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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 27767/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza custodiale del G.I.P. del Tribunale di Perugia del 15 giugno 2022 limitatamente all'imputazione di cui al capo n. 3), ordinando la formale liberazione dell'indagato in relazione a tale imputazione, e ha rigettato nel resto il ricorso con- fermando l'applicazione della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'Isibor, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sussistenza di un grave quadro indiziario e delle esi- genze cautelari.

3. In data 7 marzo 2023, la difesa del ricorrente ha depositato presso la Cancelleria la rinunzia al ricorso sottoscritta dall'interessato.

La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancel- leria del giudice ad quem.

Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale in tal senso.

La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma l, cod. proc. pen..

In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.„ segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. t Così deciso in Roma il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza custodiale del G.I.P. del Tribunale di Perugia del 15 giugno 2022 limitatamente all'imputazione di cui al capo n. 3), ordinando la formale liberazione dell'indagato in relazione a tale imputazione, e ha rigettato nel resto il ricorso con- fermando l'applicazione della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'Isibor, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sussistenza di un grave quadro indiziario e delle esi- genze cautelari. 3. In data 7 marzo 2023, la difesa del ricorrente ha depositato presso la Cancelleria la rinunzia al ricorso sottoscritta dall'interessato. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancel- leria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale in tal senso. La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma l, cod. proc. pen.. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.„ segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. t Così deciso in Roma il 22