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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03038/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 21 gennaio 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento con cui, 1'8 febbraio 2020, il Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni e gli ha imposto il versamento di una cauzione di millecinquecento euro.

Il giudice della prevenzione ha stimato che Maccari sia portatore di attuale pericolosità sociale qualificata ai sensi sia dell'ad. 4, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, sia della lett. b) del medesimo articolo, perché raggiunto da indizi in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione incentrato su un unico, articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di illustrare le ragioni che la hanno indotta a ritenere, a distanza di svariati anni dalla cessazione delle condotte illecite che gli sono ascritte, l'attualità della sua pericolosità sociale, nel cui apprezzamento avrebbe dovuto tener conto anche del fatto che egli è ininterrottamente detenuto a partire dal 2016.

Obietta, ulteriormente, che la provvisorietà dell'accertamento giurisdizionale avrebbe imposto un più stringente vaglio dell'attitudine degli elementi raccolti nel procedimento penale a fondare il formulato giudizio prognostico sul suo futuro comportamento, risolvendosi, altrimenti, il dato del suo inserimento in ambienti criminali in una mera congettura.

Segnala, infine, che il decreto impugnato è del tutto privo di motivazione in ordine alla fissazione della durata della sorveglianza speciale in misura superiore al minimo di legge ed all'applicazione dell'obbligo di dimora.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto portatore di pericolosità sociale qualificata sulla base degli elementi di fatto acquisiti nell'ambito di un procedimento penale, localmente noto come «Frontiera», nel quale ha riportato condanna, in entrambi i gradi di merito, alla pena di diciassette anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa, quale esponente, tributario di compiti operativi di primo piano, del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante nella costa tirrenica cosentina, avente la disponibilità armi ed attivo nel controllo economico della zona, e per avere fatto parte di un sodalizio dedito al narcotraffico, specie sulla fascia che va da Scalea a Tortora, in sinergia con il clan Valente, dapprima, e con quello Muto, poscia.

L'elevato coefficiente di pericolosità sociale ha indotto Tribunale e Corte di appello a fissare in quattro anni la durata della misura preventiva e ad imporre una cauzione, di importo peraltro contenuto, nonché, per meglio contenere la propensione criminale di Maccari, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

3. Dalla veste di partecipe assunta da Maccari in seno alla compagine di criminalità organizzata discende l'applicazione del canone ermeneutico, sancito dal massimo consesso nomofilattico con la sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti nei cui confronti sussistano elementi sintomatici di una «partecipazione» al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità.

Coerente con il principio di diritto testé richiamato, e di recente ribadito da Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306, è l'affermazione della necessità, per il giudice che sia chiamato ad accertare l'attualità della pericolosità sociale di un condannato per il reato di associazione mafiosa, di parametrare la verifica, nel caso in cui sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra il giudizio in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa, nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (così Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937; nello stesso senso, con specifico riferimento alla rilevanza dell'evoluzione della personalità del proposto, cfr. anche Sez. 5, n.30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723).

4. Nel caso di specie, la Corte di appello, muovendosi in piena coerenza con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, ha, in primo luogo, tratto spunto, in vista della conferma del giudizio di attualità della pericolosità sociale, dalla natura delle accertate condotte di partecipazione, denotanti il ruolo significativo, e tutt'altro che marginale, svolto in maniera continuativa da Maccari, in qualità di rappresentante della cosca Muto, all'interno delle compagini criminali alle quali egli è stato intraneo e della cui sopravvenuta dissoluzione non vi è prova.

I giudici di merito — dato atto dell'insussistenza di sintomo alcuno dell'abbandono, o anche solo dell'allontanamento, da parte del proposto, delle logiche delinquenziali che hanno favorito l'emersione delle indicate manifestazioni di pericolosità sociale — hanno, quindi, reputato concretamente irrilevante il decorso di alcuni anni tra l'epoca delle contestazioni associative, protratta sino al 2015, e l'adozione, nel maggio 2019, del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

5. A fronte di un apparato argomentativo ossequioso del dettato normativo e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione ponendo l'accento su circostanze che, nondimeno, la Corte di appello ha apprezzato in termini scevri da qualsivoglia deficit razionale, che Maccari contesta prospettando, in buona sostanza, una diversa interpretazione dei fatti rilevanti.

Sul punto, va, innanzitutto, rimarcato che, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10.

Tale violazione ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione, come classificato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non può essere dedotto e, in ogni caso, ritenuto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativo espresso dal provvedimento (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv.279284; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805).

In tale direzione, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato non può dirsi affatto apparente e va ritenuta, dunque, sussistente e non scalfita decisivamente dai rilievi formulati dal ricorrente.

Tanto vale, in specie, con riferimento tanto alla non definitività dell'accertamento penale — la cui attitudine probatoria è, nel caso di specie, corroborata dall'esito di entrambe le fasi di merito a cognizione piena — quanto alla considerazione, in chiave cronologica, della protrazione della militanza associativa e della stretta contiguità tra il termine finale della condotta contestata e la sottoposizione a provvedimento restrittivo della libertà personale.

Priva di pregio è, del pari, la doglianza che concerne la durata della misura di prevenzione e le disposizioni accessorie (obbligo di soggiorno e cauzione), profili cui la Corte di appello ha dedicato sintetiche, ma logicamente ineccepibili e, quindi, insindacabili, considerazioni.

Né, va aggiunto, la coerenza logico-argomentativa del provvedimento impugnato è sminuita dall'assenza di precise informazioni in ordine al contegno serbato da Maccari in costanza di sottoposizione a misura cautelare detentiva ed ai contatti da lui eventualmente mantenuti con i sodali, aspetti che, rebus sic stantibus, restano, ai fini considerati, sostanzialmente neutri.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M. chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 21 gennaio 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento con cui, 1'8 febbraio 2020, il Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni e gli ha imposto il versamento di una cauzione di millecinquecento euro. Il giudice della prevenzione ha stimato che Maccari sia portatore di attuale pericolosità sociale qualificata ai sensi sia dell'ad. 4, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, sia della lett. b) del medesimo articolo, perché raggiunto da indizi in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione incentrato su un unico, articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di illustrare le ragioni che la hanno indotta a ritenere, a distanza di svariati anni dalla cessazione delle condotte illecite che gli sono ascritte, l'attualità della sua pericolosità sociale, nel cui apprezzamento avrebbe dovuto tener conto anche del fatto che egli è ininterrottamente detenuto a partire dal 2016. Obietta, ulteriormente, che la provvisorietà dell'accertamento giurisdizionale avrebbe imposto un più stringente vaglio dell'attitudine degli elementi raccolti nel procedimento penale a fondare il formulato giudizio prognostico sul suo futuro comportamento, risolvendosi, altrimenti, il dato del suo inserimento in ambienti criminali in una mera congettura. Segnala, infine, che il decreto impugnato è del tutto privo di motivazione in ordine alla fissazione della durata della sorveglianza speciale in misura superiore al minimo di legge ed all'applicazione dell'obbligo di dimora. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto portatore di pericolosità sociale qualificata sulla base degli elementi di fatto acquisiti nell'ambito di un procedimento penale, localmente noto come «Frontiera», nel quale ha riportato condanna, in entrambi i gradi di merito, alla pena di diciassette anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa, quale esponente, tributario di compiti operativi di primo piano, del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante nella costa tirrenica cosentina, avente la disponibilità armi ed attivo nel controllo economico della zona, e per avere fatto parte di un sodalizio dedito al narcotraffico, specie sulla fascia che va da Scalea a Tortora, in sinergia con il clan Valente, dapprima, e con quello Muto, poscia. L'elevato coefficiente di pericolosità sociale ha indotto Tribunale e Corte di appello a fissare in quattro anni la durata della misura preventiva e ad imporre una cauzione, di importo peraltro contenuto, nonché, per meglio contenere la propensione criminale di Maccari, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 3. Dalla veste di partecipe assunta da Maccari in seno alla compagine di criminalità organizzata discende l'applicazione del canone ermeneutico, sancito dal massimo consesso nomofilattico con la sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti nei cui confronti sussistano elementi sintomatici di una «partecipazione» al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Coerente con il principio di diritto testé richiamato, e di recente ribadito da Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306, è l'affermazione della necessità, per il giudice che sia chiamato ad accertare l'attualità della pericolosità sociale di un condannato per il reato di associazione mafiosa, di parametrare la verifica, nel caso in cui sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra il giudizio in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa, nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (così Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937; nello stesso senso, con specifico riferimento alla rilevanza dell'evoluzione della personalità del proposto, cfr. anche Sez. 5, n.30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723). 4. Nel caso di specie, la Corte di appello, muovendosi in piena coerenza con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, ha, in primo luogo, tratto spunto, in vista della conferma del giudizio di attualità della pericolosità sociale, dalla natura delle accertate condotte di partecipazione, denotanti il ruolo significativo, e tutt'altro che marginale, svolto in maniera continuativa da Maccari, in qualità di rappresentante della cosca Muto, all'interno delle compagini criminali alle quali egli è stato intraneo e della cui sopravvenuta dissoluzione non vi è prova. I giudici di merito — dato atto dell'insussistenza di sintomo alcuno dell'abbandono, o anche solo dell'allontanamento, da parte del proposto, delle logiche delinquenziali che hanno favorito l'emersione delle indicate manifestazioni di pericolosità sociale — hanno, quindi, reputato concretamente irrilevante il decorso di alcuni anni tra l'epoca delle contestazioni associative, protratta sino al 2015, e l'adozione, nel maggio 2019, del decreto di applicazione della misura di prevenzione. 5. A fronte di un apparato argomentativo ossequioso del dettato normativo e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione ponendo l'accento su circostanze che, nondimeno, la Corte di appello ha apprezzato in termini scevri da qualsivoglia deficit razionale, che Maccari contesta prospettando, in buona sostanza, una diversa interpretazione dei fatti rilevanti. Sul punto, va, innanzitutto, rimarcato che, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10. Tale violazione ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione, come classificato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non può essere dedotto e, in ogni caso, ritenuto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativo espresso dal provvedimento (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv.279284; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805). In tale direzione, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato non può dirsi affatto apparente e va ritenuta, dunque, sussistente e non scalfita decisivamente dai rilievi formulati dal ricorrente. Tanto vale, in specie, con riferimento tanto alla non definitività dell'accertamento penale — la cui attitudine probatoria è, nel caso di specie, corroborata dall'esito di entrambe le fasi di merito a cognizione piena — quanto alla considerazione, in chiave cronologica, della protrazione della militanza associativa e della stretta contiguità tra il termine finale della condotta contestata e la sottoposizione a provvedimento restrittivo della libertà personale. Priva di pregio è, del pari, la doglianza che concerne la durata della misura di prevenzione e le disposizioni accessorie (obbligo di soggiorno e cauzione), profili cui la Corte di appello ha dedicato sintetiche, ma logicamente ineccepibili e, quindi, insindacabili, considerazioni. Né, va aggiunto, la coerenza logico-argomentativa del provvedimento impugnato è sminuita dall'assenza di precise informazioni in ordine al contegno serbato da Maccari in costanza di sottoposizione a misura cautelare detentiva ed ai contatti da lui eventualmente mantenuti con i sodali, aspetti che, rebus sic stantibus, restano, ai fini considerati, sostanzialmente neutri. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
Decreto Cassazione n. 03038/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris