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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 32787/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19758-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] PASQUALI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CALABRESE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1E1_1,0; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 101/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecirmta del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 101/21, del 20 gennaio 2021, della Corte di Appello di Bari, che — accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5524/15, del 17 dicembre 2015, del Tribunale di Bari — ha condannato la stessa a pagare al Mayer la somma di € 50.000,00; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Bari, che le ingiungeva di pagare al Nlayer la somma suddetta, sulla base di una scrittura privata, sottoscritta dal rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]; - che nella citata scrittura si leggeva che il Mayer, nella qualità di amministratore delegato della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., accettava "a transazione, tacitazione e saldo del credito derivante da compensi di amministratore della società stessa in parte non percepiti per gli anni 2006, 2007 e 2008, l'importo complessivo netto di €, 50.000,00"; - che l'iniziativa ex art. 645 cod. proc. civ era assunta — chiedendo e ottenendo, dall'adito giudicante, che fosse chiamata in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] — sul rilievo che i pretesi compensi del Mayer avrebbero riguardato l'attività dallo stessa prestata nei confronti della Ric. 2021 n. 19758 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], e non certo della [OSCURATO:SOCIETA], società, quest'ultima, solamente socia (insieme ad altri tre soggetti, tra cui lo stesso Mayer) della prima; - che la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, sosteneva come [OSCURATO:SOCIETA] avesse assunto spontaneamente l'obbligazione di pagare le somme indicate nella suddetta scrittura privata, in modo del tutto svincolato dai rapporti esistenti tra il Mayer e [OSCURATO:PERSONA]; - che l'opposizione era accolta dal primo giudice, con decisione, tuttavia, totalmente riformata da quello di appello, su gravame dell'opposto Mayer; - che avverso la sentenza della Corte barese ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1272, 1988, 2697 e 1324 cod. civ., contestando la qualificazione come espromissione, data dalla sentenza impugnata, della scrittura privata posta dal Mayer a fondamento del ricorso monitorio, dal momento che la Corte territoriale non avrebbe considerato che presupposto dell'espromissione è la sussistenza di un'obbligazione altrui, precedente all'assunzione dell'espromittente; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1272, 1988, 1362 e 1324 cod. civ., ribadendo la stessa censura già oggetto del primo motivo, sebbene sotto altro profilo, ovvero lamentando che, nella qualificazione della scrittura suddetta come atto di espromissione, il giudice di appello avrebbe disatteso il criterio dell'interpretazione letterale; Ric. 2021 n. 19758 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -3- - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; - che esso consisterebbe nell'avvenuta messa a disposizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (in esecuzione di quanto deliberato nel verbale dell'assemblea societaria del 15 maggio 2008), al solo soggetto obbligato verso il Mayer, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 50.000,00, importo, appunto, da destinarsi a tacitazione delle pretese di costui verso [OSCURATO:PERSONA]; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il Mayer, chiedendo che sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022; - che ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria.

Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo e:ollegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - i motivi primo e secondo — da scrutinare congiuntamente, giacché contestano la qualificazione come espromissione, data dalla Corte territoriale alla scrittura fonte del credito azionato in via monitoria dal Mayer — sono infondati; - che questa Corte ha, da tempo, chiarito che "l'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art 1988 cod.

Ric. 2021 n. 19758 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -4- civ., in quanto mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l'altra è considerata un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale" (Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 1973, n. 609, Rv. 362703-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1983, n. 6935, Rv. 431605-01); - che è proprio l'esistenza di una duplice manifestazione di volontà, del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] e del Meyer, a far propendere per la qualificazione dell'atto in questione come contratto di espromissione e non come promessa di pagamento, se è vero che la fattispecie di cui all'art. 1272 cod. civ., ancorché non richieda l'accettazione del debitore, presenta struttura bilaterale (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2021, n. 21102, Rv. 661909-01, pertinentemente richiamata nel controricorso del Mayer); - che neppure può dirsi che tale qualificazione contrasti con il canone dell'interpretazione letterale e con la centralità che esso riveste tra i criteri dell'ermeneutica contrattuale, visto che "il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'ali. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti" (Cass. Sez. 5, sent. 28 giugno 2017, n. 16181, Rv. 644669-01, in senso analogo, in motivazione, Cass. Sez.

Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata); - che l'operazione ermeneutica, pertanto, va sempre compiuta con riferimento al "contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ.", nonché ai "criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt.1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento Ric. 2021 n. 19758 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -5- del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale", il tutto, dunque, nella prospettiva di una "circolarità del percorso ermeneutico", che "impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime" (così, in motivazione, Cass. Sez.

Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01); - che non vale, dunque, richiamarsi — come ha fatto [OSCURATO:SOCIETA] nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — al principio "in claris non fit intopretatio", essendosi già precisato, da parte di questa Corte, non solo che, persino quando "la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto", essa è pur sempre da apprezzare "attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici", in quanto essi risultano "legati da un rapporto di implicazione necessario" (cfr. Cass. Sez.

Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01), ma soprattutto che il principio suddetto "non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti" (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421- 01); Ric. 2021 n. 19758 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -6- - che, pertanto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore" (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01); - che, quindi, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, sebbene "il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod. civ.)", si ponga "quale primo momento del processo di interpretazione", donde la necessità di "valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici" (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez.

Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. 30135, Rv. 662581-01), tra questi ultimi spicca "quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983-01 in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non Ric. 2021 n. 19758 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -7- massimata e, di recente, Cass. Sez.

Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01); - che proprio alla stregua di tale criterio "funzionale", anche in ragione del fatto che sussiste piena compatibilità tra espromissione e causa transattiva (Cass. Sez.

Lav., sent. 16 febbraio 2004, n. 2932, Rv. 570150-01), l'interpretazione proposta dalla sentenza impugnata appare del tutto plausibile; - che neppure può sostenersi — come ha fatto la ricorrente, nuovamente, nella memoria depositata in vista della presente adunanza camerale — che la "ragione pratica" della scrittura suddetta, identificata dalla Corte barese in quella tipica dell'espromissione, sarebbe contraddetta dalla circostanza (sulla quale insiste, in particolare, il terzo motivo di ricorso) che essa [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe fornito a [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'assemblea del 15 maggio 2008, la somma di € 50.000,00 necessaria a tacitare le pretese del Mayer; - che assume infatti la ricorrente — in particolare a pag. 4 della citata memoria — che "se la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse inteso espromettere la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non avrebbe avuto il minimo senso per tale società obbligarsi due mesi dopo, nell'assemblea all'uopo convocata, a corrispondere la medesima somma alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione"; - che questo rilievo — come si vedrà appena di seguito — resta superato dal rigetto anche del terzo motivo di ricorso; - che esso — nel lamentare essere stato omesso l'esame della circostanza costituita dall'avvenuta messa a disposizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] all'obbligata [OSCURATO:PERSONA], della somma di f, 50.000,00 — è privo di decisività; - che a tale esito conduce non solo il rilievo — già espresso nella proposta del C)nsigliere relatore — che nella espromissione "non Ric. 2021 n. 19758 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -8- vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo", essendo la causa di tale contratto "costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo" (Cass. Sez. 2, sent. 7 dicembre 2012, n. 22166, Rv. 624165-01), ma il tenore stesso del documento (il verbale dell'assemblea societaria) dal quale emergerebbe, secondo la ricorrente, tale fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame; - che, infatti, come bene osserva il controricorrente, dal testo di tale documento — peraltro, non riprodotto integralmente nel ricorso (ciò che rende dubbia la stessa ammissibilità del motivo a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01) — non emerge affatto in modo certo che la somma messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse da impiegare per pagare gli emolumenti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Ric. 2021 n. 19758 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -9- PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in €: 4.000,00, oltre €, 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19758-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] PASQUALI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CALABRESE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1E1_1,0; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 101/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecirmta del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 101/21, del 20 gennaio 2021, della Corte di Appello di Bari, che — accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5524/15, del 17 dicembre 2015, del Tribunale di Bari — ha condannato la stessa a pagare al Mayer la somma di € 50.000,00; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Bari, che le ingiungeva di pagare al Nlayer la somma suddetta, sulla base di una scrittura privata, sottoscritta dal rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]; - che nella citata scrittura si leggeva che il Mayer, nella qualità di amministratore delegato della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., accettava "a transazione, tacitazione e saldo del credito derivante da compensi di amministratore della società stessa in parte non percepiti per gli anni 2006, 2007 e 2008, l'importo complessivo netto di €, 50.000,00"; - che l'iniziativa ex art. 645 cod. proc. civ era assunta — chiedendo e ottenendo, dall'adito giudicante, che fosse chiamata in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] — sul rilievo che i pretesi compensi del Mayer avrebbero riguardato l'attività dallo stessa prestata nei confronti della Ric. 2021 n. 19758 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], e non certo della [OSCURATO:SOCIETA], società, quest'ultima, solamente socia (insieme ad altri tre soggetti, tra cui lo stesso Mayer) della prima; - che la terza chiamata [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, sosteneva come [OSCURATO:SOCIETA] avesse assunto spontaneamente l'obbligazione di pagare le somme indicate nella suddetta scrittura privata, in modo del tutto svincolato dai rapporti esistenti tra il Mayer e [OSCURATO:PERSONA]; - che l'opposizione era accolta dal primo giudice, con decisione, tuttavia, totalmente riformata da quello di appello, su gravame dell'opposto Mayer; - che avverso la sentenza della Corte barese ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1272, 1988, 2697 e 1324 cod. civ., contestando la qualificazione come espromissione, data dalla sentenza impugnata, della scrittura privata posta dal Mayer a fondamento del ricorso monitorio, dal momento che la Corte territoriale non avrebbe considerato che presupposto dell'espromissione è la sussistenza di un'obbligazione altrui, precedente all'assunzione dell'espromittente; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1272, 1988, 1362 e 1324 cod. civ., ribadendo la stessa censura già oggetto del primo motivo, sebbene sotto altro profilo, ovvero lamentando che, nella qualificazione della scrittura suddetta come atto di espromissione, il giudice di appello avrebbe disatteso il criterio dell'interpretazione letterale; Ric. 2021 n. 19758 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; - che esso consisterebbe nell'avvenuta messa a disposizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (in esecuzione di quanto deliberato nel verbale dell'assemblea societaria del 15 maggio 2008), al solo soggetto obbligato verso il Mayer, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 50.000,00, importo, appunto, da destinarsi a tacitazione delle pretese di costui verso [OSCURATO:PERSONA]; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il Mayer, chiedendo che sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022; - che ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo e:ollegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - i motivi primo e secondo — da scrutinare congiuntamente, giacché contestano la qualificazione come espromissione, data dalla Corte territoriale alla scrittura fonte del credito azionato in via monitoria dal Mayer — sono infondati; - che questa Corte ha, da tempo, chiarito che "l'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art 1988 cod. Ric. 2021 n. 19758 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -4- civ., in quanto mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l'altra è considerata un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale" (Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 1973, n. 609, Rv. 362703-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1983, n. 6935, Rv. 431605-01); - che è proprio l'esistenza di una duplice manifestazione di volontà, del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] e del Meyer, a far propendere per la qualificazione dell'atto in questione come contratto di espromissione e non come promessa di pagamento, se è vero che la fattispecie di cui all'art. 1272 cod. civ., ancorché non richieda l'accettazione del debitore, presenta struttura bilaterale (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2021, n. 21102, Rv. 661909-01, pertinentemente richiamata nel controricorso del Mayer); - che neppure può dirsi che tale qualificazione contrasti con il canone dell'interpretazione letterale e con la centralità che esso riveste tra i criteri dell'ermeneutica contrattuale, visto che "il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'ali. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti" (Cass. Sez. 5, sent. 28 giugno 2017, n. 16181, Rv. 644669-01, in senso analogo, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata); - che l'operazione ermeneutica, pertanto, va sempre compiuta con riferimento al "contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ.", nonché ai "criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt.1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento Ric. 2021 n. 19758 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -5- del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale", il tutto, dunque, nella prospettiva di una "circolarità del percorso ermeneutico", che "impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01); - che non vale, dunque, richiamarsi — come ha fatto [OSCURATO:SOCIETA] nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — al principio "in claris non fit intopretatio", essendosi già precisato, da parte di questa Corte, non solo che, persino quando "la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto", essa è pur sempre da apprezzare "attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici", in quanto essi risultano "legati da un rapporto di implicazione necessario" (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01), ma soprattutto che il principio suddetto "non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti" (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421- 01); Ric. 2021 n. 19758 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -6- - che, pertanto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore" (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01); - che, quindi, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, sebbene "il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod. civ.)", si ponga "quale primo momento del processo di interpretazione", donde la necessità di "valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici" (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. 30135, Rv. 662581-01), tra questi ultimi spicca "quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983-01 in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non Ric. 2021 n. 19758 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -7- massimata e, di recente, Cass. Sez. Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01); - che proprio alla stregua di tale criterio "funzionale", anche in ragione del fatto che sussiste piena compatibilità tra espromissione e causa transattiva (Cass. Sez. Lav., sent. 16 febbraio 2004, n. 2932, Rv. 570150-01), l'interpretazione proposta dalla sentenza impugnata appare del tutto plausibile; - che neppure può sostenersi — come ha fatto la ricorrente, nuovamente, nella memoria depositata in vista della presente adunanza camerale — che la "ragione pratica" della scrittura suddetta, identificata dalla Corte barese in quella tipica dell'espromissione, sarebbe contraddetta dalla circostanza (sulla quale insiste, in particolare, il terzo motivo di ricorso) che essa [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe fornito a [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'assemblea del 15 maggio 2008, la somma di € 50.000,00 necessaria a tacitare le pretese del Mayer; - che assume infatti la ricorrente — in particolare a pag. 4 della citata memoria — che "se la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse inteso espromettere la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non avrebbe avuto il minimo senso per tale società obbligarsi due mesi dopo, nell'assemblea all'uopo convocata, a corrispondere la medesima somma alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione"; - che questo rilievo — come si vedrà appena di seguito — resta superato dal rigetto anche del terzo motivo di ricorso; - che esso — nel lamentare essere stato omesso l'esame della circostanza costituita dall'avvenuta messa a disposizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] all'obbligata [OSCURATO:PERSONA], della somma di f, 50.000,00 — è privo di decisività; - che a tale esito conduce non solo il rilievo — già espresso nella proposta del C)nsigliere relatore — che nella espromissione "non Ric. 2021 n. 19758 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -8- vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo", essendo la causa di tale contratto "costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo" (Cass. Sez. 2, sent. 7 dicembre 2012, n. 22166, Rv. 624165-01), ma il tenore stesso del documento (il verbale dell'assemblea societaria) dal quale emergerebbe, secondo la ricorrente, tale fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame; - che, infatti, come bene osserva il controricorrente, dal testo di tale documento — peraltro, non riprodotto integralmente nel ricorso (ciò che rende dubbia la stessa ammissibilità del motivo a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01) — non emerge affatto in modo certo che la somma messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse da impiegare per pagare gli emolumenti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2021 n. 19758 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -9- PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in €: 4.000,00, oltre €, 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
Sentenza Cassazione n. 32787/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris