Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 24477/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16645-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’AVV.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 25 POZZUOLI , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1749/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. in persona della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’[OSCURATO:PERSONA] per delega dei ricorrenti che ha concluso come in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed assumendo di essere proprietari del fabbricato sito in Pozzuoli, avevano chiesto con citazione del 1998 al Tribunale di Napoli nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], della società [OSCURATO:SOCIETA]. e del Condominio di via Colombo in Pozzuoli, di accertare i lavori edili eseguiti dalla CRC nel Condominio convenuto in forza di contratto di appalto del 31/5/1993, di verificare la loro conformità alle regole dell’arte nonché di accertare il prezzo e la quota a loro carico. 2.In particolare, gli attori contestavano la conformità delle opere sostenendo che esse avevano alterato il prospetto, comportato l’esecuzione di lavori abusivi, determinato la riduzione della cubatura di loro proprietà, la riduzione delle aperture e della luminosità con conseguente deprezzamento del bene e, pertanto, chiedevano il risarcimento dei conseguenti danni. 3.La convenuta CRC si era costituita contestando la domanda attorea, allegando che si era trattato di opere di consolidamento in immobile interessato da bradisismo e che non essendo stati reperiti i grafici originali non era stato possibile risalire all’aspetto originario.

3.1. Aveva eccepito, inoltre, che nel corso dei vari sopralluoghi effettuati dall’[OSCURATO:PERSONA] (UTC) non erano mai stati riscontrati abusi edilizi.

3.2. Infine l’appaltatrice aveva eccepito la prescrizione dell’azione per vizi per essere stati i lavori ultimati nel novembre 1994. 4.Si era costituito anche l’ing. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per il rigetto della domanda in ragione della regolarità delle opere eseguite ed ultimate nel 1994.

5. Al giudizio così instaurato veniva riunito quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società CRC per il saldo dei lavori in questione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

6. Il primo grado di giudizio, nel corso del quale era stata disposta ed effettuata ctu, si era concluso con l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla CRC ed il conseguente rigetto della domanda attorea, con revoca del decreto ingiuntivo nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione passiva in quanto aveva rinunciato all’eredità di [OSCURATO:PERSONA].

7. Veniva spiegato appello da parte degli originari attori e la Corte d’appello di Napoli lo respingeva confermando la fondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione per vizi sollevata dal CRC ed accolta nella sentenza gravata. 8.La corte territoriale ha argomentato che, a prescindere dalla consegna dell’opera, la prescrizione risultava comunque maturata sia in caso di qualificazione della fattispecie di difformità ai sensi dell’art. 1667 cod. civ. sia ai sensi dell’art. 1669 cod. civ..

8.1. La corte territoriale ha rilevato che, ove qualificati i vizi e difetti ai sensi dell’art. 1667 cod. civ., andava considerato che la scoperta degli stessi risaliva alla relazione di collaudo del 16/11/1995 effettuata dal tecnico ing. [OSCURATO:PERSONA] nominato dagli stessi appellanti sicchè rispetto a tale evento non poteva che ritenersi decorso il termine biennale, atteso che l’azione era stata intrapresa con atto di citazione notificato nel febbraio 1998. 8.2.La corte distrettuale ha poi aggiunto che anche nel caso di qualificazione delle difformità quali “gravi difetti” ai sensi dell’art.1669 cod. civ., l’azione era prescritta perché introdotta oltre il termine di cui all’art.1669, secondo comma, cod. civ. e cioè l’anno dalla denuncia dei vizi, atteso che la denuncia era stata effettuata nel gennaio 1995 tramite l’avv.to Martoscia a fronte dell’azione giudiziaria, come appena evidenziato, avviata nel febbraio 1998.

9. La corte territoriale ha ritenuto le suddette considerazioni assorbenti rispetto alle altre questioni relative ai vizi ed abusi edilizi così come alle prospettate conseguenze risarcitorie.

10. Infine la corte territoriale ha confermato la statuizione di rigetto delle domande degli appellanti osservando l’impossibilità, alla stregua della ctu e della carente documentazione allegata – priva dei verbali dell’udienza di primo grado in cui gli appellanti sostenevano di aver chiesto l’integrazione della ctu - , di determinare la quota di loro spettanza dei costi per le opere in questione. 11.La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. 12.Non hanno svolto attività difensiva gli intimati società CRC, [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di via Colombo a Pozzuoli e [OSCURATO:PERSONA]. 13.Dopo la rinotifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza interlocutoria della Sesta sezione - sottosezione 2, la causa è stata rimessa all’odierna pubblica udienza.

14. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 15.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non aver la corte territoriale valorizzato le risultanze della ctu e non avere rilevato, ai sensi degli artt. 1418 e 1421 cod. civ., art. 7 e ss. l.n. 47/1985, la nullità delcontratto di appalto in ragione dell’abusività delle opere realizzate.

16. La censura è inammissibile per difetto di specificità. 17.I ricorrenti riportano stralci della ctu aventi ad oggetto riferimenti fatti dal ctu a “difformità dai grafici”, a “riduzioni dei vani finestra” a “variazioni essenziali quali l’aumento di cubatura ed il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito” (cfr. pag. 17 e 18 del ricorso) e si dolgono della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ.. 18.Così facendo, però, trascurano di considerare, per un verso, che la violazione delle suddette disposizioni richiede la denuncia che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod .proc.civ. (cfr. Cass. Sez.

Un. 20867/2020) . 19.Dall’altro, la doglianza non considera che la deduzione come vizio di legge dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. 20.Ove si deduca, invece, che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (sempre Cass. Sez.

Un. 20867/2020). 21.Orbene, nel caso di specie la corte territoriale ha statuito ritenendo assorbente la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sull’accertamento della natura dei vizi ed abusi edilizi lamentati e ciò è legittimo, atteso che questa Corte ha chiarito che in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. 22.Nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (cfr. Cass. 30703/2018). 23.Parte ricorrente non ha specificato su cosa si fondi l’asserita nullità del contratto, non potendo rilevare in tal senso il mero richiamo alle frasi sopra riportate della ctu a fronte dell’assenza di ogni puntuale riferimento al titolo autorizzativo delle opere appaltate. 24.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 633 cod. proc. civ. nonché dell’art. 752 cod. civ. con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 10475 /2003 r.g., riunito a quello n. 1862/1998, come specificato sub da F.a ad F.f che precede (opposizione ad ingiunzione per il primo grado) sub I.h che precede ( atto di appello per il secondo grado), violazioni dalle quali è derivata la conferma della dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione che, invece, andava revocata. 25.Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 175 cod. proc. civ. per non avere la corte d’appello provveduto alla determinazione delle quote proporzionali dei lavori ricadenti sui ricorrenti. 26.La seconda e terza censura, strettamente congiunte, possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate perché la corte territoriale dopo averne dato conto (cfr. terz’ultimo cpv. pag. 3 della sentenza), si è pronunciata argomentando che già il tribunale aveva dato atto dell’impossibilità per il ctu di procedere alla verifica dei lavori ed alla loro quantificazione. 27.Inoltre, il giudice d’appello ha specificato che delle asserite richieste di ripresa delle operazioni peritali svolte dagli attori non vi era traccia in ragione della mancanza del fascicolo di primo grado. 28.Detto fascicolo - precisa altresì la corte di merito - nonostante i solleciti al deposito di copie non risulta messo a disposizione della corte distrettuale . 28.In ragione di ciò, la corte territoriale ha sostenuto di non avere altro elemento che l’attestazione del ctu dell’impossibilità di ricostruire la quota gravante sugli appellanti per la loro mancata collaborazione.

29. Con il quarto motivo si denuncia l’omessa pronuncia sui danni apportati all’immobile dei ricorrenti a seguito della riduzione del volume e della superficie nonché a causa dell’alterazione delle finestre e del balcone.

30. Anche questa censura è infondata perché il giudice d’appello ha ritenuto la questione assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione (cfr. quarto cpv della pag. 4 della sentenza impugnata). 31.Con il quinto motivo si denuncia l’errata dichiarazione di prescrizione dell’azione facendo decorrere i termini da quando in realtà i lavori non erano ancora ultimati. 32.La censura è inammissibile. 33.La doglianza infatti non si confronta con le rationes decidendi sopra illustrate ed anzi, dopo avere ricostruiti i fatti ritenuti indispensabili e rilevanti, ripropone le conclusioni di merito già svolte circa la ritenuta non collaudabilità delle opere, la non conformità delle stesse alle autorizzazioni edilizie e la nullità del contratto per responsabilità della società e della direzione lavori convenuti in giudizio. 34.La corte di merito ha diversamente ricostruito le allegazioni probatorie, ritenendo di prescindere dalla circostanza della consegnadei lavori in funzione del collaudo eseguito dal D.L. l’ing.

Melillo in quanto ha rilevato trattarsi di circostanza nuova dedotta in appello e non documentata in atti. 35.Tali considerazioni, novità della questione e mancanza di documentazione in appello, non sono attinte dalla doglianza (cfr. pagg. 32-34) dove i ricorrenti si limitano a riproporre gli argomenti a sostegno delle loro tesi e a indicare le allegazioni documentali del ricorso in cassazione. 36.Il ricorso è pertanto rigettato e nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. 37.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16645-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’AVV.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 25 POZZUOLI , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1749/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. in persona della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’[OSCURATO:PERSONA] per delega dei ricorrenti che ha concluso come in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed assumendo di essere proprietari del fabbricato sito in Pozzuoli, avevano chiesto con citazione del 1998 al Tribunale di Napoli nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], della società [OSCURATO:SOCIETA]. e del Condominio di via Colombo in Pozzuoli, di accertare i lavori edili eseguiti dalla CRC nel Condominio convenuto in forza di contratto di appalto del 31/5/1993, di verificare la loro conformità alle regole dell’arte nonché di accertare il prezzo e la quota a loro carico. 2.In particolare, gli attori contestavano la conformità delle opere sostenendo che esse avevano alterato il prospetto, comportato l’esecuzione di lavori abusivi, determinato la riduzione della cubatura di loro proprietà, la riduzione delle aperture e della luminosità con conseguente deprezzamento del bene e, pertanto, chiedevano il risarcimento dei conseguenti danni. 3.La convenuta CRC si era costituita contestando la domanda attorea, allegando che si era trattato di opere di consolidamento in immobile interessato da bradisismo e che non essendo stati reperiti i grafici originali non era stato possibile risalire all’aspetto originario. 3.1. Aveva eccepito, inoltre, che nel corso dei vari sopralluoghi effettuati dall’[OSCURATO:PERSONA] (UTC) non erano mai stati riscontrati abusi edilizi. 3.2. Infine l’appaltatrice aveva eccepito la prescrizione dell’azione per vizi per essere stati i lavori ultimati nel novembre 1994. 4.Si era costituito anche l’ing. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per il rigetto della domanda in ragione della regolarità delle opere eseguite ed ultimate nel 1994. 5. Al giudizio così instaurato veniva riunito quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società CRC per il saldo dei lavori in questione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il primo grado di giudizio, nel corso del quale era stata disposta ed effettuata ctu, si era concluso con l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla CRC ed il conseguente rigetto della domanda attorea, con revoca del decreto ingiuntivo nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione passiva in quanto aveva rinunciato all’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Veniva spiegato appello da parte degli originari attori e la Corte d’appello di Napoli lo respingeva confermando la fondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione per vizi sollevata dal CRC ed accolta nella sentenza gravata. 8.La corte territoriale ha argomentato che, a prescindere dalla consegna dell’opera, la prescrizione risultava comunque maturata sia in caso di qualificazione della fattispecie di difformità ai sensi dell’art. 1667 cod. civ. sia ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.. 8.1. La corte territoriale ha rilevato che, ove qualificati i vizi e difetti ai sensi dell’art. 1667 cod. civ., andava considerato che la scoperta degli stessi risaliva alla relazione di collaudo del 16/11/1995 effettuata dal tecnico ing. [OSCURATO:PERSONA] nominato dagli stessi appellanti sicchè rispetto a tale evento non poteva che ritenersi decorso il termine biennale, atteso che l’azione era stata intrapresa con atto di citazione notificato nel febbraio 1998. 8.2.La corte distrettuale ha poi aggiunto che anche nel caso di qualificazione delle difformità quali “gravi difetti” ai sensi dell’art.1669 cod. civ., l’azione era prescritta perché introdotta oltre il termine di cui all’art.1669, secondo comma, cod. civ. e cioè l’anno dalla denuncia dei vizi, atteso che la denuncia era stata effettuata nel gennaio 1995 tramite l’avv.to Martoscia a fronte dell’azione giudiziaria, come appena evidenziato, avviata nel febbraio 1998. 9. La corte territoriale ha ritenuto le suddette considerazioni assorbenti rispetto alle altre questioni relative ai vizi ed abusi edilizi così come alle prospettate conseguenze risarcitorie. 10. Infine la corte territoriale ha confermato la statuizione di rigetto delle domande degli appellanti osservando l’impossibilità, alla stregua della ctu e della carente documentazione allegata – priva dei verbali dell’udienza di primo grado in cui gli appellanti sostenevano di aver chiesto l’integrazione della ctu - , di determinare la quota di loro spettanza dei costi per le opere in questione. 11.La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. 12.Non hanno svolto attività difensiva gli intimati società CRC, [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di via Colombo a Pozzuoli e [OSCURATO:PERSONA]. 13.Dopo la rinotifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza interlocutoria della Sesta sezione - sottosezione 2, la causa è stata rimessa all’odierna pubblica udienza. 14. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 15.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non aver la corte territoriale valorizzato le risultanze della ctu e non avere rilevato, ai sensi degli artt. 1418 e 1421 cod. civ., art. 7 e ss. l.n. 47/1985, la nullità delcontratto di appalto in ragione dell’abusività delle opere realizzate. 16. La censura è inammissibile per difetto di specificità. 17.I ricorrenti riportano stralci della ctu aventi ad oggetto riferimenti fatti dal ctu a “difformità dai grafici”, a “riduzioni dei vani finestra” a “variazioni essenziali quali l’aumento di cubatura ed il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito” (cfr. pag. 17 e 18 del ricorso) e si dolgono della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ.. 18.Così facendo, però, trascurano di considerare, per un verso, che la violazione delle suddette disposizioni richiede la denuncia che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod .proc.civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020) . 19.Dall’altro, la doglianza non considera che la deduzione come vizio di legge dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. 20.Ove si deduca, invece, che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (sempre Cass. Sez. Un. 20867/2020). 21.Orbene, nel caso di specie la corte territoriale ha statuito ritenendo assorbente la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sull’accertamento della natura dei vizi ed abusi edilizi lamentati e ciò è legittimo, atteso che questa Corte ha chiarito che in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. 22.Nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (cfr. Cass. 30703/2018). 23.Parte ricorrente non ha specificato su cosa si fondi l’asserita nullità del contratto, non potendo rilevare in tal senso il mero richiamo alle frasi sopra riportate della ctu a fronte dell’assenza di ogni puntuale riferimento al titolo autorizzativo delle opere appaltate. 24.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 633 cod. proc. civ. nonché dell’art. 752 cod. civ. con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 10475 /2003 r.g., riunito a quello n. 1862/1998, come specificato sub da F.a ad F.f che precede (opposizione ad ingiunzione per il primo grado) sub I.h che precede ( atto di appello per il secondo grado), violazioni dalle quali è derivata la conferma della dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione che, invece, andava revocata. 25.Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 175 cod. proc. civ. per non avere la corte d’appello provveduto alla determinazione delle quote proporzionali dei lavori ricadenti sui ricorrenti. 26.La seconda e terza censura, strettamente congiunte, possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate perché la corte territoriale dopo averne dato conto (cfr. terz’ultimo cpv. pag. 3 della sentenza), si è pronunciata argomentando che già il tribunale aveva dato atto dell’impossibilità per il ctu di procedere alla verifica dei lavori ed alla loro quantificazione. 27.Inoltre, il giudice d’appello ha specificato che delle asserite richieste di ripresa delle operazioni peritali svolte dagli attori non vi era traccia in ragione della mancanza del fascicolo di primo grado. 28.Detto fascicolo - precisa altresì la corte di merito - nonostante i solleciti al deposito di copie non risulta messo a disposizione della corte distrettuale . 28.In ragione di ciò, la corte territoriale ha sostenuto di non avere altro elemento che l’attestazione del ctu dell’impossibilità di ricostruire la quota gravante sugli appellanti per la loro mancata collaborazione. 29. Con il quarto motivo si denuncia l’omessa pronuncia sui danni apportati all’immobile dei ricorrenti a seguito della riduzione del volume e della superficie nonché a causa dell’alterazione delle finestre e del balcone. 30. Anche questa censura è infondata perché il giudice d’appello ha ritenuto la questione assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione (cfr. quarto cpv della pag. 4 della sentenza impugnata). 31.Con il quinto motivo si denuncia l’errata dichiarazione di prescrizione dell’azione facendo decorrere i termini da quando in realtà i lavori non erano ancora ultimati. 32.La censura è inammissibile. 33.La doglianza infatti non si confronta con le rationes decidendi sopra illustrate ed anzi, dopo avere ricostruiti i fatti ritenuti indispensabili e rilevanti, ripropone le conclusioni di merito già svolte circa la ritenuta non collaudabilità delle opere, la non conformità delle stesse alle autorizzazioni edilizie e la nullità del contratto per responsabilità della società e della direzione lavori convenuti in giudizio. 34.La corte di merito ha diversamente ricostruito le allegazioni probatorie, ritenendo di prescindere dalla circostanza della consegnadei lavori in funzione del collaudo eseguito dal D.L. l’ing. Melillo in quanto ha rilevato trattarsi di circostanza nuova dedotta in appello e non documentata in atti. 35.Tali considerazioni, novità della questione e mancanza di documentazione in appello, non sono attinte dalla doglianza (cfr. pagg. 32-34) dove i ricorrenti si limitano a riproporre gli argomenti a sostegno delle loro tesi e a indicare le allegazioni documentali del ricorso in cassazione. 36.Il ricorso è pertanto rigettato e nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. 37.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
Sentenza Cassazione n. 24477/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris