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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 33437/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha dichiarato la inefficacia dell'ordinanza con la quale, a suo tempo, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva concesso all'odierno ricorrente la misura alternativa dell'affidamento in prova, in ragione della mancata sottoscrizione delle prescrizioni nonostante l'avvenuta notifica dell'ordinanza concessiva a mani della moglie del condannato; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha osservato che, in ragione di tali comportamenti, la misura dell'affidamento doveva essere dichiarata inefficace stante il disinteresse dimostrato dallo [OSCURATO:PERSONA] al riguardo; Rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha dichiarato la inefficacia dell'ordinanza con la quale, a suo tempo, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva concesso all'odierno ricorrente la misura alternativa dell'affidamento in prova, in ragione della mancata sottoscrizione delle prescrizioni nonostante l'avvenuta notifica dell'ordinanza concessiva a mani della moglie del condannato; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha osservato che, in ragione di tali comportamenti, la misura dell'affidamento doveva essere dichiarata inefficace stante il disinteresse dimostrato dallo [OSCURATO:PERSONA] al riguardo; Rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.
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