CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 18 settembre 2025, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 25 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Napoli la aveva dichiarata responsabile dei reati di cui: A) all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere, in qualità di proprietaria dell'immobile, costituito da un fabbricato della superficie di circa 75 metri quadrati, per il quale era stata presentata istanza di condono edilizio, in assenza del prescritto permesso di costruire, realizzato opere interne, consistenti nell'apertura di vani per porte e finestre e nella realizzazione degli impianti, nonché nel mutamento della destinazione d'uso dell'immobile in civile abitazione; B) all'art. 181, comma 1-bis, del d.lgs., 22 gennaio 2004, n. 42, per avere realizzato le opere sopra descritte in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in mancanza della prescritta autorizzazione; che, con un unico motivo di doglianza, la difesa denuncia la violazione delle disposizioni incriminatrici e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto responsabile la ricorrente per il solo fatto di risultare proprietaria dell'immobile, senza tuttavia: 1) avere verificato anche l'effettiva partecipazione alla realizzazione delle opere, contro i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il proprietario non può ritenersi responsabile in assenza di un contributo alla loro realizzazione; 2) avere tenuto conto che l'immobile apparteneva anche al coniuge, che si era occupato della realizzazione degli interventi, mentre la condotta della ricorrente avrebbe dovuto qualificarsi, al più, come una connivenza non punibile, mentre sul punto il giudice del merito si sarebbe limitato a liquidare le dichiarazioni testimoniali che ascrivevano la paternità delle opere soltanto al marito della ricorrente come generiche, senza motivare le ragioni di tale affermazione; 3) aver considerato che la ricorrente, all'atto di accertamento dello stato dei luoghi, non risultava neppure presente e che la commissione del fatto non avrebbe potuto dedursi tout court dall'accettazione dell'ufficio di custode del bene sequestrato, trattandosi di ufficio legalmente dovuto. Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;2 Ache i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, hanno motivato in ordine alla responsabilità per i reati ascritti, rilevando che era stata modificata la struttura del locale garage con apertura di vani porte e finestre e suddivisione interna in ambienti; che tali opere erano state effettuate in assenza del permesso di costruire e delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche; che da ciò era derivato un illegittimo cambio di destinazione del locale ad uso di civile abitazione; che la ricorrente era proprietaria dell'immobile e ne aveva la piena disponibilità, come emergeva non soltanto dall'appartenenza giuridica del bene, ma anche dal dato di fatto dalla presentazione, da parte della stessa, della s.c.i.a., in coincidenza dell'inizio dei lavori; che dunque si poteva ragionevolmente dedurre che la ricorrente avesse preso parte alla realizzazione dei lavori, dal momento che era stata proprio questa a presentare la segnalazione certificata di inizio attività, mentre non risultavano elementi da cui desumere la sua estraneità alla committenza; che correttamente le testimonianze richiamate dalla difesa sono state ritenute irrilevanti, perché al più idonee a confermare il concorso del marito dell'imputata nel reato. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.M