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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05852/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che l'esame degli atti dimostra la manifesta infondatezza del primo motivo, risultando pacificamente dal dispositivo emesso all'esito dell'udienza che il giudice riservava il deposito della motivazione entro 90 giorni, sicché è escluso che si trattasse di sentenza con motivazione contestuale, a differenza di quanto indicato, palesemente per errore in calce alla motivazione depositata il 17 febbraio 2025 entro il termine fissato ex art.544 c.p.p.; rilevata l'insussistente violazione dell'art. 360 c.p.p. a fronte della richiesta di giudizio abbreviato; ritenuto generico e manifestamente infondato il secondo motivo alla luce delle corrette argomentazioni rese in sentenza, non integrando la convalida dell'arresto in flagranza una situazione di incompatibilità per il giudicante, collocandosi il provvedimento precautelare nella stessa fase processuale propedeutica allo svolgimento del giudizio direttissimo; ritenuto del tutto infondato il terzo motivo a fronte della notevole quantità e diversa qualità di sostanze rinvenute, dell'elevatissimo numero di dosi ricavabili e del materiale per il frazionamento e confezionamento rinvenuto, univocamente indicativi della destinazione a terzi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere éptensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che l'esame degli atti dimostra la manifesta infondatezza del primo motivo, risultando pacificamente dal dispositivo emesso all'esito dell'udienza che il giudice riservava il deposito della motivazione entro 90 giorni, sicché è escluso che si trattasse di sentenza con motivazione contestuale, a differenza di quanto indicato, palesemente per errore in calce alla motivazione depositata il 17 febbraio 2025 entro il termine fissato ex art.544 c.p.p.; rilevata l'insussistente violazione dell'art. 360 c.p.p. a fronte della richiesta di giudizio abbreviato; ritenuto generico e manifestamente infondato il secondo motivo alla luce delle corrette argomentazioni rese in sentenza, non integrando la convalida dell'arresto in flagranza una situazione di incompatibilità per il giudicante, collocandosi il provvedimento precautelare nella stessa fase processuale propedeutica allo svolgimento del giudizio direttissimo; ritenuto del tutto infondato il terzo motivo a fronte della notevole quantità e diversa qualità di sostanze rinvenute, dell'elevatissimo numero di dosi ricavabili e del materiale per il frazionamento e confezionamento rinvenuto, univocamente indicativi della destinazione a terzi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere éptensore [OSCURATO:PERSONA]