorno e in una via non periferica della città). Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Gli imputati si confrontano solo parzialmente col contenuto della sentenza impu- gnata e si limitano ad evidenziare alcuni elementi fattuali a loro favorevoli, i quali, con motivazione lineare e coerente, sono stati ritenuti irrilevanti. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 6. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di veri- ficare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individua- lizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto di la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e J4 di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- . zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai plurimi precedenti penali dell'Alvarez ritenuti espressivi di maggiore ripro- vevolezza della condotta e di propensione alla trasgressione delle prescrizioni loro impost dall'autorità. Il ricorrente non formula censure, deducibili in sede di legittimità, idonee a di- sarticolare il percorso argomentativo sopra sintetizzato, sottolineando la piena ed ampia confessione resa e il modico valore del bene oggetto di furto, aspetti implici- tamente ritenuti ininfluenti. 7. In ordine al primo motivo del ricorso dell'Alvarez, va premesso che le statui- zioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legit- timità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- lare un giudizio di equivalenza tra le aggravanti e le circostanze attenuanti generiche, alla luce della non marginale gravità del fatto, commesso in una via centrale e in pieno giorno, del forte disvalore sociale e morale della circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede e dei precedenti penali. Il ricorrente si limita ad enunciare' elementi a sé favorevoli,- legittimamente con- siderati di minor rilievo dalla Corte di merito.8. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di