CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1978
Cassazione n. 35104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 14/03/1978 avverso la sentenza del 10/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (r)[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli in data 10 febbraio 2026 ha confermato la sentenza del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 3000,00 di multa. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla configurazione del reato di detenzione ai fini di spaccio ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990; con il secondo articola analoga doglianza con riguardo all'applicazione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio. 2.11 primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018,Rv. 272463). Nel caso di specie la Corte di merito, con motivazione esente da aporie logiche, ha ritenuto che lo stupefacente rinvenuto, ovvero gr. 5,94 di cocaina, di cui era stata accertata la natura mediante narcotest, era certamente destinato ad essere immesso dal mercato come comprovato dalle modalità di confezionamento e di occultamento dello stesso. Il secondo motivo sulla recidiva é del pari manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha, invero, fatto riferimento ai precedenti specifici da cui l'imputato risulta gravato anche per fatti analoghi, ivi compreso un precedente in relazione a fatti avvenuti nel 2016, senza che sia stato addotto dalla difesa alcun elemento per ritenere che tale fatto non sia diverso da quello per cui si procede. Da tali elementi la Corte di merito ha tratto la maggiore riprovevolezza del fatto per cui si procede. Quanto al trattamento sanzionatorio, lo scostamento dal minimo edittale, é stato congruamente motivato in ragione dalla natura della sostanza e dalla personalità dell'imputato. 23. Il ricorso manifestamente infondato va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. D P.Q.MO i OTT 2026 L ASSISTENTE 'UDIMMO Dott.ssa Kati1L4 fl1eflte