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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17672/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 308, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 2979/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/11/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10160/2021 Numero sezionale 5184/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 17672/2022Data pubblicazione 31/05/2022 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 9.2.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bologna, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, della proprietà di alcuni terreni, che l’attore assumeva di aver sempre posseduto e parzialmente utilizzato come area di sedime di alcuni manufatti da lui edificati negli anni.

Si costituiva la convenuta, resistendo e spiegando domanda riconvenzionale per la riduzione in pristino stato dei terreni occupati dall’attore.

Con sentenza n. 20713/2016 il Tribunale di Bologna rigettava la domanda principale, accogliendo la riconvenzionale di rilascio.

Con la sentenza impugnata, n. 2979/2020, la Corte di Appello di Bologna, nella resistenza della Comellini, rigettava il gravame proposto dallo Zunarelli avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con atto di citazione notificato il 9.2.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bologna, invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10160/2021 Numero sezionale 5184/2022 suo favore, di alcuni terreni siti in territorio del Comune di Numero di raccolta generale 17672/2022Data pubblicazione 31/05/2022 Monzuno.

Asseriva in particolare l’attore di aver sempre posseduto le aree oggetto della domanda, che erano state parzialmente utilizzate per l’edificazione di alcuni manufatti.

Resisteva la convenuta, spiegando domanda riconvenzionale per la riduzione in pristino dei terreni illecitamente occupati dall’attore.

Con sentenza n. 20713/2016 il Tribunale di Bologna, all’esito di C.T.U. sullo stato dei luoghi, rigettava la domanda di usucapione, accogliendo invece quella riconvenzionale e ordinando allo Zunarelli il ripristino.

Quest’ultimo interponeva appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, n. 2979/2020, resa nella resistenza della Comellini, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1144, 1147, 1158, 1165, 1167, 2943, 1944 c.c., 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato il gravame sulla base di motivazione assente, o comunque apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria e comunque perplessa.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato come elemento decisivo, ai fini di escludere la sussistenza del possesso utile ad usucapionem, il fatto che lo Zunarelli avesse dichiarato di aver negoziato con la Comellini la permuta di alcuni terreni, tra cui anche quelli oggetto della causa.

Ad avviso del ricorrente, infatti, la consapevolezza dell’altruità del bene non escluderebbe il requisito dell’animus possidendi.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10160/2021 Numero sezionale 5184/2022 all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale Numero di raccolta generale 17672/2022Data pubblicazione 31/05/2022 avrebbe, del pari, omesso di motivare in relazione al rigetto della domanda di usucapione.

Le censure sono inammissibili.

Dalla sentenza impugnata si evince che la Corte di Appello non si è limitata ad affermare che la trattativa intercorsa tra le parti -che il ricorrente non smentisce- per la permuta dei terreni di cui si discute escluderebbe l’animus possidendi in capo all’odierno ricorrente, ma ha anche condiviso la motivazione del giudice di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1158 c.c. (tra cui anche il possesso ultraventennale del bene) sulla base del compendio istruttorio acquisito agli atti del giudizio di merito.

Tale motivazione, adesiva a quella resa dal Tribunale, consente di ricostruire agevolmente l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di seconda istanza ed è sufficiente ad illustrare le ragioni del rigetto del gravame.

Non sussiste, di conseguenza, non si ravvisa alcuna violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, essendo quella fornita dalla Corte felsinea rispettosa del cd. minimo costituzionale previsto dall’art.111 Cost.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva.

La deduzione, contenuta a pag. 12 della memoria, secondo cui la consapevolezza, in capo allo Zunarelli, dell’altruità della cosa avrebbe al Massimo potuto condurre alla qualificazione del suo possesso come di malafede, oltre a coinvolgere valutazioni di merito, precluse in questa sede, non appare decisiva, poiché, a prescindere dalla natura, di buona o mala fede, del possesso rivendicato dal ricorrente, la sussistenza dei presupposti per l’usucapione è stata esclusa dalla Corte distrettuale all’esito di uno scrutinio complessivo del fatto e delle risultanze istruttorie (cfr.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10160/2021 pag. 5 della sentenza impugnata).

Numero sezionale 5184/2022Numero di raccolta generale 17672/2022 In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Data pubblicazione 31/05/2022 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 308, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 2979/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/11/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10160/2021 Numero sezionale 5184/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 17672/2022Data pubblicazione 31/05/2022 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 9.2.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bologna, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, della proprietà di alcuni terreni, che l’attore assumeva di aver sempre posseduto e parzialmente utilizzato come area di sedime di alcuni manufatti da lui edificati negli anni. Si costituiva la convenuta, resistendo e spiegando domanda riconvenzionale per la riduzione in pristino stato dei terreni occupati dall’attore. Con sentenza n. 20713/2016 il Tribunale di Bologna rigettava la domanda principale, accogliendo la riconvenzionale di rilascio. Con la sentenza impugnata, n. 2979/2020, la Corte di Appello di Bologna, nella resistenza della Comellini, rigettava il gravame proposto dallo Zunarelli avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato il 9.2.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bologna, invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10160/2021 Numero sezionale 5184/2022 suo favore, di alcuni terreni siti in territorio del Comune di Numero di raccolta generale 17672/2022Data pubblicazione 31/05/2022 Monzuno. Asseriva in particolare l’attore di aver sempre posseduto le aree oggetto della domanda, che erano state parzialmente utilizzate per l’edificazione di alcuni manufatti. Resisteva la convenuta, spiegando domanda riconvenzionale per la riduzione in pristino dei terreni illecitamente occupati dall’attore. Con sentenza n. 20713/2016 il Tribunale di Bologna, all’esito di C.T.U. sullo stato dei luoghi, rigettava la domanda di usucapione, accogliendo invece quella riconvenzionale e ordinando allo Zunarelli il ripristino. Quest’ultimo interponeva appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, n. 2979/2020, resa nella resistenza della Comellini, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1144, 1147, 1158, 1165, 1167, 2943, 1944 c.c., 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato il gravame sulla base di motivazione assente, o comunque apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria e comunque perplessa. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato come elemento decisivo, ai fini di escludere la sussistenza del possesso utile ad usucapionem, il fatto che lo Zunarelli avesse dichiarato di aver negoziato con la Comellini la permuta di alcuni terreni, tra cui anche quelli oggetto della causa. Ad avviso del ricorrente, infatti, la consapevolezza dell’altruità del bene non escluderebbe il requisito dell’animus possidendi. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10160/2021 Numero sezionale 5184/2022 all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale Numero di raccolta generale 17672/2022Data pubblicazione 31/05/2022 avrebbe, del pari, omesso di motivare in relazione al rigetto della domanda di usucapione. Le censure sono inammissibili. Dalla sentenza impugnata si evince che la Corte di Appello non si è limitata ad affermare che la trattativa intercorsa tra le parti -che il ricorrente non smentisce- per la permuta dei terreni di cui si discute escluderebbe l’animus possidendi in capo all’odierno ricorrente, ma ha anche condiviso la motivazione del giudice di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1158 c.c. (tra cui anche il possesso ultraventennale del bene) sulla base del compendio istruttorio acquisito agli atti del giudizio di merito. Tale motivazione, adesiva a quella resa dal Tribunale, consente di ricostruire agevolmente l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di seconda istanza ed è sufficiente ad illustrare le ragioni del rigetto del gravame. Non sussiste, di conseguenza, non si ravvisa alcuna violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, essendo quella fornita dalla Corte felsinea rispettosa del cd. minimo costituzionale previsto dall’art.111 Cost.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. La deduzione, contenuta a pag. 12 della memoria, secondo cui la consapevolezza, in capo allo Zunarelli, dell’altruità della cosa avrebbe al Massimo potuto condurre alla qualificazione del suo possesso come di malafede, oltre a coinvolgere valutazioni di merito, precluse in questa sede, non appare decisiva, poiché, a prescindere dalla natura, di buona o mala fede, del possesso rivendicato dal ricorrente, la sussistenza dei presupposti per l’usucapione è stata esclusa dalla Corte distrettuale all’esito di uno scrutinio complessivo del fatto e delle risultanze istruttorie (cfr.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10160/2021 pag. 5 della sentenza impugnata). Numero sezionale 5184/2022Numero di raccolta generale 17672/2022 In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Data pubblicazione 31/05/2022 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s