CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 19346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14830/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N . 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1060/2018R.G.N. 7938/2013 depositata i l 02/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. Con la sentenza n. 1060 del 2018 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Frosinone, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della Ditta “[OSCURATO:PERSONA]” al pagamento in favore del suo ex dipendente [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 61.382,40 a titolo di compenso per lavoro straordinario fino al dicembre 1991 e di euro 7.332,03 a titolo di indennità per ferie non godute nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 8 legge n. 108/90 per licenziamento illegittimo nella misura di sette mensilità della retribuzione globale di fatto. 2. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure hanno ritenuto che il Romolo, ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario, aveva fornito precise indicazioni sull’attività svolta nell’azienda agricola e che, dalla espletata consulenza tecnica di ufficio e dalla tipologia del lavoro dichiarato, gli spettava per gli anni dal 1987 al 1991 l’importo complessivo di euro 61.382,40; hanno, poi, rilevato, in relazione al licenziamento ritenuto illegittimo per mancata comunicazione dei motivi, che avendo riguardo agli anni di anzianità di lavoro (tredici) era equo determinare la indennità risarcitoria in sette mensilità della retribuzione globale di fatto in luogo delle quattro accertate in prime cure. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. E’ stata depositata nell’interesse del controricorrente memoria in cui dava atto dell’avvenuto decesso di quest’ultimo. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per inosservanza dell’obbligo di motivazione atteso che non era dato evincere la ratio decidendiche aveva determinato il convincimento della Corte di appello a ritenere provato l’espletamento dell’attività di lavoro straordinario. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc e dell’art. 115 cpc, in relazione all’art. 360 n.3 cpc, per essere stato riconosciuto il diritto, con la conseguente condanna al pagamento delle somme dovute, al lavoro straordinario sebbene la relativa attività lavorativa non fosse stata provata ma desunta dall’attività del consulente tecnico di ufficio nominato. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 437, co. 2, 99, 112 e 420 co. 1 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la corte distrettuale rilevato la inammissibilità della domanda, perché nuova, con la quale il Romolo aveva chiesto la condanna della Montecchi al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo nella misura fino a 10 mensilità laddove nel ricorso introduttivo la pretesa risarcitoria era stata compresa nella misura tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 5. Preliminarmente deve darsi atto che, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto della interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. n. 1757/2016; Cass. n. 24635/2017). 6. Ciò premesso, il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono infondati. 7. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dall’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 8. Nella fattispecie, con riguardo alla questione del lavoro straordinario, la Corte territoriale ha svolto un argomentato iter decisionale, partendo dai dati di fatto processualmente acquisiti e, con un ragionamento logico-deduttivo -che ha tenuto conto delle allegazioni del ricorrente e del fabbisogno orario annuo per la coltivazione dei terreni, ricavato dalla loro estensione, dalla tipologia delle colture, dai macchinari in uso in azienda e dall’affidamento a terzi della raccolta (come da consulenza tecnica di ufficio espletata da un perito agronomo) nonché dal numero e da bestiame accudito-ha ritenuto provato lo svolgimento del lavoro straordinario unicamente per gli anni dal 1987 al 1991 per l’ammontare di euro 61.382,40. 9. I giudici di seconde cure, pertanto, hanno proceduto dapprima ad un accertamento analitico dei rilevanti elementi indiziari per poi valutarli complessivamente e giungere, attraverso la loro combinazione, a ritenere che fosse stata raggiunta una valida prova presuntiva (Cass. n. 5374/2017) in ordine alla effettuazione del lavoro straordinario: tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità perché corretta giuridicamente, quanto al procedimento logico adottato, e adeguatamente motivato (Cass. 10973/2017). 10. Conseguentemente, per quanto sopra detto, vanno respinte le censure circa la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 11. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 12. Da ultimo, va evidenziato che, i n materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. n. 3086/2022). 13. Il terzo motivo, infine, è anche esso infondato. 14. Il problema giuridico da risolvere concerne la questione se la modifica della domanda per il pagamento dell’indennizzo ex art. 8 legge n. 604/1966(da 2,5 a sei mensilità, riportato nel ricorso introduttivo, a 10 mensilità come chiesto nella prima udienza) costituisca o meno una “mutatio libelli”. 15. La statuizione, sia pure implicita, della Corte territoriale che ha ritenuto ammissibile la modifica è condivisibile perché la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta la prospettazione di una nuova “causa petendi” e, quindi, di una mutatio libelliintegrando una mera emendatio libelli come tale ammiss ibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello (Cass. n. 1562/2010; Cass. 14961/2006; Cass. 9266/2010; Cass. n. 26079/05). 16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 17. Al rigetto segue la condanna della ricorre nte al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato