CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16618/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliato,[OSCURATO:PERSONA],INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3956/21 della Commissione TributariaRegionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno,pubblicata in data 10 maggio 2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 3956/21, pubblicata in data 10 maggio2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania,Sezione Distaccata di Salerno, ha rigettato l’appello delNumero registro generale 31369/2021Numero sezionale 3200/2026Numero di raccolta generale 16618/2026Data pubblicazione 27/05/2026Comune di Pollica avverso la sentenza n. 4702/19 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Salerno, con la quale erastato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso dueingiunzioni di pagamento TARSU, annualità 2010 e 2012,relative ad un immobile ubicato nel territorio comunale.2. Il Comune di Pollica ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in giudizio, rimanendointimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.2. Con il terzo motivo -da esaminare preliminarmente inragione della natura delle censure mosse avverso l’operato deigiudici di secondo grado, attinenti all’impianto motivazionaleche sorregge la decisione- il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4 e num. 5, c.p.c., ha prospettato laviolazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36, comma 2, num. 4,d.lgs. n. 546 del 1992, per essere la sentenza impugnatacaratterizzata da una motivazione meramente apparente, conriferimento, segnatamente, all’asserita fondatezza delleeccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalcontribuente.3. Il motivo è infondato.3.1. E’ denunciabile in cassazione solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con leNumero registro generale 31369/2021Numero sezionale 3200/2026Numero di raccolta generale 16618/2026Data pubblicazione 27/05/2026risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo- allorquando,benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, siccome recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudicante per la formazione del proprioconvincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compitodi integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr.Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18,Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).3.2. Nel caso di specie, la corte di merito ha reputato“abbondantemente provata” l’eccezione di decadenza, nonNumero registro generale 31369/2021Numero sezionale 3200/2026Numero di raccolta generale 16618/2026Data pubblicazione 27/05/2026avendo l’amministrazione dato prova “della regolare notificadegli avvisi di accertamento, precedenti alla intimazioneimpugnata”, circostanza che dimostrava anche la fondatezzadell’eccezione di prescrizione (cfr. la sentenza impugnata, apag. 2).In tal modo, i giudici di secondo grado, sia pure in terminialquanto sintetici, hanno esplicitato, in maniera comprensibile,le ragioni -siano esse condivisibili o meno, non rilevando taleprofilo nell’ottica, qui riguardata, dello scrutinio dell’impiantomotivazionale della decisione- che l’hanno indotta alla reiezionedell’appello proposto dall’amministrazione.4. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., ha dedotto laviolazione o falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 14 legge n.890 del 1982 e dell’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006,oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, inquanto, diversamente da quanto sostenuto dalla corteterritoriale, non si era verificata alcuna decadenza, né eramaturata la prescrizione, avendo fornito la prova dellanotificazione degli avvisi di accertamento, che erano stativersati in atti -debitamente notificati- fin dal giudizio di primogrado.5. Il motivo è fondato.5.1. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avevaaffermato che non erano stati prodotti in giudizio “atti dinotifica”, con la conseguenza che, non essendo stata fornita laprova della notificazione degli avvisi di accertamento,prodromici agli atti impugnati, il ricorso del contribuenteNumero registro generale 31369/2021Numero sezionale 3200/2026Numero di raccolta generale 16618/2026Data pubblicazione 27/05/2026doveva essere accolto (cfr. la sentenza n. 4702/19 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Salerno, a pag. 2).La corte regionale campana, sulla scia del convincimentoespresso dai giudici di prime cure, ha rigettato l’appellointerposto dall’amministrazione, facendo presente apertisverbis di condividere “quanto dedotto nella sentenza di primogrado”, non essendo stata fornita la dimostrazione “dellaregolare notifica degli avvisi di accertamento” (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 2).5.2. Agli atti, tuttavia, sono rinvenibili -in calce gli avvisi diaccertamento ai quali hanno fatto cenno le corti di primo e disecondo grado- le relazioni di notificazione, nonché ulterioridocumenti a corredo, per cui non è possibile sostenere, comehanno fatto i giudici di prossimità, che non siano stati prodottiin giudizio “atti di notifica”.5.3. Come è noto, il travisamento del contenuto oggettivodella prova -che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio- trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, laddove ricorrano i presupposti di cui all’art.395, num. 4, c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha costituitoun punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata -come nella vicenda in esame- ed il travisamento riflette lalettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, ilvizio deve essere fatto valere -e non è impedito nemmeno alcospetto di una “doppia conforme”- ai sensi dell’art. 360, primocomma, num 4 o num. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di unfatto processuale o sostanziale (cfr. Cass., sez. un., n.5792/24).Numero registro generale 31369/2021Numero sezionale 3200/2026Numero di raccolta generale 16618/2026Data pubblicazione 27/05/20265.4. Conseguentemente, la corte territoriale, essendopresenti agli atti gli avvisi di accertamento, con in calce larelazione di notificazione, avrebbe dovuto debitamentevalutarli, unitamente agli altri documenti ritualmente prodottiin giudizio, al fine di stabilirne l’efficacia probatoria e larilevanza in relazione alle argomentazioni rispettivamenteperorate dalle parti.6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilprimo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimentodel secondo (con il quale il ricorrente ha assunto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., laviolazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 24 d.lgs. n.546 del 1992, dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 19 e 24 d.lgs. n. 546del 1992 ed, ancora, l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti,per non essere stata contestata, da parte del contribuente, laprova fornita dall’ente impositore riguardo all’intervenutanotifica degli avvisi di accertamento), e, per l’effetto, lasentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, indiversa composizione, anche per regolare le spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo edichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, in diversa composizione, anche per regolare lespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 31369/2021Numero sezionale 3200/2026Numero di raccolta generale 16618/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]