CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 21557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25845-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 730/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 25845 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -2- Rilevato che: 1. Con sentenza numero 488 del 20 luglio 2016, il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda proposta ex articolo 2901 c.c. della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]., e per l'effetto dichiarava inefficace nei confronti di quest'ultima l'atto di compravendita, stipulato in data 18 dicembre 2009, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano alienato alla [OSCURATO:SOCIETA]., un complesso edilizio sito nel Comune di S. Elpidio a Mare. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA] vantava dei crediti nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei due unici soci e garanti, Squarcia e Cocci, in ragione di un contratto di conto corrente e di un contratto di mutuo, entrambi garantiti da fideiussioni. L'intero ammontare del credito era stato accertato con decreto ingiuntivo n. 173/2013, passato in giudicato. Era emerso che la Banca creditrice, in data 30 novembre 2009, aveva diffidato la [OSCURATO:SOCIETA] (cancellata dal registro delle imprese nel 24 febbraio 2009) e i due garanti al pagamento dell'importo dovuto, comunicando la revoca degli affidamenti; che il primo dicembre 2009, i due garanti avevano costituito una società, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., alla quale avevano alienato (in data 18 dicembre 2009) tutti i loro beni immobili per un valore di € 420.000,00,. In primo grado si erano costituiti i Sigg. Squarcia e Cocci, i quali avevano contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, deducendo che il credito posto a fondamento della medesima risultasse da un decreto ingiuntivo emesso molto tempo dopo il compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, con la conseguenza che era onere dell'attore provare la dolosa preordinazione dell'atto a frodare le ragioni creditorie. La società [OSCURATO:SOCIETA]. rimase contumace. Il Tribunale di Fermo accogliendo la domanda della società [OSCURATO:SOCIETA]., ha ritenuto che il credito fosse sorto precedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero contestualmente all'atto di diffida ad adempiere (30 novembre 2009), con cui la Banca aveva disposto la revoca degli affidamenti, con la conseguenza che l'attrice non era tenuta a dimostrare la preordinazione ex art. 2901 cc n.1. [OSCURATO:PERSONA] dopo aver ricostruito la sussistenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza dei debitori di ledere le ragioni creditorie della Banca, ritenendo che i Sigg. Cocci e Squarcia erano gli unici soci della [OSCURATO:SOCIETA], per cui non potevano non avere cognizione dei debiti della medesima, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. del predetto atto di compravendita. Avverso tale sentenza, i Sigg. Squarcia e Noris hanno proposto appello, domandando, per quanto rileva in sede di legittimità, la riforma della sentenza impugnata, accertando l'efficacia dell'atto di compravendita nei confronti della società Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. Nel caso di specie, Squarcia e Cocci hanno contestato l'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, eccependo come il credito non fosse sorto contestualmente all'atto di diffida, bensì solo a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 173/2013, e che l'anteriorità dell'atto di disposizione impugnato rispetto al sorgere del credito imponeva alla Banca di dimostrare anche la preordinazione dell'atto al pregiudizio delle sue ragioni creditorie. Hanno eccepito altresì, come l'identità soggettiva delle parti contraenti nel contratto di compravendita fosse un elemento del tutto irrilevante, trattandosi di soggetti giuridici distinti e che, in ragione dell'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., in quanto società immobiliare, la compravendita afferiva totalmente all'attività esercitata dalla medesima. Hanno osservato gli appellanti come la società acquirente, a differenza di quanto asserito dal Giudice di prime cure, avesse corrisposto il prezzo con i proventi del mutuo fondiario già richiesto alla Banca delle Marche. 2. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 730, del 17 giugno 2021, ha confermato la sussistenza del presupposto soggettivo, sulla base del fatto che l'atto oggetto della revocatoria era a titolo oneroso, oltre che successivo al sorgere del credito, pertanto, ciò che rilevava era la scientia damni, ovvero la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non essendo, invece, rilevanti l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale, la partecipazione del terzo all'intento fraudolento debitorio e l'eventus dammi Pertanto avendo la parte creditrice dimostrato una diminuzione del patrimonio del debitore in ragione della compravendita immobiliare, i convenuti avrebbero dovuto provare come l'atto dispositivo, in ragione della capienza patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA], non era comunque idoneo a recare un depauperamento della garanzia patrimoniale del creditore, tale da rendere particolarmente dispendioso o gravoso il soddisfacimento del credito. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.1. con il primo motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. "la nullità della sentenza n. 730 / 2021 emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 21.04.2021 e pubblicata in data 17.06.2021, nonché notificata in data 28.06.2021 per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.". Contestano la motivazione apparente della sentenza del Giudice di Appello, il quale si sarebbe limitato a rievocare pedissequamente le considerazioni svolte dal Tribunale, omettendo di elaborare un proprio ragionamento logico giuridico. 4.2. Con il secondo motivo, denunciano ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. "violazione e/ o falsa applicazione di norma di diritto in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto ha stabilito che nel caso di Jpecie, con riferimento all'atto pubblico di compravendita a rogito [OSCURATO:PERSONA]. Chessa è certamente successivo al sorgere del credito". Ad avviso dei ricorrenti, sarebbe erronea la statuivione del Giudice di secondo grado che individua il sorgere del credito nel momento della sottoscrizione delle fideiussioni a garanzia delle obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA], risalenti al 4 novembre 2002 e 30 maggio 2005 in quanto, è al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 173/2013 che il credito può dirsi esistente. A tal proposito, il Giudice di Appello avrebbe omesso di considerare la circostanza dell'effettiva corresponsione del prezzo degli immobili da parte della [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti dei ricorrenti, con i proventi derivanti dal contratto di mutuo fondiario concesso dalla Banca delle Marche, in data 19 marzo 2010. 4.3. Con l'ultimo motivo si lamenta "una violazione e l o falsa applicazione..dell'art. 2901 cc, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc; con riferimento all'atto pubblico di compravendita.." I ricorrenti, rievocando le argomentazioni spese nell'atto di appello, ribadiscono come il Giudice del gravame avesse erroneamente considerato sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria. 5. I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono inammissibili in quanto richiedono una rivalutazione dei dati fattuali ed in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico. Inoltre, non centrano la ratio decidendi della sentenza che si è fondata sull'anteriorità del credito, che sarebbe sorto con la prestazione delle fideiussioni. Tale ratio non è stata correttamente impugnata in quanto i ricorrenti non contestano la qualifica delle fideiussioni come crediti antecedenti l'atto basandosi, invece, sull'assunto dell'anteriorità dell'atto di compravendita rispetto al credito sorto con decreto ingiuntivo. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. sé 5;l4 Così deciso i