CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4955/2023depositata il 22/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/20261. Con decreto ingiuntivo n. 26/2017, provvisoriamente esecutivo, ilTribunale di Napoli ingiungeva al Comune di Barano d’Ischia il pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale erede del marito, [OSCURATO:PERSONA], dellasomma di Euro 69.884,14, oltre interessi legali e spese della proceduramonitoria, a titolo di competenze professionali per l’attività svolta dalCaliendo, su incarico del Comune, tra il 1982 e il 1988.1.1. Avverso tale decreto proponeva opposizione il Comune di Baranod’Ischia, chiedendone la sospensione della provvisoria esecutività,eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dellaConte, per carenza di prova della sua qualità di erede del Caliendo; nelmerito: a) eccepiva la prescrizione del credito ex art. 2946 c.c.,quantomeno per tutte le prestazioni svolte sino al 1987, deducendo che laricorrente aveva allegato tre distinte richieste di pagamento presentatedal geometra Caliendo, la più recente delle quali era stata acquisita alprotocollo del Comune soltanto in data 22 gennaio 1997; b) deduceval’inesistenza di un valido rapporto con il professionista, in carenza di uncontratto scritto; c) contestava l’effettivo svolgimento delle prestazioniasseritamente eseguite dal Caliendo, evidenziando di aver in ogni caso giàliquidato, per alcuni degli incarichi svolti, la somma di Euro 36.733,61, dadetrarre dagli importi eventualmente riconosciuti; d) eccepiva laprescrizione ex art. 2948 c.c. degli interessi maturati sulla sommarichiesta per il periodo anteriore al 5 novembre 2010.1.2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 26/2021, in parzialeaccoglimento dell’opposizione, revocava il monitorio opposto, econdannava il Comune di Barano d’Ischia al pagamento, in favore dellaConte, della somma di Euro 69.884,14, oltre interessi; compensava,invece, tra le parti le spese di lite.Numero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026Il Tribunale riteneva che la richiesta di pagamento della [OSCURATO:PERSONA] andasseaccolta: in parte, a titolo contrattuale, sulla base delle delibere corredatedall’impegno di spesa (delibere comunali n. 83/1986, n. 551/1988, n.342/1985 e n. 305/1987); in parte, a titolo di indebito arricchimento exart. 2041 c.c.2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4955/2023, accoglieva ilgravame interposto dal Comune e, in parziale riforma della sentenzaimpugnata, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] a titolo diinadempimento contrattuale; di poi, in accoglimento della domanda diarricchimento riproposta dall’appellata ai sensi dell’art. 346 c.p.c.,condannava il Comune di Barano d’Ischia, ai sensi dell’art. 2041 c.c., alpagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di Euro69.884,14, oltre interessi al tasso legale a far data dal 27 giugno 2018.Condannava poi il Comune alla rifusione, in favore della [OSCURATO:PERSONA], delle spesedei due gradi di giudizio.3. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Barano d’Ischia haproposto ricorso, affidato ad un unico motivo.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorsoincidentale, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso ilComune di Barano d’Ischia.Tutte le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo ed unico motivo del ricorso principale si prospetta, aisensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione degli artt. 183c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, e 645 c.p.c., nonchédell’art. 2041 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile etempestiva la domanda di indebito arricchimento formulata dall’opposta,Numero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA], all’udienza del 27 giugno 2018, e successivamente meglioprecisata nella prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.,trattandosi di domanda “incompatibile” rispetto a quella di adempimentocontrattuale originariamente proposta con il ricorso monitorio e reiterataall’atto della costituzione nel giudizio di opposizione.Il Comune censura la sentenza impugnata nella parte in cui hariconosciuto al convenuto opposto lo stesso “ius variandi” che competeall’attore in senso formale.Evoca, in proposito, il precedente di Cass. n. 22404/2018 (nonché lesuccessive Cass. n. 3571/2021 e Cass. n. 9633/2022), secondo il cuiprincipio è ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta, in viasubordinata, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nel corsodel processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale,qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quellainizialmente formulata.Deduce, tuttavia, che tale indirizzo interpretativo si riferisce soltanto alcaso in cui la domanda sia introdotta con atto di citazione in via ordinaria.Per converso, ad avviso del ricorrente, nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, la prima opportunità e, quindi, difesa utile perl’opposto, convenuto in senso “formale” ma attore in senso “sostanziale”,è la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, enon la udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. ovvero la successivamemoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.5. Il motivo è infondato.Il Comune di Barano d’Ischia assume, nel dettaglio, che la domanda exart. 2041 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] debba considerarsi tardiva, inquanto proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in ungiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale tale diversaNumero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026domanda sarebbe risultata tempestiva, in ultima istanza, soltanto là doveproposta con comparsa di costituzione e risposta.A questo proposito, viene evocato - in particolare - il precedente di Cass.n. 9633/2022, secondo il cui principio, in tema di opposizione a decretoingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa dicostituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova,diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo,anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda oun’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezionichiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferiscaalla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stessosostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quellaoriginariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economiaprocessuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscereall’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stessefacoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario,all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.Ebbene, osserva il Collegio che il precedente richiamato dal ricorrenteprincipale (lo stesso applicato dalla Corte d’appello nel ritenere, invece,tempestiva la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA])presuppone bensì il dispiegamento con comparsa di costituzione e rispostadi una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorsoper decreto ingiuntivo, ma non rende affatto questa una condizione diritualità, e dunque di tempestività o ammissibilità, della detta domanda.Ed infatti, il procedimento monitorio rappresenta una forma di tutelaaggiuntiva rispetto a quella ordinaria dei diritti che vi possono esseresoggetti, ed è attivabile quando il fatto costitutivo è assistito da una provaqualificata che consente di evitare, almeno in prima istanza, l’“iter” acognizione piena e lo svolgimento del processo nelle forme ordinarie.Numero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026La scelta della parte istante di introdurre un giudizio monitorio è, però,bilanciata dalla possibilità riconosciuta al soggetto ingiunto di proporreopposizione.Com’è noto, l’opposizione è un giudizio che non ha contenutoimpugnatorio, in quanto volto a recuperare quella cognizione “piena edesauriente”, omessa in sede monitoria, nella quale si è invece configuratauna relazione esclusiva tra il giudicante e il ricorrente.Trattandosi di un giudizio che consente di recuperare una cognizione pienadi esauriente, a fronte di una cognizione in precedenza solamentesommaria, il giudizio di opposizione, in cui l’attore in senso formale èconvenuto in senso sostanziale, si articola, quanto alla sua modulazione, equindi anche in relazione alla ritualità delle attività delle parti, salvoespressa previsione specifica, come un normale giudizio di primo grado.Ciò implica, di conseguenza, che anche nel giudizio di opposizione,venendo al tema di interesse, le memorie di cui all’art. 183, comma 6,c.p.c., nella formulazione “ratione temporis” vigente, conservano lapropria funzione specifica, la quale, in relazione alla memoria di cui all’art.183, comma 6, n. 1, c.p.c., è quella di precisazione o modificazione delledomande o delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Nessunaimpropria anticipazione delle relative decadenze può dirsi, quindi,determinata dalla scelta del creditore ingiungente di avvalersi del ritomonitorio.Tale soluzione è, del resto, confermata anche delle Sezioni Unite di questaCorte, con Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, le quali hanno precisatoche, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore oppostopuò proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, acondizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse cheaveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che sianointrodotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità,qualora l’opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all’attoNumero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazionereattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino allaprima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.Nella specie, è ravvisabile la seconda di queste ipotesi.Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che «sulla scia ditale rinnovato indirizzo va dunque ritenuta l’ammissibilità della domandadi indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. formulata dall’opposta Conteall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivamente meglio precisata nella primamemoria di cui al sesto comma dell’art. 183 c.p.c., trattandosi di domandacomunque connessa, per incompatibilità, a quella di adempimentocontrattuale originariamente proposta con il ricorso monitorio reiterataall’atto della costituzione nel giudizio di opposizione» (a pag. 12 dellasentenza impugnata).Peraltro, la questione posta con il ricorso parrebbe, addirittura, recessiva afronte dell’espresso rilievo della Corte territoriale secondo cui la domandaex art. 2041 c.c. era stata, per vero, proposta da [OSCURATO:PERSONA] già nellacomparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione e poisoltanto precisata con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.5.1. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.6.1. Venendo, dunque, al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], conil primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2041 c.c., per avere laCorte territoriale negato la rivalutazione monetaria e dichiarato che gliinteressi legali fossero dovuti dalla domanda giudiziale anziché dalmomento dell’arricchimento, verificatosi in data ben più risalente.La ricorrente incidentale assume che la Corte si è attribuita un potere dinatura equitativa o - come definito - “riequilibratore” non previsto daalcuna norma. La Corte d’appello, infatti, affermerebbe di non potersindacare la somma liquidata dal primo giudice come indennizzo, inquanto priva di specifica impugnazione da parte del Comune ed ormaiNumero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026cosa giudicata, ma dichiarerebbe che l’eventuale riconoscimento, in favoredella [OSCURATO:PERSONA], anche della rivalutazione e degli interessi daldepauperamento consentirebbe alla stessa di ricevere un importo anchesuperiore a quello spettante “ex contractu”.Pertanto, ad avviso della ricorrente incidentale, atteso che la sommaquantificata come indennizzo era già cosa giudicata, la Corte avrebbedovuto soltanto applicare la legge in relazione alla rivalutazione monetariaed agli interessi, non potendo attribuirsi alcun poter “riequilibratore” e/o“equitativo” non previsto, a questo proposito, dalla legge.6.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 1219, 1224 e 1284, comma 4, c.c., per avere la Corte d’appellocondannato il Comune di Barano d’Ischia al pagamento degli interessilegali, in favore della [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dalla data della domandagiudiziale e non dalla messa in mora, e per non avere applicato gliinteressi moratori dalla data della domanda giudiziale, al tasso previstodal richiamato comma 4 dell’art. 1284 c.c..7.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato per quanto diragione.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente Sentenza n. 11513 del28/04/2026, hanno puntualmente delineato lo statuto dell’azione diindebito arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., integrando il quadro deiprincipi di diritto già enunciati dalla precedente Sentenza n. 33954 del05/12/2023.In tale ultima occasione, limitatamente alla questione di odierno interesse,questa Corte ha precisato che «l’indennizzo ex art. 2041 c.c. va - invece -liquidato nei limiti della minor somma tra l’arricchimento e l’entità dellaperdita patrimoniale dell’impoverito e non può corrispondere all’interocorrispettivo come se il contratto fosse valido; se non è possibile o èparticolarmente difficile determinare il suo preciso ammontare, èNumero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026consentita una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell’art. 1226c.c., anche in via officiosa (Cass., SU, n. 23385/2008; Cass., n.20648/2011; Cass., n. 12702/2019; Cass., n. 14670/2019)» (in tal senso,Cass. Sez. U, Sentenza n. 11513 del 28/04/2026, a pag. 19 dellamotivazione).Orbene, tale regola generale - che, diversamente da quanto opinato dallaricorrente incidentale, pure riconosce un potere equitativo rimesso algiudice del merito in relazione alla quantificazione dell’indennizzo ex art.2041 c.c. - va, però, necessariamente rapportata al caso di specie, nontanto nella singolarità della vicenda concreta, da un punto di vistasostanziale, ma in relazione alle dinamiche processuali che hannointeressato i due gradi di merito.In proposito, infatti, assume carattere dirimente la statuizione della Corteterritoriale, puntualmente indicata dalla ricorrente incidentale, secondo cui«va infatti evidenziato che l’Amministrazione appellante non ha svoltoalcuna specifica contestazione in ordine all’importo già liquidato dalTribunale ai sensi dell’art. 2041 c.c., né risulta censurato il criterioutilizzato per la quantificazione dell’indennizzo, parametrato dal primoGiudice ai compensi indicati dal professionista nelle parcelle prodotte (cfr.pag. 4 della sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale ha cosìstatuito: per la quantificazione dell’indennizzo giova fare riferimentoall’importo già ritenuto congruo dal Consiglio dell’Ordine di appartenenzadel professionista, che ha liquidato le relative parcelle). Stante l’assenza dispecifici motivi di impugnazione relativi alla regola così individuata, laformazione del giudicato interno preclude a questo Collegio ogni diversavalutazione in ordine alla liquidazione dell’indennizzo dovuto» (a pag. 23della sentenza impugnata).In tal senso, il giudicato, espressamente riconosciuto dalla Corte d’appello,sceso sulla questione relativa alla quantificazione del detto indennizzoimpediva, pertanto, alla stessa di riesercitare un potere valutativo rispettoNumero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026all’ammontare di un indennizzo che non poteva più costituire oggetto di“potestas iudicandi”, poiché coperto dal giudicato.Ed infatti, la Corte territoriale, coerentemente con tali premesse, haritenuto che le fosse precluso di quantificare diversamente tale indennizzo.Al contempo, però, la Corte di merito ha errato là dove, ferma laimpossibilità di riquantificare il detto indennizzo, ha escluso ilriconoscimento, in favore dell’odierna ricorrente incidentale, degli ulterioriimporti dovuti a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria.Ciò in base all’assunto secondo cui «tuttavia, nel caso in esame, non puònon rilevarsi che una liquidazione del quantum all’attualità produrrebbe unrisultato incompatibile con la ratio dell’art. 2041 c.c. e con la funzioneriequilibratrice dell’indennizzo previsto dalla norma, che, si ricorda, miraesclusivamente a compensare l’iniquità prodottasi in conseguenza di unospostamento patrimoniale non giustificato da una ragione giuridica» (apag. 24 della sentenza impugnata).Ebbene, tale ultima statuizione - seppure in ultima analisi non incoerentecon la “ratio” ispiratrice dell’azione di cui all’art. 2041 c.c., quale azione didepauperamento, con cui l’attore può recuperare la propria “depauperatio”nei limiti della “locupletatio” altrui, entrambe correlate da un nesso dicausalità - è tuttavia errata nella misura in cui costituisce una erroneaapplicazione del meccanismo illustrato dalla citata Sentenza n.11513/2026, a pag. 19 della motivazione.Ed infatti, quest’ultima ha riconosciuto al giudice del merito un potere divalutazione di carattere equitativo relativo al solo ammontaredell’indennizzo, nel caso in cui non sia possibile o sia particolarmentedifficile determinare il suo preciso ammontare. Tale potere non può, però,giustificare il mancato riconoscimento delle ulteriori somme, in favoredella [OSCURATO:PERSONA], a titolo di rivalutazione e di interessi.È bensì vero (e assolutamente condivisibile il ragionamento della Corteterritoriale) che in tal senso si finisce per riconoscere una somma, inNumero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026favore dell’impoverito, che potrebbe risultare esorbitante rispetto allaminor somma tra l’arricchimento e il depauperamento (l’unica che l’azioneex art. 2041 c.c. consente, per vero, di recuperare), ma tale conseguenzacostituisce esclusivamente il precipitato della esistenza, in questa specificavicenda processuale, di un giudicato sul “quantum”, rilevato dalla stessaCorte distrettuale, a cui doverosamente applicare i principi regolatoridell’azione e, in primo luogo, quello della natura di credito di valoredell’indennizzo che ne è oggetto.Questa Corte ha, infatti, osservato che il credito indennitario ex art. 2041c.c., per l’espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblicaamministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato allastregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativapronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetariasopravvenuta fino alla decisione, anche d’ufficio, a prescindere dalla provadella sussistenza di uno specifico pregiudizio dell’interessato dipendentedal mancato tempestivo conseguimento dell’indennizzo medesimo,producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tassolegale, e non ai sensi dell’art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143,decorrenti dalla data dell’arricchimento della pubblica amministrazione,ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suofavore (tra le altre: cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35480 del02/12/2022).Ne discende che il motivo - per tali ragioni, relative al solo, specifico casodi specie e alle dinamiche processuali che l’hanno interessato - va quindiaccolto.7.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato per quanto diragione.La ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha dichiarato che «sulla somma liquidata a titolo di indennizzo andrannoriconosciuti i soli interessi al saggio legale decorrenti dalla proposizioneNumero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026della domanda, avanzata, per la prima volta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (apag. 25 della sentenza impugnata).Tale conclusione veniva dalla Corte d’appello giustificata in ragione delleconsiderazioni già sopra esaminate, in relazione al primo motivo delricorso incidentale, facendo leva sulle conseguenze sproporzionate cui sisarebbe pervenuti riconoscendo sia la rivalutazione sia gli interessi dalmomento del depauperamento.Le dette considerazioni, come detto, seppure condivisibili, non avrebberoperò consentito alla Corte d’appello di escludere il riconoscimento, infavore della [OSCURATO:PERSONA], delle somme a titolo di rivalutazione (oggetto delprimo motivo del ricorso incidentale) e degli interessi, da corrispondersidal momento del depauperamento e, dal solo momento della proposizionedella domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c.Ciò in quanto, secondo il disposto dell’art. 1284, comma 4, c.c., dalmomento in cui è proposta domanda giudiziale (e solo da quel momento),il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazionespeciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.In proposito, secondo un ormai prevalente indirizzo interpretativo, ilsaggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabilealle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti dafatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche aquelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola disalvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne lamisura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile delladisposizione, ma non a delimitarne il campo d’applicazione (cfr., daultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025).Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni svolte (anche in relazione alprimo motivo del ricorso incidentale), erroneamente la Corte territorialeha riconosciuto, in favore della [OSCURATO:PERSONA], i soli interessi al saggio legale (nonapplicando neppure il comma 4 dell’art. 1284 c.c. in relazione alla solaNumero registro generale 10839/2024Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 18606/2026Data pubblicazione 08/06/2026fase successiva alla instaurazione del giudizio) e, inoltre, con decorrenzadalla proposizione della domanda, avanzata, per la prima volta, allaudienza del 27.6.2018, anziché dal tempo del depauperamento.8. Sulla base di tali premesse, il ricorso principale va rigettato; di poi,rilevata la fondatezza del primo e del secondo motivo del ricorsoincidentale per quanto di ragione, dev’essere disposta la cassazione dellasentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corted’appello di Napoli, che, in diversa composizione, esaminerà la domandanel merito alla luce dei principi sopra illustrati ed alla assoluta - edesclusiva - specificità della vicenda processuale.9. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; accoglie per quanto di ragione ilprimo e il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 4 giugno 2026.Il Presidente