CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 36757/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO Rep. sul ricorso 11999-2021 proposto da: Od. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - controricorrenti - nonché contro 2022 [OSCURATO:PERSONA];- intimato - avverso la sentenza n. 836/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2021; R.G.N. 11999/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della Ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 44 • [OSCURATO:PERSONA]