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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 24497/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. il 23 aprile 2025, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 628 cod. pen. in quella di minor gravità contemplata dall'art. 393 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito ha adeguatamente adempiuto il suo onere argomentativo (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata) sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il reato in questione sussiste anche nel caso in cui il fatto si sia consumato all'interno dell'abitazione di proprietà dell'agente (Sez. 2, n. 32782 del 13/07/2021, Rv. 281914) ed il maggiore disvalore dipende delle evidenti ripercussioni sulla persona (Sez. 2, n. 23331 del 2/07/2020, Rv. 279479); considerato che il terzo motivo di ricorso contesta l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione che la Corte d'appello non ha accolto tale richiesta in quanto è necessario che il correo abbia assunto un ruolo di rilevanza marginale rispetto all'evento al punto da risultare trascurabile nel complessivo iter criminoso (Sez. 4, n. 26525 del 7/06/2023, Rv. 284771) e nel caso di specie, l'azione dell'imputata, la quale ha forzato la presa sull'oggetto da parte del Gargasole, ha determinato la sottrazione ed il conseguente impossessamento del bene (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); che la memoria da ultimo trasmessa in data 23 aprile 2025 presenta un contenuto meramente riepilogativo- dei motivi originari di ricorso, senza nulla - innovare rispetto al primigenio argomentare delle doglianze prospettate con i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. il 23 aprile 2025, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 628 cod. pen. in quella di minor gravità contemplata dall'art. 393 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito ha adeguatamente adempiuto il suo onere argomentativo (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata) sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il reato in questione sussiste anche nel caso in cui il fatto si sia consumato all'interno dell'abitazione di proprietà dell'agente (Sez. 2, n. 32782 del 13/07/2021, Rv. 281914) ed il maggiore disvalore dipende delle evidenti ripercussioni sulla persona (Sez. 2, n. 23331 del 2/07/2020, Rv. 279479); considerato che il terzo motivo di ricorso contesta l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione che la Corte d'appello non ha accolto tale richiesta in quanto è necessario che il correo abbia assunto un ruolo di rilevanza marginale rispetto all'evento al punto da risultare trascurabile nel complessivo iter criminoso (Sez. 4, n. 26525 del 7/06/2023, Rv. 284771) e nel caso di specie, l'azione dell'imputata, la quale ha forzato la presa sull'oggetto da parte del Gargasole, ha determinato la sottrazione ed il conseguente impossessamento del bene (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); che la memoria da ultimo trasmessa in data 23 aprile 2025 presenta un contenuto meramente riepilogativo- dei motivi originari di ricorso, senza nulla - innovare rispetto al primigenio argomentare delle doglianze prospettate con i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammend
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