CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15405/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe, deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla mancata consapevolezza dei comportamenti tenuti dal marito e in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente caduta in sequestro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità e del tutto assertivo. Tali doglianze non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Difetta la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) La motivazione del provvedimento impugnato è connotata da lineare e coerente logicità, conforme alla completa disamina dei dati probatori. Si è dato infatti conto, alle pagine 5 e 6, degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, ed in particolare si è evidenziata l'esistenza di una condotta consapevole e volontaria da parte della [OSCURATO:PERSONA], causalmente connessa alla detenzione dello stupefacente, desumibile dal fatto che nell'abitazione coniugale gli strumenti atti al taglio dello stupefacente erano ben visibili, in occasione della perquisizione personale del 3 giugno 2020 fu l'imputata a indicare agli operanti la presenza dello stupefacente all'interno della propria borsa. In ordine a tale circostanza, peraltro, era stata fornita una spiegazione inverosimile, tendente ad escludere la responsabilità del marito, pur avendo ammesso che era stato lo stesso a portare la borsa a partire dal momento in cui la donna si era allontanata per acquistare una bottiglietta d'acqua. Nel corso dello stesso interrogatorio, l'imputata aveva anche affermato di non essere a conoscenza del fatto che il marito spacciava droga ed aveva pure negato di essere stata lei ad indicare agli agenti la presenza di stupefacente all'interno della propria borsa. Inoltre, gli operanti avevano seguito la coppia sin dall'uscita di casa e non era stato rilevato il passaggio di borsa dalla donna al marito, il quale, già scoperto con indosso la sostanza stupefacente, non avrebbe avuto interesse a trasferire solo sulla moglie la condotta illecita. Pure significativa era stata considerata la negazione della conoscenza della riferibilità delle chiavi in suo possesso all'immobile in cui fu rinvenuta la sostanza stupefacente e il materiale necessario al taglio, posto che ciò integrava condotta agevolatrice, seppure di minima importanza, e consapevole della detenzione dello stupefacente da parte del marito. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 3. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto dì tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dello ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannall0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell