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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 12835/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi di gravame, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 15 dicembre 2017 del Tribunale di Marsala che aveva condannato il predetto per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale deduce che sarebbero stati violati gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non potendo ritenersi generici i motivi di gravame dedotti, essendo invece stati specificati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, tenuto anche conto del principio del favor impugnationis.

In particolare, sono stati indicati i punti della sentenza dei quali è stato richiesto il riesame, indicandone le ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di appello è manifestamente inammissibile per la sua genericità, in quanto, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, esso non si confronta con le argomentate ragioni poste a base della decisione di primo grado, in cui si evidenzia che l'allaccio abusivo serviva ad alimentare un bar- ristorante gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il Barraco era l'amministratore unico e che pertanto egli era il solo soggetto che poteva trarre un vantaggio dalla sottrazione dell'elettricità, a nulla rilevando che l'utenza elettrica del bar, al pari delle mura ove l'attività di impresa era esercitata, appartenessero al Comune di Castelvetrano.

3. Quanto al secondo ed il terzo motivo di appello, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di impugnazioni, che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

3.1. Relativamente al secondo motivo di appello, con il quale il Barraco aveva dedotto che non poteva essergli applicata l'aggravante del mezzo fraudolento perché non vi era prova che fosse stato lui a realizzare l'allaccio e nemmeno il mero allaccio abusivo era idoneo di per sé ad integrare la suddetta aggravante, esso risulta manifestamente infondato, atteso che la più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione è costante nell'affermare, in tema di furto di energia elettrica, che l'allaccio abusivo integra la suddetta aggravante (Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013; Sez. 4, n. 47170 del 08/11/2007, Nicosia, Rv. 238354) e che essa è applicabile anche laddove l'allaccio non sia stato realizzato dall'autore del furto (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438). 3.2 Quanto al terzo motivo di appello, con il quale il ricorrente invocava la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., deve evidenziarsi che dalla manifesta infondatezza del secondo motivo di appello deriva necessariamente la manifesta infondatezza del terzo motivo di gravame, in quanto per effetto della suddetta aggravante la pena edittale, calcolata secondo il criterio stabilito da detta disposizione, risulta pari ad anni sei di reclusione ed è quindi superiore al limite fissato dal citato articolo.

3.3. Ne consegue che anche in ordine a tali motivi il ricorso per cassazione risulta inammissibile, in applicazione del principio sopra esposto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi di gravame, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 15 dicembre 2017 del Tribunale di Marsala che aveva condannato il predetto per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale deduce che sarebbero stati violati gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non potendo ritenersi generici i motivi di gravame dedotti, essendo invece stati specificati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, tenuto anche conto del principio del favor impugnationis. In particolare, sono stati indicati i punti della sentenza dei quali è stato richiesto il riesame, indicandone le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di appello è manifestamente inammissibile per la sua genericità, in quanto, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, esso non si confronta con le argomentate ragioni poste a base della decisione di primo grado, in cui si evidenzia che l'allaccio abusivo serviva ad alimentare un bar- ristorante gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il Barraco era l'amministratore unico e che pertanto egli era il solo soggetto che poteva trarre un vantaggio dalla sottrazione dell'elettricità, a nulla rilevando che l'utenza elettrica del bar, al pari delle mura ove l'attività di impresa era esercitata, appartenessero al Comune di Castelvetrano. 3. Quanto al secondo ed il terzo motivo di appello, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di impugnazioni, che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 3.1. Relativamente al secondo motivo di appello, con il quale il Barraco aveva dedotto che non poteva essergli applicata l'aggravante del mezzo fraudolento perché non vi era prova che fosse stato lui a realizzare l'allaccio e nemmeno il mero allaccio abusivo era idoneo di per sé ad integrare la suddetta aggravante, esso risulta manifestamente infondato, atteso che la più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione è costante nell'affermare, in tema di furto di energia elettrica, che l'allaccio abusivo integra la suddetta aggravante (Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013; Sez. 4, n. 47170 del 08/11/2007, Nicosia, Rv. 238354) e che essa è applicabile anche laddove l'allaccio non sia stato realizzato dall'autore del furto (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438). 3.2 Quanto al terzo motivo di appello, con il quale il ricorrente invocava la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., deve evidenziarsi che dalla manifesta infondatezza del secondo motivo di appello deriva necessariamente la manifesta infondatezza del terzo motivo di gravame, in quanto per effetto della suddetta aggravante la pena edittale, calcolata secondo il criterio stabilito da detta disposizione, risulta pari ad anni sei di reclusione ed è quindi superiore al limite fissato dal citato articolo. 3.3. Ne consegue che anche in ordine a tali motivi il ricorso per cassazione risulta inammissibile, in applicazione del principio sopra esposto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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