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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1977

Cassazione n. 40227/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/07/1977 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 45-10165/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 6 maggio 2021, ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Bologna il 10 giugno 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 624 e 625 n. 4 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 55 co. 9 D.L. 21/11/2007 n. 231 quanto al capo B) dell'imputazione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, è del tutto generico e, comunque, inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata in ordine alla dosimetria della pena].

Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Ritenuto pure che il motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi e imprecisi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima.

Ritenuto altresì che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Segue alla riconosciuta inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 45-10165/2022 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/07/1977 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 45-10165/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 6 maggio 2021, ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Bologna il 10 giugno 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 624 e 625 n. 4 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 55 co. 9 D.L. 21/11/2007 n. 231 quanto al capo B) dell'imputazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, è del tutto generico e, comunque, inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata in ordine alla dosimetria della pena]. Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Ritenuto pure che il motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi e imprecisi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima. Ritenuto altresì che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Segue alla riconosciuta inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 45-10165/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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