CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che a Corte di appello di Ancona confermava l'accertamento di responsabilità a carico del ricorrente per i reati di lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello oltre che per tentativo di incendio - derubricato in tentativo di danneggiamento tentato e minacce gravi; ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta - invero genericamente - la definizione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità della dimostrativa delle prove poste a sostegno della quantificazione della pena, ovvero una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza della Cassazione; e ribadito comunque che La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che allega la mancata concessione della sospensione condizionale della pen è manifestamente infondato in quanto - contrariamente a quanto dedotto - la Corte d'appello offriva un'accurata motivazione in ordine il diniego del beneficio, condividendo le valutazioni del primo giudice in ordine alla pervicacia dimostrata dall'imputato nella commissione delle condotte, indicativa di una prognosi infausta in ordine alla commissione di ulteriori reati; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende