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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 35976/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04107/1998 avverso la sentenza del 07/03/2022 del GIP del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 7 marzo 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 493 ter cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]; 628 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]; 379 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., tutti i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente e, avuto riguardo a Had2:ovic Leli e [OSCURATO:PERSONA], di ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; considerato, infatti, che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la sentenza unicamente per vizio di motivazione, risultano proposti al di fuori dei casi previsti dal nuovo art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., (in quanto formulati per motivo diverso da quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 0); ritenuto, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04107/1998 avverso la sentenza del 07/03/2022 del GIP del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 7 marzo 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 493 ter cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]; 628 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]; 379 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., tutti i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente e, avuto riguardo a Had2:ovic Leli e [OSCURATO:PERSONA], di ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; considerato, infatti, che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la sentenza unicamente per vizio di motivazione, risultano proposti al di fuori dei casi previsti dal nuovo art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., (in quanto formulati per motivo diverso da quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 0); ritenuto, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]