CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27581/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S., per essersi, in qualità di conducente di un'autovettura, sottratto agli accertamenti sullo stato di alterazione da stupefacenti, in occasione di un controllo. 2. Formula tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo si duole della violazione della legge processuale in relazione al disposto dell'art. 137 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, per avere la sentenza rigettato l'eccezione di nullità, per difetto dei requisiti essenziali, del verbale di rifiuto dell'accertamento, non sottoscritto dall'interessato, senza che gli operanti annotassero il rifiuto di sottoscrivere. Sostiene che ciò renda nullo il verbale, peraltro mai notificato al ricorrente, mentre la Corte territoriale, pur sollecitata, non ha preso posizione sul punto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 187, comma 1 C.d.S.. Osserva che laddove sia rigettato il primo motivo deve tenersi conto delle dichiarazioni dell'imputato, riportate dal verbale di accertamento, con le quali Perino ha ammesso di avere fatto uso di stupefacenti, il che rendeva superfluo il controllo ematico, che si assume essere stato rifiutato. Rileva che ciò comporta la derubricazione del reato nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 187 C.d.S.. 2.3. Con il terzo motivo censura l'eccessività della pena inflitta, avuto riguardo al comportamento collaborativo tenuto dall'imputato al momento dell'accertamento, non considerato dai giudici di merito ai fini sanzionatori. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha infatti chiarito, in plurime occasioni che "La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio. (Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Rv. 281931; Sez. 4 , Sentenza n. 40950 del 12/07/2018, Rv. 273989; Sez. 4, n. 16144 del 01/03/2017 Rv. 269607). 2.1 Ora, nel caso di specie il ricorrente non eccepisce di avere reso dichiarazioni diverse da quelle riportate nel verbale non sottoscritto, ed anzi, con il secondo motivo di ricorso espressamente ne riconosce la corrispondenza alla verbalizzazione, tanto che pretende su questa base una diversa qualificazione del reato. Ciò, nondimeno, implica che la mancata sottoscrizione, indipendentemente dall'omessa annotazione del motivo del rifiuto di sottoscrivere, non possa assumere alcuna rilevanza, posto che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata. (Sez. 1, Sentenza n. 50973 del 29/10/2019, Rv. 277827). 2.2 Né si comprende per quale ragione dovrebbe costituire causa di nullità del verbale la sua mancata notificazione all'imputato, non essendo essa prevista da alcuna disposizione. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Al di là della mancata indicazione dell'interesse concreto alla diversa qualificazione del reato, stante l'identità del trattamento sanzionatorio penale ed amministrativo previsto dall'art. 187, comma 1 C.d.S. , che riproduce quello previsto dall'art. 186, comma 2 lett. c), richiamato dall'art. 186, comma 7, cui rimanda l'art. 187, comma 8 C.d.S., vi è che l'ammissione di avere assunto stupefacenti non giustifica il rifiuto di sottoporsi all'accertamento, posto che solo l'effettiva presenza dei metaboliti nei liquidi organici -ed in particolare nel sangue- consente di dare la prova dell'attualità dell'assunzione, requisito indispensabile per l'accertamento del reato di cui all'art. 187, comma 1, che deve necessariamente accompagnare lo stato di alterazione (in questo senso cfr. "Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione. (Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021, Fini, Rv. 281206). Il rifiuto, dunque, paralizza l'accertamento, non potendo l'attualità dell'assunzione essere desunta dalla mera dichiarazione dell'interessato. 4. L'ultimo motivo è inammissibile. La doglianza è meramente reiterativa di quella proposta con l'appello, cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta, sottolineando che la pena è stata inflitta nel minimo edittale, quanto alla sanzione detentiva ed in misura prossima al minimo in relazione alla sanzione pecuniaria, mentre la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche è stata operata nella sua massima estensione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciscl il 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il