CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25230/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONE il 31/03/1984avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniSpadafora -che possono essere trattati congiuntamente, attesa la lorosostanziale sovrapponibilità- oltre alle memorie sopravvenute nell’interesse dientrambi;ritenuto che il primo motivo d’impugnazione, con il quale vengono dedotti laviolazione di legge e il vizio di motivazione “nella valutazione degli elementiistruttori”, sull’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese costituite particivili e sul concorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili in sede dilegittimità, in quanto si risolvono in una rilettura delle emergenze dibattimentali,con particolare riferimento delle fonti dichiarative, così proponendo una riletturadel compendio probatorio, con rivalutazione del merito, non suscettibile discrutinio in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazionenon solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dellapronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260),tanto più a fronte di una sentenza che ha dato puntuale risposta ai motivi diappello (si veda da pag. 6 a pag. 16 della sentenza impugnata), con motivazionelogica, non contraddittoria e aderente alle emergenze processuali;osservato che, a ulteriore conferma della natura valutativa del motivo inesame, va ricordato che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delladeposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi allaCorte di cassazione, in ossequio al principio secondo il quale la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto cheha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicee non può essere riva lutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non siaincorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr., Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengononella motivazione della sentenza in esame;considerato che le medesime ragioni di inammissibilità fin qui espostevalgono anche per il secondo motivo d’impugnazione, con il quale si sostiene chela corte di appello avrebbe negato la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 393cod. pen., sulla base di un’erronea lettura delle fonti dichiarative. Anche inquesto caso, dunque, la censura così come esposta in entrambi i ricorsi, si basasu di una ricostruzione del fatto alternativa a quella ritenuta dal giudice dimerito, là dove il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazionegiuridica del fatto può essere sindacato in sede di legittimità quandol'assegnazione della nuova qualifica non richieda l'effettuazione di valutazioni dimerito, residuando alla Corte di legittimità solo il controllo della tenuta logicadella motivazione offerta al riguardo. Nel caso di specie l'invocata qualificazionedel fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen. si risolve proprio nella proposta dirivalutazione del fatto ed è, pertanto, inammissibile;considerato che il terzo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sidenuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio diequivalenza ritenuta tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e leaggravanti non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo che, nelcaso in esame, é sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag.17 della sentenza impugnata), dovendosi ribadire che le statuizioni relative albilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora -comenel caso in esame, siano sorrette da sufficiente motivazione e non siano frutto dimero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. U, n. 10713del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01);considerato che a eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche inrelazione al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale questi si duoledella negazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di un fatto (losgozzamento di quattordici capi di bestiami) che gli sono stati attribuiti dallasentenza di primo grado. Il ricorrente, infatti, opera una parcellizzazione dellamotivazione, attribuendo rilevanza decisiva alla circostanza ora evidenziata, làdove, invece, va ricordato che l'applicazione di attenuanti generiche noncostituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti lapersonalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cuiassenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze inparola (in tal senso, tra molte, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01) e che affinché il giudice di merito motivi adeguatamente il diniegodella concessione delle attenuanti generiche è sufficiente che faccia riferimentoagli elementi ritenuti decisivi al fine della loro negazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01). Nel caso in esame, la cortedi appello ha indicato plurimi elementi ostativi al riconoscimento di circostanzecondotta rivolta a più persone), mentre, d’altro canto, il ricorrente non haindicato elementi positivamente valutabili nel fine prospettato, dal che discendeche la censura risulta anche aspecifica sul punto;considerato che risultano inammissibili, infine, anche le deduzioni esposte daentrambi i ricorrenti in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio,giacché anch’essi mirano ad una rivisitazione delle valutazioni discrezionali delgiudice in punto di trattamento sanzionatorio, preclusa alla cognizione di questacorte quando -come nel caso di specie- la graduazione della pena sia assistita daun apparato motivazionale non arbitrario e non illogico (cfr.Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), come risulta essere il caso del ragionamentoformulato dalla corte d’appello, che, rinviando alla valutazione del giudice diprimo grado, ne ha convalidato il fondamento (si vedano pag. 16 e 17 dellasentenza impugnata);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]