CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 06182/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21762/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.53/2021 pubblicata i l 16/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con la ASL di Taranto; la controversia ha per oggetto la impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione (tre giorni per la Fischetti e cinque giorni per Nicolì) inflitta dalla ASL con delibera del 09/12/2015, nella loro qualità di direttore del dipartimento risorse umane (Nicolì) e responsabile del settore concorsi, assunzioni, gestione ruolo e gestione amministrativa del personale (Fischetti); il Tribunale di Taranto rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti; per la cassazione della sentenza ricorrono Fischetti e Nicolì, con ricorso affidato a tre motivi. La ASL di Taranto resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] con istanza depositata in via telematica il 20/02/2025 le parti hanno chiesto, in via congiunta, che fosse dichiarata a cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, per effetto della transazione allegata all’istanza; sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, così come proposta; P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consigl