CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, a seguito di giudizio di rinvio operato da questa Corte, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 223 co. 1., 216 co. 1 n. 2 e co. 3 L. Fall. e di cui agli artt. 223 co. 1, 216 co. 1 n. 1 L. Fall.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio ed in relazione alla mancata qualificazione dei fatti nel reato di bancarotta semplice (quello di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata in cui si dà conto delle ragioni per cui si versa nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omissione dettata dalla scopo precipuo di recare pregiudizio ai creditori, risultando l'omissione documentale strettamente collegata con le distrazioni); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata qualificazione delle condotte nella meno grave fattispecie della bancarotta preferenziale, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (laddove peraltro la Corte di merito a pag. 13 ha anche precisato come la prospettazione difensiva fosse rimasta indinnostrata quanto alla diversa giustificazione delle somme fuoriuscite dalla società e addirittura smentita quanto all'asserita destinazione di parte di esse a pagare gli emolumenti dei dipendenti); Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm