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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 37442/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01BHDZO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla destrezza.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito al rigetto delle eccezioni di nullità del giudizio di primo grado e dell'udienza preliminare per l'omessa notifica all'imputato dei relativi decreti di citazione e dell'avviso di conclusione delle indagini in quanto eseguite presso il difensore d'ufficio in ragione dell'ingiustificata emissione nei suoi confronti del decreto di latitanza.

In tal senso lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente giudicato esaurienti le ricerche effettuate ai fini dell'adozione del suddetto decreto e comunque le stesse sarebbero inidonee a fondare la convinzione che egli si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della misura cautelare emessa nei suoi confronti.

Illogicamente il giudice dell'appello avrebbe poi rigettato la richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, posto che il difensore ne è venuto a conoscenza non già nel maggic del 2021 a seguito di un colloquio con l'imputato, come erroneamente affermato in sentenza, bensì solo dopo il suo arresto.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in merito alla inammissibilità dei motivi aggiunti ad oc:igetto la richiesl:a di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiarata in ragione dell'asserito difetto di connessione funzionale dei medesimi con quelli formulati con l'atto d'appello.

E gli stessi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa confutazione delle doglianze proposte con il gravame di merito con riguardo alla valenza probatoria del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari in assenza di contraddittorio, anche alla luce del fatto che la stessa è stata ritenuta parzialmente inattendibile in merito ai fatti oggetto dell'originaria concorrente imputazione di lesioni volontarie, dalla quale il Gjergji è stato assolto già nel primo grado di giudizio.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni de PG con la quale ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In particolare è fondato il primo motivo, il cui accoglimento assume carattere assorbente rispetto agli altri motivi formulati dal ricorrente.

In tal senso va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, ai fini della dichiarazione di latitanza, l'accertamento della volontaria:à dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (ex multis Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, Dervishi, Rv. 284315; Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827).

E' questo infatti il requisito che effettivamente caratterizza lo status di latitante e che legittima il ricorso a forme attenuate di garanzia del diritto dell'imputato all'informazione sul processo e sul contenuto dell'accusa.

In proposito va subito precisato che la sussistenza di tale requisito non è connessa all'effettiva conoscenza dell'emissione del provvedimento restrittivo della cui esecuzione si tratta, ben potendo l'interessato rendersi latitante anche al fine di prevenire azioni cautelari (ex multis Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174).

Ma al di là di questa precisazione, la valida emissione del decreto di latitanza presuppone l'accertamento della volontà del destinatario dell'iniziativa cautelare di sottrarsi ai tentativi di rintracciarlo.

Accertamento questo che può fondarsi, come ricordato, anche su presunzioni, purchè le stesse risultino ancorate ad una base fattuale effettivamente idonea a rivelare tale volontà, tenuto conto delle concrete abitudini di vita del ricercato.

Principio questo che da ultimo è statc recepito in termini ancora più stringenti dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha integrato il secondo comma dell'art. 296 c.p.p. precisando come nel decreto con il quale viene dichiarata la latitanza debbano essere «indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi».

3. Nel caso di specie il decreto di latitanza emesso l'11 febbraio 2020 contiene l'indicazione delle ricerche effettuate nei luoghi in cui l'imputato era solito dimorare secondo le informazioni in possesso degli organi di polizia delegati all'esecuzione del provvedimento cautelare adottato nei confronti del Gjiergij, nonché la sommaria evocazione dell'esito negativo delle ulteriori ricerche effettuate, di cui non viene precisato il contenuto.

Del tutto assente è invece la ricognizione delle ragioni per cui da tali accertamenti debba indursi la volontaria sottrazione dell'imputato all'esecuzione della misura, posto che nè vengono indicate le circostanze che consentano di ritenere che egli fosse a conoscenza della sua adozione ovvero anche solo ne temesse l'applicazione, decidendo di allontanarsi in via per così dire "preventiva", atteso che, fino a quel momento, non risulta dal citato decreto o dagli atti trasmessi nemmeno che il Gjiergij fosse consapevole di essere indagato o anche solo sospettato di essere l'autore del furto per cui si procede.

Lacuna di cui in qualche modo la Corte territoriale si è avveduta a seguito dell'eccezione formulata dalla difesa con i motivi d'appello, cercando di fornire una motivazione a posteriori, la cui tenuta logica risulta peraltro evanescente, non venendo spiegato per quali motivi l'imputato avrebbe "dovuto" essere effettivamente reperibile presso le abitazioni della compagna o del figlio e perché dunque il suo mancato reperimento nei luoghi indicati possa ritenersi in maniera automat ca il sintomo di un allontanamento volontario funzionale ad impedire l'esecuzione del provvedimento restrittivo.

Ne consegue la nullità del decreto di latitanza e della notifica effettuata ai sensi degli artt. 165 e 296 c.p.p. presso il difensore d'ufficio del decreto di citazione per il giudizio di primo grado.

Trattasi infatti di nullità assoluta, rilevabile dal giudice dell'appello anche d'ufficio ai sensi dell'art. 604 c.p.p., che travolge tutti gli atti successivi destinati ad informare l'imputato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, della pendenza del processo e del contenuto dell'accusa, risolvendosi nell'omessa citazione del medesimo (Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, Jihnawi, Rv. 281864).

3. In conclusione deve dunque annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repub

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01BHDZO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla destrezza. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito al rigetto delle eccezioni di nullità del giudizio di primo grado e dell'udienza preliminare per l'omessa notifica all'imputato dei relativi decreti di citazione e dell'avviso di conclusione delle indagini in quanto eseguite presso il difensore d'ufficio in ragione dell'ingiustificata emissione nei suoi confronti del decreto di latitanza. In tal senso lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente giudicato esaurienti le ricerche effettuate ai fini dell'adozione del suddetto decreto e comunque le stesse sarebbero inidonee a fondare la convinzione che egli si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della misura cautelare emessa nei suoi confronti. Illogicamente il giudice dell'appello avrebbe poi rigettato la richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, posto che il difensore ne è venuto a conoscenza non già nel maggic del 2021 a seguito di un colloquio con l'imputato, come erroneamente affermato in sentenza, bensì solo dopo il suo arresto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in merito alla inammissibilità dei motivi aggiunti ad oc:igetto la richiesl:a di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiarata in ragione dell'asserito difetto di connessione funzionale dei medesimi con quelli formulati con l'atto d'appello. E gli stessi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa confutazione delle doglianze proposte con il gravame di merito con riguardo alla valenza probatoria del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari in assenza di contraddittorio, anche alla luce del fatto che la stessa è stata ritenuta parzialmente inattendibile in merito ai fatti oggetto dell'originaria concorrente imputazione di lesioni volontarie, dalla quale il Gjergji è stato assolto già nel primo grado di giudizio. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni de PG con la quale ha ribadito i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare è fondato il primo motivo, il cui accoglimento assume carattere assorbente rispetto agli altri motivi formulati dal ricorrente. In tal senso va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, ai fini della dichiarazione di latitanza, l'accertamento della volontaria:à dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (ex multis Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, Dervishi, Rv. 284315; Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827). E' questo infatti il requisito che effettivamente caratterizza lo status di latitante e che legittima il ricorso a forme attenuate di garanzia del diritto dell'imputato all'informazione sul processo e sul contenuto dell'accusa. In proposito va subito precisato che la sussistenza di tale requisito non è connessa all'effettiva conoscenza dell'emissione del provvedimento restrittivo della cui esecuzione si tratta, ben potendo l'interessato rendersi latitante anche al fine di prevenire azioni cautelari (ex multis Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Kennedy, Rv. 268174). Ma al di là di questa precisazione, la valida emissione del decreto di latitanza presuppone l'accertamento della volontà del destinatario dell'iniziativa cautelare di sottrarsi ai tentativi di rintracciarlo. Accertamento questo che può fondarsi, come ricordato, anche su presunzioni, purchè le stesse risultino ancorate ad una base fattuale effettivamente idonea a rivelare tale volontà, tenuto conto delle concrete abitudini di vita del ricercato. Principio questo che da ultimo è statc recepito in termini ancora più stringenti dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha integrato il secondo comma dell'art. 296 c.p.p. precisando come nel decreto con il quale viene dichiarata la latitanza debbano essere «indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi». 3. Nel caso di specie il decreto di latitanza emesso l'11 febbraio 2020 contiene l'indicazione delle ricerche effettuate nei luoghi in cui l'imputato era solito dimorare secondo le informazioni in possesso degli organi di polizia delegati all'esecuzione del provvedimento cautelare adottato nei confronti del Gjiergij, nonché la sommaria evocazione dell'esito negativo delle ulteriori ricerche effettuate, di cui non viene precisato il contenuto. Del tutto assente è invece la ricognizione delle ragioni per cui da tali accertamenti debba indursi la volontaria sottrazione dell'imputato all'esecuzione della misura, posto che nè vengono indicate le circostanze che consentano di ritenere che egli fosse a conoscenza della sua adozione ovvero anche solo ne temesse l'applicazione, decidendo di allontanarsi in via per così dire "preventiva", atteso che, fino a quel momento, non risulta dal citato decreto o dagli atti trasmessi nemmeno che il Gjiergij fosse consapevole di essere indagato o anche solo sospettato di essere l'autore del furto per cui si procede. Lacuna di cui in qualche modo la Corte territoriale si è avveduta a seguito dell'eccezione formulata dalla difesa con i motivi d'appello, cercando di fornire una motivazione a posteriori, la cui tenuta logica risulta peraltro evanescente, non venendo spiegato per quali motivi l'imputato avrebbe "dovuto" essere effettivamente reperibile presso le abitazioni della compagna o del figlio e perché dunque il suo mancato reperimento nei luoghi indicati possa ritenersi in maniera automat ca il sintomo di un allontanamento volontario funzionale ad impedire l'esecuzione del provvedimento restrittivo. Ne consegue la nullità del decreto di latitanza e della notifica effettuata ai sensi degli artt. 165 e 296 c.p.p. presso il difensore d'ufficio del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. Trattasi infatti di nullità assoluta, rilevabile dal giudice dell'appello anche d'ufficio ai sensi dell'art. 604 c.p.p., che travolge tutti gli atti successivi destinati ad informare l'imputato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, della pendenza del processo e del contenuto dell'accusa, risolvendosi nell'omessa citazione del medesimo (Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, Jihnawi, Rv. 281864). 3. In conclusione deve dunque annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repub