CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 11487/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 dicembre 1990; avverso la sentenza del 10 marzo 2022, della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate il 27 gennaio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare asseriti plurimi errori di fatto ravvisati, in ipotesi, nella sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 10392 del 10 marzo 2022, depositata il 24 marzo 2022), con cui è stato rigettato il ricorso presentato nell'interesse dello stesso Mossuto avverso la sentenza del 21 dicembre 2021 della Corte d'assise d'appello di Potenza. Il ricorrente premette di aver proposto, dinanzi a questa Corte, nel giudizio poi conclusosi con la sentenza impugnata, due censure con le quali ha dedotto la nullità del decreto di citazione in appello (emesso secondo le forme del rito camerale) e la violazione dell'art. 23-bis del decreto legge n. 149 del 2020 (per essere stato applicato il rito cartolare anche al giudizio dinanzi alla Corte d'assise d'appello, nonostante la specialità di tale giudice), a fronte delle quali, sulla base di un errore percettivo (costituito dalla errata rilevazione delle modalità di celebrazione del giudizio in primo grado), la stessa Corte avrebbe ritenuto legittima la celebrazione, in appello, del giudizio con il rito camerale, peraltro errando nel ritenere la normativa emergenziale applicabile anche al processo celebrato dinanzi alla Corte d'assise. Cosicché, all'erroneità della premessa in fatto, sarebbe corrisposta una errata valutazione in diritto ed una conseguente erronea decisione. Deduce, poi, che questa Corte, con la sentenza impugnata, avrebbe violato gli artt. 3, 6 e 7 della CEDU e 27 Cost. nella parte in cui - non avrebbe tenuto presente l'evidente illegittimità del trattamento sanzionatorio (l'ergastolo) irrogato dalla Corte d'assise d'appello; - non avrebbe correttamente valutato il vizio di mente dell'imputato, come risultante per tabulas dalle certificazioni mediche prodotte; - non avrebbe escluso la premeditazione, nonostante fosse completamente mancante un "apprezzabile intervallo temporale" rispetto all'azione onnicidiaria. E ciò con evidente pregiudizio rispetto alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie, attesa la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; - non avrebbe correttamente motivato in ordine alle censure sollevate dal ricorrente, adagiandosi sulle parallele motivazioni offerte dalla Corte d'assise d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. L'errore di fatto per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte stessa sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr., in particolare, Sez. U, n.18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002). Cosicché sono fuori del perimetro normativo del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021). Ebbene, l'ipotizzata erronea percezione in ordine alle modalità di celebrazione del processo in primo grado non solo è dato di fatto non decisivo, ma è comunque manifestamente infondato. Questa Corte, infatti, dopo aver dato conto dell'infondatezza della doglianza (rilevando come, a seguito del recupero della richiesta avanzata in sede di udienza preliminare, effettivamente il giudizio si sia svolto nelle forme del rito abbreviato e la sentenza è stata pronunciata a norma degli artt. 438 e seguenti del codice di rito, applicando la diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.), ha precisato che "ogni eventuale questione concernente la fissazione del procedimento con il rito camerale, anziché nelle forme della pubblica udienza, risulta preclusa dalla mancata tempestiva eccezione", evidentemente proponibile con le memorie di cui al citato art. 23 -bis. Tutte le altre questioni sono, anche astrattamente, estranee al perimetro normativo disegnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. in quanto attengono a profili interpretativi e valutativi delle norme di volta in volta richiamate. Con riferimento al citato art. 23 -bis (ritenuto applicabile, alla luce di un'interpretazione sistematica della disciplina a tutti gli organi giudiziari che esaminano la controversia in secondo grado), alla asserita illegittimità del trattamento sanzionatorio (rispetto al quale la Corte ha dato conto della concorrente operatività delle aggravanti ad effetto speciale e della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen.), alla sussistenza dell'invocato vizio di mente dell'imputato e della sua premeditazione (fondati solo su una diversa considerazione delle certificazioni mediche prodotte e su una differente valutazione dell'intervallo temporale invocato dalla difesa). E ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento all'ultima censura prospettata, con la quale si deduce non già un errore di fatto, bensì un ipotizzato vizio di motivazione (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Rv. 225258). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatttromila in favore della Cassa delle ammende. Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile attesa la tardività della memoria (depositata solo il 27 gennaio 2023) e, comunque, perché essa non ha offerto alcun contributo essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d'impugnazione proposti (Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Nulla