CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24502/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P.L. da Palestrina n. 19 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1359 / 39 / 15 , depositata in data 9marzo 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF –IRAP 2001/02 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva innanzi alla C.t.p. di Latina avverso l'intimazione di pagamento n. 057200990222391780/000 di € 36.630,27, emessa a seguito della cartella n. 05720050008103224/000, per gli anni di imposta 2001 e 2002 , eccependo la nullità della notifica della cartella e la prescrizione delle somme iscritte a ruolo. 2.La C.t.p. di Latina , di nanzi alla quale si costituiva anch e [OSCURATO:PERSONA] SPA,accoglieva il ricorso r itenendo fondata la questione della nullità della notifica della cartella. 3. Avverso tale sentenza, proponeva appello Equitalia sud spa ( già [OSCURATO:PERSONA] spa) dinanzi la C.t.r. della Regione Lazio , ove si costituiva anche il contribuente; la C.t.r., con sentenza n. 1359/39/15, depositata in data 9 marzo 2015, accoglieva l'appello. 4.Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso, chiedendo, nel rito, l’improcedibilità del ricorso ovvero, nel merito, il suo rigetto. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio» il contribuente lamenta che nella sentenza impugnata non si sia confermata la prescrizione della pretesa tributaria per tardività della notificazione dell’avviso di intimazione. 2. Il motivo è inammissibile per violazione del principi o di autosufficienza attesa la patente violazione delle prescrizioni poste dall'art. 366, comma terzo, cod. proc. civ. in tema di esposizione dei fatti di causa. Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato nell'ipotesi (quale quella di specie) di cd. assemblaggio totale della menzione di tutti gli atti del procedimento, esposti in defatigante sequenza, meramente cronologica, senza che a tale esposizione, segua poi una originale parte narrativa volta alla necessaria sintesi del fatto sostanziale e processuale, così onerandosi inammissibilmente la Corte di una ricostruzione di atti e fatti; non può, invero, ritenersi legittimamente assolta dall'indicazione di una congerie di elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell'esposizione del fatto (Cass. 17/07/2012, n. 12283, Cass. Sez. U. 09/09/2010, n. 19255). Nel caso di specie, in ricorso sono raccolte le doglianze più disparate laddove, nella redazione del ricorso per cassazione, si richiede che siano indicati con precisione tutti gli elementi posti a base della censura e necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di ricorrere ad altre fonti ed altri atti del processo, in modo che il motivo presenti l'autonomia indispensabile per consentire l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere. In questo caso, l’esposizione del motivo non contiene tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante una esposizione chiara ed esaustiva dei fatti di causa sì da porre il giudice di legittimità in condizione di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto. Vieppiù che il ricorrente non individua alcun specifico capo della sentenza impugnata che assume essere in contrasto con la corretta interpretazione delle norme denunziate né deduce specifiche argomentazioni dalle quali poter inferire che determinate asserzioni in diritto della sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese per l’Agenzia delle Entrate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’[OSCURATO:PERSONA] spa le spese processuali che si liquidano in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il