CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 22612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente -avverso la sentenza n. 867/2024 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 12/12/2024 R.G.N. 653/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13503/2025Numero sezionale 2013/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 22612/2026Data pubblicazione 02/07/2026MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Previo ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],dipendente dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodidapprima in posizione di comando e poi di ruolo ai sensi didomanda presentata ex art. 7 legge regionale Sicilia n.76/95, con inquadramento nella categoria C - posizioneeconomica C6, ne otteneva il decreto con il quale venivaingiunto al predetto Ente il pagamento della somma di euro54.693,16, a titolo di arretrati, per l’indennità di redditodifferenziale di anzianità, nella misura di euro 321,08mensili, in applicazione dell’art. 67 della legge regionaleSicilia n. 8/2018 e della determina del direttore dell’Ente n.266/2018.2. Proposta opposizione l’adito Tribunale, previa revoca delprovvedimento monitorio, rideterminava la somma dovutaall’originario ingiungente in euro 23.260,62, oltre accessori.3. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 867/2024,in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava ledomande del Lipari.4. I giudici di seconde cure, ritenuta la legittimazione passivadell’Ente, rilevavano che la norma di cui all’art. 67 leggeregionale Sicilia n. 8/2018, che imponeva uno stanziamentodi euro 300.000 per gli arretrati senza nulla disporre perulteriori stanziamenti, aveva natura innovativa in relazionealla quale, in assenza di copertura finanziaria, il Liparivantava solo una aspettativa di mero fatto, con laconseguenza che la delibera n. 266 citata era legittimaunicamente nella parte in cui non vi fosse stata l’erogazioneNumero registro generale 13503/2025di ulteriori arretrati; inoltre, evidenziavano che non eraN umero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22612/2026ravvisabile alcuna violazione della clausola generale di paritàData pubblicazione 02/07/2026di trattamento di cui all’art. 45 T.U. n. 165/2001, perché perla P.A. non vi era l’obbligo di trattare in modo ugualesituazioni che erano soltanto simili, in assenza di elementidiscriminatori: ciò non era ravvisabile essendo stato il dirittoalla retribuzione del Lipari soddisfatto nei limiti delle sommestanziate.5. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cuiresisteva con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi.6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.7. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 67 della legge regionale Sicilia n. 8 del2018, nonché del C.C.R.L. del comparto non dirigenzialedella Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della l.r. n.10 del 2000.3. Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 67 della legge regionale Sicilia n. 8 del2018, nonché del principio di parità di trattamento ex art. 45del d.lgs. n. 165 del 2001, 3 e 97 Cost.4. I due motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione dellaloro stretta connessione, sono infondati.5. L’art. 67 della legge regionale n. 8 del 2018, rubricato“[OSCURATO:PERSONA] dei Nebrodi”, così recita: «1. AlNumero registro generale 13503/2025Numero sezionale 2013/2026personale del comparto "ex comandato", già transitNautmoe ron dei rai ccolta generale 22612/2026Data pubblicazione 02/07/2026ruoli organici dell’Ente parco dei Nebrodi, in conformità altrattamento giuridico ed economico già applicato negli altriEnti parco, si applicano indistintamente le disposizioni di cuial Decreto Presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, al DecretoPresidenziale 22 giugno 2001, n. 9 e al Decreto Presidenziale22 giugno 2001, n. 10. 2. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al presente articolo è autorizzata, per l’eserciziofinanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300migliaia di euro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017e, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, la spesa di 90migliaia di euro annui.».6. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, ilcomma 1, mediante l’utilizzo del modo indicativo, traccia ilperimetro applicativo della disposizione, prevedendo che iltrattamento già previsto per il personale degli altri Enti parcoregionali si applichi ex nunc anche al personale dell’EnteParco dei Nebrodi.7. In assenza di elementi testuali che possano far propendereper la natura interpretativa della previsione, è da ritenereche essa abbia carattere innovativo, equiparando itrattamenti solo per futuro.8. In coerenza con tale opzione ermeneutica, risulta correttaanche la lettura del comma 2 operata dalla sentenzaimpugnata, in base alla quale esso prevede una normaparzialmente derogatoria che stanzia per il passato («per gliarretrati») una somma fissa di 300 migliaia di euro, senza inalcun modo lasciar intendere che essa costituisca un anticipoo un acconto rispetto a ulteriori parificazioni.9. Né in tal modo può ritenersi che la decisione impugnata abbiaviolato il principio di parità di trattamento e di buonNumero registro generale 13503/2025andamento della pubblica amministrazione, fissato negli arttN. umero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22612/20263 e 97 Cost. e nell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001.Data pubblicazione 02/07/202610. È noto, infatti, come i principi costituzionali di eguaglianzae di buon andamento della pubblica amministrazione nonostino a diversificazioni nei trattamenti economici e giuridicidi diverse categorie professionali di pubblici impiegati, ovequeste, per la eterogeneità dei rispettivi status professionali,siano tra loro non comparabili (v. Corte cost. 4 giugno 2024,n. 134, 23 marzo 2021, n. 71).11. Nella specie, la circostanza che la norma in esame riguardiuna specifica categoria di personale, quello ex comandato,ne sottolinea la diversità di condizione e di percorsoprofessionale rispetto al restante personale e costituisce diper sé una ragione giustificativa del diverso trattamento aesso riservato in passato. Diverso trattamento che illegislatore regionale ha inteso colmare solo parzialmentemediante lo stanziamento relativo agli arretrati, senza peròche gli fosse imposto di farlo integralmente.12. In conclusione, il ricorso va rigettato, con assorbimento diogni altra questione potenzialmente implicata dallanormativa regionale in esame.13. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vannoregolate secondo il criterio della soccombenza.14. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass.Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza dellecondizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi,Numero registro generale 13503/2025oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessorNi umero sezionale 2013/2026Numero di raccolta generale 22612/2026di legge.Data pubblicazione 02/07/2026Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]