CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decisione del 27 gennaio 2023, il Tribunale di Brindisi dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 474, primo comma, 515 e 648 cod. pen. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Lecce, riqualificato il reato di frode nell'esercizio del commercio in quello di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., ha rideterminato la pena in anni due, mese uno e giorni quindici di reclusione ed euro 3.750 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata prova dell'elemento psicologico del reato di ricettazione. La difesa sostiene che il ricorrente non poteva esser consapevole dell'asserita contraffazione di beni, che egli non aveva ancora ricevuto in consegna. La Corte territoriale ha mancato di considerare che le merci erano state regolarmente acquistate e sottoposte a controllo di dogana. Inoltre, il prezzo pagato per merci non era inferiore a quello di mercato. Travisando le prove, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo sulla base dell'incompleta documentazione accompagnatoria della spedizione; medesimo travisamento si lamenta con riguardo alle dichiarazioni della polizia giudiziaria. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 515 e art. 474 cod. pen., data la mancanza degli elementi costitutivi degli ascritti reati. Quanto al primo delitto, seppur attribuito nella forma tentata, la difesa contesta la mancata indicazione di atti idonei diretti, in modo inequivoco, alla commissione dell'illecito, rimarcando l'insufficienza, a tal fine, del mero ordine delle merci. La giurisprudenza citata dalla Corte d'appello è inconferente rispetto al caso di specie, poiché, nelle decisioni citate, le merci oggetto di delitto erano sempre collocate in siti riconducibili alla sfera del possesso dell'agente, diversamente dal caso de quo. Non avendo mai acquisito la disponibilità della merce - sequestrata, all'arrivo, nel porto di Brindisi - doveva ritenersi logicamente escluso che l'imputato potesse consegnare ad altri la merce contraffatta. L'affermata sussistenza del reato di falso poggia, del pari, su assunti indimostrati, avendo la Corte basato la condanna sul dato della mera esistenza oggettiva di merci contraffatte, senza considerare che, tra gli articoli ordinati dal ricorrente, non figuravano anche prodotti con i marchi contraffatti, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla difesa. 12.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, più in generale, alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, anche al fine della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto rigetta t il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto generico e aspecifico, eludendo, la difesa, il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Diversamente da quanto contestato, la Corte territoriale ha ampiamente argomentato circa la sussistenza del reato di ricettazione e del reato presupposto (falso), dedicando la parte motiva dell'impugnato provvedimento anche all'analisi delle modalità acquisitive dei beni di provenienza illecita. Più precisamente, si sono evidenziate le gravi carenze caratterizzanti la documentazione che il ricorrente, in maniera del tutto reiterativa e generica, torna in tal sede a valorizzare, malgrado risulti adeguatamente rimarcata, in motivazione, la mancata idoneità della documentazione prodotta dalla difesa a dimostrare la provenienza lecita dei beni sequestrati ovvero la regolarità del loro acquisto. Dirimente, ai fini del giudizio di condanna, è la parte motiva in cui si evidenzia l'assenza di fatture attestanti la descrizione dettagliata delle merci, il relativo valore e i dettagli circa venditori e acquirenti (v., soprattutto, pp. 6 e 7 della motivazione, incentrate, per un verso, sull'analisi della lettera di vettura internazionale per il trasporto su strada, mero contratto di trasporto, predisposto dallo spedizioniere e, quindi non valorizzabile alla stregua di fattura commerciale e, per altro verso, sull'assenza di documentazione che avrebbe dovuto accompagnare i beni dalla Cina all'Italia). 2Sulla base di tale premessa, logicamente argomentata e scevra dai dedotti vizi di travisamento (a tal riguardo, va rimarcato anche il carattere aspecifico della doglianza - relegata in epigrafe e non ulteriormente sviluppata nel motivo - relativa alla mancata analisi delle dichiarazioni dei testi di p.g., di cui neppure si indicano i contenuti), la Corte territoriale ha operato buon governo dei principi giurisprudenziali in tema di prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. Sul punto, è opportuno ribadire che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, detta prova «può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01, dove, in motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa. Cfr. anche, ex plur., Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120 - 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 - 01). Né vale a corroborare l'assunto difensivo quanto osservato a proposito dell'assenza di consapevolezza della contraffazione dei beni derivante dal mero acquisto di merci che il ricorrente non ancora ricevuto in consegna. Anche a tal riguardo, la motivazione è ineccepibile, avendo la Corte distrettuale puntualizzato come l'ampiezza della nozione di ricezione, di cui all'art. 648 cod. pen., consenta di riferire la condotta, alternativamente, a colui che acquisti ovvero riceva o occulti denaro o beni di provenienza illecita (v., ex plur., Sez. 2, n. 33957 del 14/06/2017, Carbone, Rv. 270734 - 01: «ai fini della consumazione del delitto di ricettazione, non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della "res", poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione»). Nel caso di specie, come chiarito dai giudici dell'appello, il ricorrente era già divenuto proprietario delle merci spedite dalla Cina, pur senza avendone conseguito il possesso (arg. a contrario da Sez. 2, n. 30494 del 11/04/2023, Ciriello, Rv. 285037 - 01: «non integra il delitto di ricettazione la condotta di chi si accorda per la ricezione di somme derivanti dalla futura commissione di delitti di estorsione, riguardando l'accordo un bene non ancora pervenuto nel patrimonio dell'autore del delitto presupposto»). 3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, in quanto reiterativo di doglianze già disattese dai giudici di merito con motivazione esente dai dedotti 3vizi. Contrariamente a quanto eccepito, il tentativo di frode nell'esercizio del commercio è stato correttamente argomentato, avendo la Corte distrettuale sufficientemente valorizzato il dato dell'avvenuto acquisto dei molti prodotti contraffatti, che sarebbero poi stati destinati alla vendita. Se l'evento del reato di cui all'art. 515 cod. pen. non si realizzava, ciò avveniva perché i beni venivano sottoposti a sequestro, una volta giunti nel porto di Bari, dunque per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. Pienamente congruente rispetto al caso in scrutino è, pertanto, la giurisprudenza citata in motivazione (Sez. 3, n. 41758 del 28/10/2010, Pmt in proc. Mistroni, Rv. 248703 - 01, secondo cui il tentativo di frode nell'esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite). Quanto alle censure relative alla contraffazione delle merci, il motivo è aspecifico, come esplicato già sub 2, avendo la Corte d'appello dimostrato efficacemente la mancata idoneità dei documenti d'accompagnamento a comprovare l'effettivo contenuto dei beni importati. Egualmente centrato il rinvio, operato in motivazione, alla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento della contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi (Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444 - 01: «in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto»: nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività), nel contesto di un analitico esame delle risultanze probatorie e, segnatamente, delle dichiarazioni di funzionari particolarmente qualificati (finanzieri e agenti delle Dogane e Monopoli). A tal proposito, si è già rimarcata (retro, sub 2) l'aspecificità della doglianza, dal tenore meramente contestativo, nel punto in cui lamenta (nella sola epigrafe del motivo) la mancata analisi delle dichiarazioni dei testi di p.g.: dichiarazioni di cui la difesa trascura finanche di evidenziare i contenuti. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità. Lungi dall'aderire acriticamente a quanto osservato dal giudice di primo grado (che rilevava 4"l'assenza di motivi che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen."), la Corte d'appello ha replicato adeguatamente (rimarcando, per un verso, l'insufficienza del dato dell'incensuratezza del ricorrente e, per l'altro, la portata concreta dei reati ascritti, vista l'ingente quantità di merci contraffatte introdotte illegalmente) a un motivo d'appello, di per sé, genericamente formulato. Il provvedimento gravato si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) — al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M. P.Q.M