Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28943/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dice d'appello ha ritenuto che la violazione procedurale non consentisse di affermare che,qualora il colloquio fosse stato verbalizzato, l'esito finale sarebbe stato diverso, con elevata probabilità prossima alla certezza.

6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

7. Il Comune di Forlì ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1218 e 1453 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso il nesso di causalità tra l’accertato inadempimento dell’Amministrazione e il danno, con motivazione contraddittoria.

Sostiene che ai fini del risarcimento del danno da perdita di chanceavrebbero dovuto esserecomparati i curricula dei concorrenti ; evidenzia che il Tribunale l’aveva riconosciuto per tali ragioni , avendo tenuto conto dei maggiori titoli vantati dalla Scattolin.

Deduceche non erano state oggetto di contestazione le circostanze dedotte nel ricorso di primo grado e risultanti dai curricula.

2. Il motivo è inammissibile.

La censura non si confrontacon la sentenza impugnata, da cui risulta che la valutazione avrebbe dovuto essere espressa solo in base al colloquio e che l’illegittimità riscontrata non aveva inciso su detta valutazione.

Nel prospettare che nel ricorso introduttivo la Scattolin aveva dedotto che dalla mancata verbalizzazione era derivata l’impossibilità di verificare la correttezza della valutazione effettuata, e che nellenote difensive autorizzate del 23.9.2019 aveva lamentato la mancata attribuzione di un voto numerico,il motivo non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive l’avviso di selezione e non localizza il ricorso di primo grado, le suddette note difensive autorizzate,né la sentenza di primo grado.

3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.

Lamenta il mancato raffronto dei titoli e d e i requisiti posseduti dalle due candidate, ed in particolare l’omessa disamina delle circostanze di fatto, mai contestate, relative alle risultanze dei curricula e alle valutazioni annuali altissime riportate dalla Scattolin. 4.

La censura è inammissibile, in quanto l’omesso esame di questioni o documenti non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). 5.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4 .000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dice d'appello ha ritenuto che la violazione procedurale non consentisse di affermare che,qualora il colloquio fosse stato verbalizzato, l'esito finale sarebbe stato diverso, con elevata probabilità prossima alla certezza. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. 7. Il Comune di Forlì ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1218 e 1453 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso il nesso di causalità tra l’accertato inadempimento dell’Amministrazione e il danno, con motivazione contraddittoria. Sostiene che ai fini del risarcimento del danno da perdita di chanceavrebbero dovuto esserecomparati i curricula dei concorrenti ; evidenzia che il Tribunale l’aveva riconosciuto per tali ragioni , avendo tenuto conto dei maggiori titoli vantati dalla Scattolin. Deduceche non erano state oggetto di contestazione le circostanze dedotte nel ricorso di primo grado e risultanti dai curricula. 2. Il motivo è inammissibile. La censura non si confrontacon la sentenza impugnata, da cui risulta che la valutazione avrebbe dovuto essere espressa solo in base al colloquio e che l’illegittimità riscontrata non aveva inciso su detta valutazione. Nel prospettare che nel ricorso introduttivo la Scattolin aveva dedotto che dalla mancata verbalizzazione era derivata l’impossibilità di verificare la correttezza della valutazione effettuata, e che nellenote difensive autorizzate del 23.9.2019 aveva lamentato la mancata attribuzione di un voto numerico,il motivo non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive l’avviso di selezione e non localizza il ricorso di primo grado, le suddette note difensive autorizzate,né la sentenza di primo grado. 3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Lamenta il mancato raffronto dei titoli e d e i requisiti posseduti dalle due candidate, ed in particolare l’omessa disamina delle circostanze di fatto, mai contestate, relative alle risultanze dei curricula e alle valutazioni annuali altissime riportate dalla Scattolin. 4. La censura è inammissibile, in quanto l’omesso esame di questioni o documenti non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). 5.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4 .000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella