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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 1978

Cassazione n. 21154/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1118/11/1978 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 22/12/2020 con la quale, in parziale riforma della la decisione del Tribunale in sede, il medesimo è stato assolto dal reato di tentata truffa ed è etsta rideterminata la pena per la residua imputazione di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen., consumata nel gennaio 2014; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità ed all'divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, tanto in relazione al falso consumato mediante utilizzazione di fotocopie, che in relazione alla determinazione - all'esito della parziale assoluzione - di una pena più elevata di quella irrogata in primo grado, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - in assenza di sospensioni - nel dicembre 2021, ed alla alla quale il ricorrente non ha rinunciato; Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1118/11/1978 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 22/12/2020 con la quale, in parziale riforma della la decisione del Tribunale in sede, il medesimo è stato assolto dal reato di tentata truffa ed è etsta rideterminata la pena per la residua imputazione di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen., consumata nel gennaio 2014; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge processuale con riferimento all'affermazione di responsabilità ed all'divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; - che i motivi superano il vaglio di ammissibilità, tanto in relazione al falso consumato mediante utilizzazione di fotocopie, che in relazione alla determinazione - all'esito della parziale assoluzione - di una pena più elevata di quella irrogata in primo grado, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata - in assenza di sospensioni - nel dicembre 2021, ed alla alla quale il ricorrente non ha rinunciato; Preso atto che non emergono, con la necessaria evidenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21154/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris