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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 10289/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3831/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNOn. 5993/ 09/ 2015 depositata i l 17/06/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con avviso di accertamento n.

TF9011007283/2011, l'Agenzia delle entrate accertava a carico di [OSCURATO:PERSONA], per l'anno di imposta 2006 e per l'attività esercitata di ristorazione, maggiori ricavi pari ad euro 90.790, rideterminando il reddito di impresa da assoggettare a tassazione ai fini dell'irpef, dell'irap e dell'iva e liquidando maggiori imposte e contributi previdenziali, con interessi e sanzioni.

La CTP di Salerno, adita impugnatoriamente dal contribuente, con sentenza n. 34/8/13, rigettava il ricorso, compensando le spese.

Il contribuente proponeva appello, dichiarato inammissibile dalla CTR con la sentenza impugnata per difetto di specifici motivi.

Il contribuente propone ricorso per cassazione con un motivo; resiste l’Agenzia con controricorso.

Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il contribuente aveva richiesto una nuova valutazione di merito al giudice di secondo per aver omesso quello di primo grado di compierla.

Il motivo – a differenza di quanto eccepito in controricorso – è ammissibile, perché non contiene alcuna richiesta di un nuovo accertamento di fatto, censurando al contrario in diritto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello in difetto dei presupposti di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 assunto come violato.

Detto ciò, il motivo è fondato.

È la stessa CTR a dare atto, nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, che il contribuente, con l’atto di appello, “lamentandone la falsa interpretazione, riproduce le argomentazioni proposte ai primi giudici e chiede a questo Collegio la riforma dell’impugnata sentenza […]”.

Un tanto è di per se stesso nella specie sufficiente –alla luce del principio devolutivo pieno che caratterizza l’appello anche nel processo tributario, a differenza, sia consentito di far rilevare, del giudizio di cassazione (Cass. n. 125 del 2017) – un’effettiva consistenza devolutiva dell’atto di appello, idonea a fondare il preciso ed ineludibile dovere decisiorio del giudice (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. 125 del 2017 e Cass. n. 1200 del 2016).

D’altronde, in aggiunta a quanto precede, allega il contribuente che la richiesta alla CTR di una riedizione del giudizio di merito era espressamente motivata in funzione di un’inadeguata valutazione, da parte della CTP, delle doglianze dal medesimo avanzate con il ricorso introduttivo: sulla deduzione dell’effettiva inadeguatezza motivazionale della sentenza della CTP –la cui confutazione avrebbe eventualmente potuto giustificare la dichiarazione di inammissibilità di motivi meramente reiterativi –la CTR nondimeno nulla osserva.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvi a alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3831/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNOn. 5993/ 09/ 2015 depositata i l 17/06/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con avviso di accertamento n. TF9011007283/2011, l'Agenzia delle entrate accertava a carico di [OSCURATO:PERSONA], per l'anno di imposta 2006 e per l'attività esercitata di ristorazione, maggiori ricavi pari ad euro 90.790, rideterminando il reddito di impresa da assoggettare a tassazione ai fini dell'irpef, dell'irap e dell'iva e liquidando maggiori imposte e contributi previdenziali, con interessi e sanzioni. La CTP di Salerno, adita impugnatoriamente dal contribuente, con sentenza n. 34/8/13, rigettava il ricorso, compensando le spese. Il contribuente proponeva appello, dichiarato inammissibile dalla CTR con la sentenza impugnata per difetto di specifici motivi. Il contribuente propone ricorso per cassazione con un motivo; resiste l’Agenzia con controricorso. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente aveva richiesto una nuova valutazione di merito al giudice di secondo per aver omesso quello di primo grado di compierla. Il motivo – a differenza di quanto eccepito in controricorso – è ammissibile, perché non contiene alcuna richiesta di un nuovo accertamento di fatto, censurando al contrario in diritto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello in difetto dei presupposti di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 assunto come violato. Detto ciò, il motivo è fondato. È la stessa CTR a dare atto, nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, che il contribuente, con l’atto di appello, “lamentandone la falsa interpretazione, riproduce le argomentazioni proposte ai primi giudici e chiede a questo Collegio la riforma dell’impugnata sentenza […]”. Un tanto è di per se stesso nella specie sufficiente –alla luce del principio devolutivo pieno che caratterizza l’appello anche nel processo tributario, a differenza, sia consentito di far rilevare, del giudizio di cassazione (Cass. n. 125 del 2017) – un’effettiva consistenza devolutiva dell’atto di appello, idonea a fondare il preciso ed ineludibile dovere decisiorio del giudice (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. 125 del 2017 e Cass. n. 1200 del 2016). D’altronde, in aggiunta a quanto precede, allega il contribuente che la richiesta alla CTR di una riedizione del giudizio di merito era espressamente motivata in funzione di un’inadeguata valutazione, da parte della CTP, delle doglianze dal medesimo avanzate con il ricorso introduttivo: sulla deduzione dell’effettiva inadeguatezza motivazionale della sentenza della CTP –la cui confutazione avrebbe eventualmente potuto giustificare la dichiarazione di inammissibilità di motivi meramente reiterativi –la CTR nondimeno nulla osserva. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvi a alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
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