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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 03965/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10755/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 152/2022 depositata il16/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 16/02/2022 (n. 152/2022), la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (in qualità di locatore) e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (in qualità di conduttrice), condannando quest’ultima al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni di locazione ancora dovuti e degli oneri accessori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha preliminarmente rilevato la possibilità, per il giudice del merito, di trarre dall’art.5 della legge n. 392 del 1978 (senza peraltro farne applicazione diretta), indici di valutazione utili ai fini dell'applicazione dell'art. 1455 c.c. in relazione a un contratto di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione; indici nella specie coordinati con il principio della verificabilità del requisito della gravità in relazione all’interesse del contraente deluso e al dato dell’ingiustificabilità della reiterazione del ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale della conduttrice; avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze resiste con controricorso, invocando la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha dichiarato di rinunciare al ricorso; considerato che: il processo dev’essere dichiaratoestinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza in camera di consiglio) la società ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto dal proprio difensore munito dei corrispondenti poteri; si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idonea a determinare l’effetto dell’estinzione del processo; non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa l’intervenuta accettazione della rinuncia ad opera della parte controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10755/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 152/2022 depositata il16/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 16/02/2022 (n. 152/2022), la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (in qualità di locatore) e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (in qualità di conduttrice), condannando quest’ultima al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni di locazione ancora dovuti e degli oneri accessori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha preliminarmente rilevato la possibilità, per il giudice del merito, di trarre dall’art.5 della legge n. 392 del 1978 (senza peraltro farne applicazione diretta), indici di valutazione utili ai fini dell'applicazione dell'art. 1455 c.c. in relazione a un contratto di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione; indici nella specie coordinati con il principio della verificabilità del requisito della gravità in relazione all’interesse del contraente deluso e al dato dell’ingiustificabilità della reiterazione del ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale della conduttrice; avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze resiste con controricorso, invocando la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha dichiarato di rinunciare al ricorso; considerato che: il processo dev’essere dichiaratoestinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza in camera di consiglio) la società ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto dal proprio difensore munito dei corrispondenti poteri; si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idonea a determinare l’effetto dell’estinzione del processo; non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa l’intervenuta accettazione della rinuncia ad opera della parte controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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