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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2026

Cassazione n. 11179/2026

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C del proprio difensore, rappresentate e difese dall'avvocatoNicola Gaetano;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 17484/2024Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 11179/2026Data pubblicazione 26/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 99/2024depositata il 31 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atti ritualmente depositati, tutte le parti hanno dichiarato larinuncia al ricorso e al controricorso e la relativa accettazione;la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 c.p.c.., per cui devepronunciarsi l’estinzione del giudizio;può omettersi di condannare per le spese, tenuta nella debitaconsiderazione la - pur non decisiva, per l’indisponibilità del relativopotere del giudicante - dichiarazione delle parti di avere raggiunto accordoin merito alla regolamentazione delle spese del giudizio; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C del proprio difensore, rappresentate e difese dall'avvocatoNicola Gaetano;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 17484/2024Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 11179/2026Data pubblicazione 26/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 99/2024depositata il 31 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atti ritualmente depositati, tutte le parti hanno dichiarato larinuncia al ricorso e al controricorso e la relativa accettazione;la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 c.p.c.., per cui devepronunciarsi l’estinzione del giudizio;può omettersi di condannare per le spese, tenuta nella debitaconsiderazione la - pur non decisiva, per l’indisponibilità del relativopotere del giudicante - dichiarazione delle parti di avere raggiunto accordoin merito alla regolamentazione delle spese del giudizio; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2026Il PresidenteChiara Graziosi